Gazzetta n. 314 del 19 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 dicembre 2020
Modifiche alle modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stato disposto che l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, comunica al contribuente l'imposta, la sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo e gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione, rinviando ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita' di attuazione delle medesime disposizioni;
Visto il comma 1-bis dell'art. 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il quale e' stata prevista una riduzione degli adempimenti per il contribuente nel caso in cui gli importi dell'imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre siano inferiori a 250 euro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che, rispettivamente, dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita' e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e in particolare l'art. 17 concernente il versamento unitario delle imposte e la compensazione;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e in particolare l'art. 13, comma 1, concernente i ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie»;
Visto l'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la trasmissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011, recante «Modalita', limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, e 3 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, attuativi del Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019, concernente le modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica delle operazioni I.V.A. e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g) della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

Decreta:

Art. 1
Modifiche alle modalita' di assolvimento
dell'imposta di bollo su fatture elettroniche

1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento e' effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare e' effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, puo' procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri puo' essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalita' telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o piu' fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, puo' procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate. L'Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalita' telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonche' delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente. Detto termine e' prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno. Il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio puo' essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia medesima, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale. Resta salva la possibilita' di effettuare il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita' telematiche. Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo riportano specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le modalita' tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture inviate tramite il Sistema di interscambio da parte dell'Agenzia delle entrate, nonche' le modalita' telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione».
2. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio non siano sufficienti ai fini dell'integrazione delle stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dal comma 1, resta ferma la possibilita' da parte dell'Agenzia delle entrate di procedere alla verifica dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
 
Art. 2
Procedure per il recupero dell'imposta di bollo
non versata e irrogazione delle sanzioni

1. Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l'Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, resa nota, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, comunica al contribuente, con modalita' telematiche, l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi.
2. Le modalita' telematiche per l'invio delle comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate sono stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma 2-bis, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014.
 
Art. 3
Invarianza finanziaria

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4
Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri