Gazzetta n. 314 del 19 dicembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 16 ottobre 2020 |
Modifica della ripartizione della riserva costituita con decreto 9 maggio 2017 per il finanziamento degli Accordi di programma e degli Accordi di sviluppo di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa; Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono; Visto, altresi', l'art. 9-bis del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilita' di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e che dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che all'art. 4, comma 1, rinomina in Fondo per lo sviluppo e la coesione (nel seguito anche FSC) il Fondo per le aree sottoutilizzate, finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Visto l'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che determina in 54.810 milioni di euro, per il periodo di programmazione 2014-2020, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinandola a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord; Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e prevede, in particolare, che tali risorse siano impiegate per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali; Considerato che il predetto art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014 prevede, alla lettera b), che le suddette aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici siano individuati dall'Autorita' politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che il medesimo art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014 prevede inoltre, alla lettera c), che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali e che per ciascuna di tali aree tematiche nazionali siano progressivamente definiti, da parte di una cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori; Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014», con la quale il Comitato ha destinato l'importo di 15.200 milioni di euro ai piani operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera c) del comma 703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di euro destinati all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»; Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo economico e produttivo», e' prevista la linea di intervento «sviluppo delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo; Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, con la quale il Comitato ha approvato il «Piano imprese e competitivita' FSC 2014-2020» di competenza del Ministero dello sviluppo economico, articolato negli assi di intervento «Piano Space Economy», «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»; Considerato che, nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito», la somma di euro 916.500.000,00 e' stata destinata allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo con la seguente ripartizione territoriale: euro 658.480.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 73.720.000,00 per le regioni in transizione ed euro 184.300.000,00 per le regioni piu' sviluppate; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 2018, n. 68, con il quale e' stata costituita una riserva pari a euro 340.729.000,00, a valere sulle suddette risorse del «Piano imprese e competitivita' FSC 2014-2020», per il finanziamento degli accordi di sviluppo e degli accordi di programma di cui ai sopra citati articoli 9-bis e 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, da utilizzare nel rispetto della seguente ripartizione territoriale: euro 224.620.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 33.174.000,00 per le regioni in transizione ed euro 82.935.000,00 per le regioni piu' sviluppate; Considerato che l'art. 1, comma 3, del predetto decreto 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni prevede che, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria della riserva possa essere oggetto di revisione, in aumento, compatibilmente con la disponibilita' di risorse finanziarie, ovvero in riduzione, in funzione dell'effettivo utilizzo della riserva medesima; Vista la deliberazione CIPE n. 14 del 28 febbraio 2018, con la quale il Comitato ha approvato la nuova versione del «Piano imprese e competitivita' FSC 2014-2020», nella quale la dotazione di risorse destinate allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» e' stata incrementata a complessivi euro 1.745.610.000,00, con la seguente ripartizione territoriale: euro 1.264.939.200,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 140.548.800,00 per le regioni in transizione ed euro 340.122.000,00 per le regioni piu' sviluppate; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2018, n. 300, con il quale, a seguito dell'approvazione, con deliberazione CIPE n. 14/2018, dell'aggiornamento del Piano imprese e competitivita' FSC 2014-2020, e' stata incrementata di euro 414.555.000,00 la riserva istituita con il decreto 9 maggio 2017, come modificato dal decreto 5 marzo 2018, per il finanziamento degli accordi di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto ministeriale 9 dicembre 2014 e degli accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6 del medesimo decreto; Considerato che, per effetto dell'incremento disposto con il decreto di cui sopra, la dotazione della riserva suddetta ammonta a complessivi euro 755.284.000,00, da utilizzare nel rispetto della seguente ripartizione territoriale: euro 525.025.000,00 per le regioni meno sviluppate del territorio nazionale, euro 66.554.000,00 per le regioni in transizione ed euro 163.705.000,00 per le regioni piu' sviluppate; Ritenuto opportuno, al fine di rispondere piu' efficacemente ai fabbisogni espressi del tessuto economico-imprenditoriale dei territori e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, rimodulare la ripartizione territoriale della predetta riserva;
Decreta:
Art. 1 Modifiche alla ripartizione della riserva costituita con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017 1. Le riserva costituita con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, come modificato dai decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e 12 dicembre 2018, per il finanziamento degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo di cui agli articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, nel rispetto dei vincoli territoriali fissati per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, e' cosi' ripartita: a) euro 591.579.000,00 (cinquecentonovantunomilionicinquecentosettantanovemila/00) per le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); b) euro 163.705.000,00 (centosessantatremilionisettecentocinquemila/00) per le aree del Centro-Nord (resto del territorio nazionale). 2. Resta confermato quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2020
Il Ministro: Patuanelli |
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