Gazzetta n. 314 del 19 dicembre 2020 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE
Testo del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni in materia di permesso di soggiorno
e controlli di frontiera

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: « , entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato » sono soppresse;
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38- bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza»;
2) al comma 6, dopo le parole: « Stati contraenti » sono aggiunte le seguenti: « , fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano »;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui all'articolo 20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31, comma 3;
h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »;
c) all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
d) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono abrogati;
e) all'articolo 19:
01) al comma 1, dopo la parola: « sesso, » sono inserite le seguenti: « di orientamento sessuale, di identita' di genere, »;
1) il comma 1.1 e' sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
3) al comma 2, lettera d-bis):
3.1) al primo periodo, le parole: « condizioni di salute di particolare gravita' » sono sostituite dalle seguenti: « gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie»;
3.2) al secondo periodo, le parole: « di salute di particolare gravita' » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al periodo precedente » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;
f) all'articolo 20-bis:
1) al comma 1, le parole « contingente ed eccezionale » sono sostituite dalla seguente: « grave »;
2) al comma 2, le parole « per un periodo ulteriore di sei mesi » sono soppresse, la parola « eccezionale » e' sostituita dalla seguente: « grave » le parole « , ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono soppresse;
g) all'articolo 27-ter:
1) al comma 9-bis, le parole: « In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo » sono sostituite dalla seguente: « Lo »;
2) al comma 9-ter, le parole: « , oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, » sono soppresse;
h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: « Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
i) all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attivita' lavorativa.».
i-bis) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico.
2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza e' accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Le disposizioni del presente comma non trovano comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorita' per la ricerca e il soccorso in mare, emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del primo periodo, si applica l'articolo 1102 del codice della navigazione e la multa da euro 10.000 ad euro 50.000.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3, 5, 6, 11, 12,
19, 20-bis, 27-ter, 32, 36 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessita' di un termine piu' breve il
documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche
mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita'
culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale .
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a
fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.».
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. Possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
rilasciati, e in corso di validita', a norma del presente
testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti
stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle
condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso
del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera
durata del corso di studio e della relativa dichiarazione
di presenza.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalita' previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e' rilasciato per le attivita'
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
Il regolamento di attuazione puo' prevedere speciali
modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
di culto nonche' ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato
per motivi di lavoro e' quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non puo' comunque
essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b);
c) inferiore al periodo di frequenza, anche
pluriennale, di un corso di studio di istituzioni
scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni
universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta
salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni
del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere
prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del
percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 39-bis.1;
d);
e) superiore alle necessita' specificamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella
prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo'
superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per
prestare lavoro stagionale e' rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', con indicazione del periodo
di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di
soggiorno e' revocato se lo straniero non si presenta
all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita'
annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il
rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di
ingresso e' rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato
ai sensi dell'articolo 24, comma 11.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno
per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il
permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di
lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e'
data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
non puo' essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed e'
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno e' stato
rilasciato, esso e' revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche
conto della natura e della effettivita' dei vincoli
familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche',
per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale,
anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale.
5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione
del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto
anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli
articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3.
5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il
rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di
altra autorizzazione che conferisce il diritto a
soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia,
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro
il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.
7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si e'
trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi
dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla
notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra
autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in
corso di validita'.
7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato
l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e'
eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno.
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di
espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione
e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del
territorio dell'Unione europea.
7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro
dell'Unione europea, in possesso di un permesso di
soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il
diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di
validita', a condizione che non costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di
cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione
del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
rilasciati in conformita' ai predetti modelli recano
inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza
l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del
presente testo unico e del regolamento di attuazione e'
inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si
applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1,
lettere a), g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e
sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di
studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.
8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di
una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali
documenti contraffatti o alterati, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un
atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di
falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato o
convertito entro sessanta giorni dalla data in cui e' stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le
condizioni previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di
permesso da rilasciare in applicazione del presente testo
unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del
permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il
termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel
territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei
motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di
soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto
di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento
d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai
sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999,
n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la
ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.».
«Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere
utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello
rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo
rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalita' previste dal regolamento di attuazione.
1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti
permessi di soggiorno:
a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di
cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali
siano state applicate le cause di diniego ed esclusione
della protezione internazionale, di cui agli articoli 10,
comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) permesso di soggiorno per calamita', di cui
all'articolo 20-bis;
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di
cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n)
ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza minori, di
cui all'articolo 31, comma 3;
h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis).
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso
di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al
presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.».
«Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera). - 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano generale degli
interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilita' con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le
autorita' italiane competenti in materia di controlli
sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge
30 settembre 1993, n. 388.
1-ter. (Abrogato).
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti e' data
comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di
confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle
regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di
frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera,
nonche' le autorita' marittime e militari ed i responsabili
degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo
unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le
intese di collaborazione possono prevedere la cessione a
titolo gratuito alle autorita' dei Paesi interessati di
beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o
servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il
Ministro competente.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, il Ministro
dell'interno predispone uno o piu' programmi pluriennali di
interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e
mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero
per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con
il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di
accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e
2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di
flussi irregolari di popolazione migratoria verso il
territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi
di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o
fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito.».
«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia
o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del
codice penale, non costituiscono reato le attivita' di
soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o
effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non
ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu'
persone;
b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo
per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata e' stata sottoposta a
trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso
o la permanenza illegale;
d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di
armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi
ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista
e' aumentata.
3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla
meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona
se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attivita' illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche
indiretto.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e
3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi
precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei
confronti dell'imputato che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi
per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la
cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione
di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio
l'arresto in flagranza.
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito
delle attivita' punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico,
e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il
fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero
riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e'
aumentata da un terzo alla meta'.
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto
profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un
immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di
soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del
contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile
ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita'
di prevenzione e repressione dei reati in tema di
immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto
ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello
Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di
cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a
euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei
casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o
concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa
italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al
mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6-bis. (Abrogato).
6-ter. (Abrogato).
6-quater. (Abrogato).
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte
nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti
nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a
speciale regime doganale, quando, anche in relazione a
specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto
processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro
quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale,
se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere
a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura
penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia
giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego
in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato
o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo
settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne
abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse
generale o per finalita' sociali o culturali, i quali
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino
all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo
settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano
enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104,
comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non
possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze
di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita'
da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la
distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate
le modalita' di esecuzione.
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati in via prioritaria all'amministrazione o
trasferiti all'ente o, in subordine, agli enti del Terzo
settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l'uso ai
sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta
fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8
provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento
delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. I
mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le
finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti
in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.
Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si
applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna
per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche'
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta,
dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle
attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati,
anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi
interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una
nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono
rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della
nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la
stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di
cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che
da parte delle navi della Marina militare, anche da parte
delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti
di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi
della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le
attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo.
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle
attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la
gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei
procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di
ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema
Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al
regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con
il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte
ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero
dell'interno.».
«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1. In
nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso di orientamento
sessuale, di identita' di genere, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di
essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di
essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi
si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di
violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono
altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una
persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di
ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della sua
vita privata e familiare, a meno che esso non sia
necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di
ordine e sicurezza pubblica , nonche' di protezione della
salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa
esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della
valutazione del rischio di violazione di cui al periodo
precedente, si tiene conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del
suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata
del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli
atti al Questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia
presentata una domanda di rilascio di un permesso di
soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1, il Questore, previo parere della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per
protezione speciale.
1-bis. In nessun caso puo' disporsi il respingimento
alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il
diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
d-bis) degli stranieri che versano in gravi
condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie,
accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un
rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di
rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali
ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per
cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione
sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile
finche' persistono le condizioni di cui al periodo
precedente debitamente certificate, valido solo nel
territorio nazionale e convertibile in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro.
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione
di persone affette da disabilita', degli anziani, dei
minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli
minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate
con modalita' compatibili con le singole situazioni
personali, debitamente accertate.».
«Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). -
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese
verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in
una situazione di grave calamita' che non consente il
rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il
questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi, ed e'
rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamita'
di cui al comma 1; il permesso e' valido solo nel
territorio nazionale e consente di svolgere attivita'
lavorativa.».
«Art. 27-ter (Ingresso e soggiorno per ricerca). - 1.
L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre
mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma
4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un
titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che
nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi
di dottorato. Il cittadino straniero, denominato
ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure
previste nel presente articolo, e' selezionato da un
istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea,
per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di
soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22,
comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno
richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in
attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida
per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti,
pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca
intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per
aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e
l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per
concepire nuove applicazioni;
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime
a disposizione dell'istituto privato per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle
spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per
un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della
convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel
caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
2-bis. L'obbligo di cui al comma 2, lettera c), cessa
in caso di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 9-bis.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al
comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare l'attivita' di ricerca
e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.
L'attivita' di ricerca deve essere approvata dagli organi
di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto e la durata stimata della ricerca, i titoli in
possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della
ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse
finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione
stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro
del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e
contiene, altresi', le indicazioni sul titolo o sullo scopo
dell'attivita' di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno
del ricercatore a completare l'attivita' di ricerca, le
informazioni sulla mobilita' del ricercatore in uno o in
diversi secondi Stati membri, se gia' nota al momento della
stipula della convenzione, l'indicazione della polizza
assicurativa per malattia stipulata per il ricercatore ed i
suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario
nazionale.
3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al
comma 3 e' valutata caso per caso, tenendo conto del doppio
dell'importo dell'assegno sociale, ed e' accertata e
dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la
partecipazione del ricercatore all'attivita' di ricerca
benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di
un'organizzazione internazionale, di altro istituto di
ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
4. La domanda di nulla osta per ricerca, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e
di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui
al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo
sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
il luogo ove si svolge il programma di ricerca. La domanda
indica gli estremi del passaporto in corso di validita' del
ricercatore o di un documento equipollente. Lo sportello,
acquisito dalla questura il parere sulla sussistenza di
motivi ostativi all'ingresso del ricercatore nel territorio
nazionale, rilascia il nulla osta entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta ovvero, entro lo stesso
termine, comunica al richiedente il rigetto. Il nulla osta
e il codice fiscale del ricercatore sono trasmessi in via
telematica dallo sportello unico agli uffici consolari
all'estero per il rilascio del visto di ingresso da
richiedere entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. Il
visto e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre
tipologie di visto.
4-bis. In caso di irregolarita' sanabile o
incompletezza della documentazione, l'istituto di ricerca
e' invitato ad integrare la stessa e il termine di cui al
comma 4 e' sospeso.
4-ter. Il nulla osta e' rifiutato e, se gia'
rilasciato, e' revocato quando:
a) non sono rispettate le condizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 3-bis e 4;
b) i documenti presentati sono stati ottenuti in
maniera fraudolenta o contraffatti;
c) l'istituto di ricerca non ha rispettato i propri
obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o
di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai
contratti collettivi applicabili;
d) l'istituto di ricerca e' stato oggetto di sanzioni
a causa di lavoro irregolare;
e) l'istituto di ricerca e' in corso di liquidazione
o e' stato liquidato per insolvenza o non e' svolta alcuna
attivita' economica.
4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, lettere c) e
d), la decisione di rifiuto o di revoca e' adottata nel
rispetto del principio di proporzionalita' e tiene conto
delle circostanze specifiche del caso. La revoca del nulla
osta e' comunicata in via telematica agli uffici consolari
all'estero.
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente
nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. In presenza
di cause che rendono impossibile l'esecuzione della
convenzione, l'istituto di ricerca ne informa
tempestivamente lo sportello unico per i conseguenti
adempimenti.
6. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel
territorio nazionale, il ricercatore dichiara la propria
presenza allo sportello unico per l'immigrazione che ha
rilasciato il nulla osta, ai fini dell'espletamento delle
formalita' occorrenti al rilascio del permesso di soggiorno
ai sensi del presente testo unico.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca, che reca la
dicitura "ricercatore", e' rilasciato dal questore, ai
sensi del presente testo unico, entro trenta giorni
dall'espletamento delle formalita' di cui al comma 6, per
la durata del programma di ricerca e consente lo
svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di
accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di
proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno
e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa
presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.
Per il ricercatore che fa ingresso nel territorio nazionale
sulla base di specifici programmi dell'Unione o
multilaterali comprendenti misure sulla mobilita', il
permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi.
Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e'
comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le
finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di
soggiorno per ricerca rilasciato sulla base di una borsa di
addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o
formazione professionale.
7-bis. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato, ovvero, se gia' rilasciato, e'
revocato nei seguenti casi:
a) e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che il ricercatore non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai
sensi del presente articolo.
8. Il ricongiungimento dei familiari di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) e' consentito al
ricercatore di cui ai commi 1 e 11-quinquies,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo
articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3,
lettera a). Alla richiesta di ingresso dei familiari al
seguito presentata contestualmente alla richiesta di nulla
osta all'ingresso del ricercatore si applica il termine di
cui al comma 4. Per l'ingresso dei familiari al seguito del
ricercatore di cui al comma 11-quinquies e' richiesta la
dimostrazione di aver risieduto, in qualita' di familiari,
nel primo Stato membro. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del ricercatore.
9. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, la procedura
di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore
regolarmente soggiornante nel territorio nazionale ad altro
titolo. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il
permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di
visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di
cui al comma 4.
9-bis. Lo straniero munito di passaporto valido o altro
documento equipollente, che ha completato l'attivita' di
ricerca, alla scadenza del permesso di cui al comma 7 puo'
dichiarare la propria immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione
alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi
per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un
permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non
superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o
avviare un'impresa coerente con l'attivita' di ricerca
completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei
familiari e' rinnovato per la stessa durata. In presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno
per lavoro.
9-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
di cui al comma 9-bis, lo straniero allega idonea
documentazione di conferma del completamento dell'attivita'
di ricerca svolta, rilasciata dall'istituto di ricerca. Ove
la documentazione di conferma del completamento
dell'attivita' di ricerca svolta non sia gia' disponibile,
puo' essere presentata entro sessanta giorni dalla
richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis.
9-quater. Il permesso di soggiorno di cui al comma
9-bis non e' rilasciato, o se gia' rilasciato, e' revocato:
a) se la documentazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter
e' stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o
contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non
soddisfa piu' le condizioni previste dai commi 9-bis e
9-ter, nonche' le altre condizioni di ingresso e di
soggiorno previste dal presente testo unico.
10. I ricercatori di cui ai commi 1, 11 e 11-quinquies
possono essere ammessi a parita' di condizioni con i
cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari
dell'istituto di ricerca.
10-bis. Il ricercatore a cui e' stato rilasciato il
permesso di soggiorno per ricerca di cui al comma 7 e'
riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su
richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si
oppone alla mobilita' di breve durata del ricercatore
ovvero non autorizza o revoca un'autorizzazione alla
mobilita' di lunga durata, anche quando il permesso di
soggiorno di cui al comma 7 e' scaduto o revocato. Ai fini
del presente articolo, si intende per mobilita' di breve
durata l'ingresso ed il soggiorno per periodi non superiori
a centottanta giorni in un arco temporale di
trecentosessanta giorni e per mobilita' di lunga durata
l'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a
centottanta giorni.
11. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca in corso di validita' rilasciato da un altro
Stato membro dell'Unione europea e' autorizzato a
soggiornare nel territorio nazionale al fine di proseguire
la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato, per un periodo
massimo di centottanta giorni in un arco temporale di
trecentosessanta giorni. A tal fine non e' rilasciato al
ricercatore un permesso di soggiorno e il nulla osta di cui
al comma 4 e' sostituito da una comunicazione dell'istituto
di ricerca, iscritto nell'elenco di cui al comma 1, allo
sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia in cui si svolge l'attivita' di
ricerca. La comunicazione indica gli estremi del passaporto
in corso di validita' o documento equipollente del
ricercatore e dei familiari, ed e' corredata dell'attestato
di iscrizione all'elenco di cui al comma 1, di copia
dell'autorizzazione al soggiorno nel primo Stato membro del
ricercatore e dei familiari e della convenzione di
accoglienza con l'istituto di ricerca del primo Stato
membro nonche' della documentazione relativa alla
disponibilita' di risorse sufficienti per non gravare sul
sistema di assistenza sociale e di una assicurazione
sanitaria per il ricercatore e per i suoi familiari, ove
tali elementi non risultino dalla convenzione di
accoglienza.
11-bis. Il ricercatore e' autorizzato a fare ingresso
in Italia immediatamente dopo la comunicazione di cui al
comma 11. I familiari del ricercatore di cui al comma 11
hanno il diritto di entrare e soggiornare nel territorio
nazionale, al fine di accompagnare o raggiungere il
ricercatore, purche' in possesso di un passaporto valido o
documento equipollente e di un'autorizzazione in corso di
validita', rilasciata dal primo Stato membro, previa
dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari
nel primo Stato membro. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 7.
11-ter. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 11, lo sportello unico, acquisito il parere della
questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi
all'ingresso nel territorio nazionale, comunica
all'istituto di ricerca, e all'autorita' competente
designata come punto di contatto dal primo Stato membro che
sussistono motivi di opposizione alla mobilita' del
ricercatore e dei suoi familiari, dandone informazione alla
questura, nei seguenti casi:
a) mancanza delle condizioni di cui al comma 11;
b) i documenti sono stati ottenuti in maniera
fraudolenta, ovvero sono stati contraffatti;
c) l'ente di ricerca non risulta iscritto nell'elenco
di cui al comma 1;
d) e' stata raggiunta la durata massima del soggiorno
di cui al comma 11;
e) non sono soddisfatte le condizioni di ingresso e
soggiorno previste dal presente testo unico.
11-quater. In caso di opposizione alla mobilita' il
ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano
immediatamente tutte le attivita' e lasciano il territorio
nazionale.
11-quinquies. Per periodi superiori a centottanta
giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno
per ricerca rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione
europea e in corso di validita' e' autorizzato a fare
ingresso senza necessita' di visto e a soggiornare nel
territorio nazionale per svolgere l'attivita' di ricerca
presso un istituto di ricerca iscritto nell'elenco di cui
al comma 1 previo rilascio del nulla osta di cui al comma
4. Nel caso in cui lo straniero e' presente nel territorio
nazionale ai sensi del comma 11, la richiesta di nulla osta
e' presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del
periodo di soggiorno ivi previsto.
11-sexies. Il nulla osta di cui al comma 11-quinquies
e' rifiutato e se rilasciato e' revocato quando:
a) ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter;
b) l'autorizzazione del primo Stato membro scade
durante la procedura di rilascio del nulla osta.
11-septies. Al ricercatore di cui al comma 11-quinquies
e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura
"mobilità-ricercatore" e si applicano le disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 7-bis. Del rilascio e dell'eventuale
revoca del permesso di soggiorno di cui al presente comma
sono informate le autorita' competenti del primo Stato
membro.
11-octies. Nelle more del rilascio del nulla osta e
della consegna del permesso di soggiorno e' consentito al
ricercatore di cui al comma 11-quinquies di svolgere
attivita' di ricerca a condizione che l'autorizzazione
rilasciata dal primo Stato membro sia in corso di validita'
e che non sia superato un periodo di centottanta giorni
nell'arco di trecentosessanta giorni.
11-nonies. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 22, ad eccezione del comma
6, secondo periodo.
11-decies. La documentazione e le informazioni relative
alla sussistenza delle condizioni di cui al presente
articolo sono fornite in lingua italiana.».
«Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore eta'). - 1. Al compimento della
maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,
e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai
minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze
sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso
al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo'
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al
lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non
accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge
4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo
parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori
stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque
sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394. Il mancato rilascio del parere richiesto non puo'
legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di
soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui
al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il
progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di
un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge
attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora
iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno
rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.».
«Art. 36 (Ingresso e soggiorno per cure mediche). - 1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e
l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A
tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta
che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa
e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono
attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalita'
stabilite dal regolamento di attuazione, nonche'
documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio
per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di
rilascio o rinnovo del permesso puo' anche essere
presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia
interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di
permesso di soggiorno per cure mediche e' altresi'
consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa
autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il
Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali
e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo
sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una
durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita'
terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di
attivita' lavorativa.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 83 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo
definitivo del Codice della navigazione):
«Art. 83 (Divieto di transito e di sosta). - Il
Ministro dei trasporti e della navigazione puo' limitare o
vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare
territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
della navigazione e, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente
marino, determinando le zone alle quali il divieto si
estende.
 
Art. 1 bis
Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assegnazione di
beni sequestrati o confiscati
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalita' sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Fino all'operativita' del registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice»;
b) al comma 8-quinquies:
1) al primo periodo, dopo la parola: « assegnati » sono inserite le seguenti: « in via prioritaria » e dopo le parole: « o trasferiti all'ente » sono inserite le seguenti: « o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 »;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente
legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo 1.
 
Art. 2

Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della
protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «dispongono l'audizione dell'interessato » sono inserite le seguenti: « , ove possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,»;
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Esame prioritario). - 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente.
2. La domanda e' esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata;
b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.»;
b) l'articolo 28-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o quando il richiedente e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a) richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito;
c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
d) l'articolo 29-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara l'inammissibilita' ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b).»;
e) all'articolo 32:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, la parola «annuale» e' sostituita dalla seguente: «biennale»;
2.2) al secondo periodo, le parole « ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilita' dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore.»;
f) all'articolo 35-bis:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 »;
2) al comma 3:
2.1) alla lettera d), le parole « commi 1-ter e 2, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettere c) ed e) »;
2.2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: « d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b). »;
3) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12, 28-ter, 32 e
35-bis del citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Colloquio personale). - 1. Le Commissioni
territoriali dispongono l'audizione dell'interessato, ove
possibile, utilizzando le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto
delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni del richiedente, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14, tramite
comunicazione effettuata con le modalita' di cui
all'articolo 11.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza
del componente funzionario amministrativo con compiti
istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello
stesso sesso del richiedente. Il funzionario istruttore
sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione
del Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi
alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.
2. La Commissione territoriale puo' omettere
l'audizione del richiedente quando ritiene di avere
sufficienti motivi per accogliere la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in
tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o
l'impossibilita' di sostenere un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai
sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In
tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all'interessato che ha facolta' di
chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere
ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le
condizioni di salute del cittadino straniero, certificate
ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero
qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente
convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto
il rinvio, l'autorita' decidente decide sulla base della
documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a
conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle
strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia gia'
stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento
della relativa istanza, la Commissione territoriale
competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa
che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una
nuova convocazione dell'interessato, secondo le modalita'
di cui al comma 1, al fine della riattivazione della
procedura.».
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1.
La domanda e' considerata manifestamente infondata, ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando
ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) il richiedente ha sollevato esclusivamente
questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti
per il riconoscimento della protezione internazionale ai
sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) il richiedente proviene da un Paese designato di
origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni
palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente
false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese
di origine;
d) il richiedente ha indotto in errore le autorita'
presentando informazioni o documenti falsi o omettendo
informazioni o documenti riguardanti la sua identita' o
cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione
negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto
sparire un documento di identita' o di viaggio che avrebbe
permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza;
e) il richiedente e' entrato illegalmente nel
territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il
soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la
domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo
ingresso;
f) il richiedente ha rifiutato di adempiere
all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del
regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013;
g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142.».
«Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i
presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o
esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza
nei casi di cui all'articolo 28-ter;
b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del
territorio del Paese di origine, il richiedente non ha
fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre
rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla
protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo'
legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e
si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.
1-bis. (Abrogato).
2.
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ricorrano i presupposti di cui
all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette
gli atti al questore per il rilascio di un permesso di
soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione
speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso
uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga.
Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e'
rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale,
e consente di svolgere attivita' lavorativa, fatto salvo
quanto previsto in ordine alla convertibilita'
dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di
protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio
del permesso di soggiorno ivi previsto.
3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione
internazionale non e' accolta e nel corso del procedimento
emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione
territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni competente, per
l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in
favore del minore.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se
nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per
ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23
e 29 comportano alla scadenza del termine per
l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il
territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine, alla
scadenza del termine per l'impugnazione, si provvede ai
sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell'articolo
35-bis, commi 3 e 4.».
«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di
riconoscimento della protezione internazionale). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato
riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a
norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle
disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',
entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal
caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai
funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
al procedimento sono effettuate presso la medesima
rappresentanza. La procura speciale al difensore e'
rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, e nei casi in
cui nei confronti del ricorrente e' stato adottato un
provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle
ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti e' stato
adottato un provvedimento di trattenimento nelle strutture
di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo
14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta
infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera
b-bis);
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere
c) ed e);
d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda
di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b).
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c),
d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato puo' tuttavia essere sospesa, quando ricorrono
gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra,
sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46, e pronunciato entro cinque
giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e
senza la preventiva convocazione della controparte. Il
decreto con il quale e' concessa o negata la sospensione
del provvedimento impugnato e' notificato, a cura della
cancelleria e con le modalita' di cui al comma 6,
unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni
dalla notificazione le parti possono depositare note
difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al periodo precedente possono essere
depositate note di replica. Qualora siano state depositate
note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente
comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti gia' emanati. Il decreto emesso a norma del
presente comma non e' impugnabile. Nei casi di cui alle
lettere b), c) e d), del comma 3 quando l'istanza di
sospensione e' accolta, al ricorrente e' rilasciato un
permesso di soggiorno per richiesta asilo.
5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare
ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda
volta, la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera
b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di
riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
dell'articolo 29-bis.
6. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria,
al Ministero dell'interno, presso la commissione o la
sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonche',
limitatamente ai casi di cessazione o revoca della
protezione internazionale, alla Commissione nazionale per
il diritto di asilo; il ricorso e' trasmesso al pubblico
ministero, che, entro venti giorni, stende le sue
conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del
codice di procedura civile, rilevando l'eventuale
sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello
status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio
di primo grado, puo' stare in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante
designato dal presidente della Commissione che ha adottato
l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile. Il Ministero dell'interno puo' depositare, entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota
difensiva.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato e'
tenuta a rendere disponibili con le modalita' previste
dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti
giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda
di protezione internazionale presentata, della
videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del
verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a
norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonche'
dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso
della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa
l'indicazione della documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei
richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.
9. Il procedimento e' trattato in camera di consiglio.
Per la decisione il giudice si avvale anche delle
informazioni sulla situazione socio-politico-economica del
Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che
la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende
disponibili all'autorita' giudiziaria con modalita'
previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. E' fissata udienza per la comparizione delle parti
esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8,
ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle
parti;
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche
d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.
11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra
almeno una delle seguenti ipotesi:
a) la videoregistrazione non e' disponibile;
b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta
nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle
motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione
del procedimento in udienza essenziale ai fini della
decisione;
c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non
dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo
grado.
12. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva
entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso,
il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Il
decreto non e' reclamabile. La sospensione degli effetti
del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno
se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e'
rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche relativamente agli effetti del provvedimento
cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per
proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e
decorre dalla comunicazione del decreto a cura della
cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte
non costituita. La procura alle liti per la proposizione
del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di
inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore della
procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di
cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il
giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo'
disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto,
con conseguente ripristino, in caso di sospensione di
decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia
esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione
di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di
parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione
del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare
una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla
comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque
giorni con decreto non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nei procedimenti di cui al presente
articolo.
15. La controversia e' trattata in ogni grado in via di
urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono
stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e
dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi
Ministeri.
17. Quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a
spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una
decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il
giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica
nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002
n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del
ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui
all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del provvedimento con cui il responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia attesta la piena funzionalita' dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei
documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Resta salva la facolta' del
ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito
con modalita' non telematiche. In ogni caso, il giudice
puo' autorizzare il deposito con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».
 
Art. 3

Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-ter, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero e' tempestivamente informato dei diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.»;
b) all'articolo 13, comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, e' inserito il seguente:
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.»;
c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: « A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: « 1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.»;
3) al comma 5:
a) al quinto periodo le parole « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ed e' prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;
b) al sesto periodo la parola « centottanta » e' sostituita dalla seguente: « novanta » e dopo le parole « trenta giorni » sono inserite le seguenti: « , prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri».
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione internazionale, a cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7.
2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonche' nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.
4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, e' rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identita', di validita' limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: « legge 14 febbraio 1970, n. 95 », sono inserite le seguenti: « , o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 »;
1.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; »;
1.3) alla lettera c), dopo le parole « attivita' illecite » sono aggiunte le seguenti: «ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;»;
2) al comma 3-bis), le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri»;
3) al comma 6, primo periodo, le parole « commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 ».
3-bis) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2»;
b-bis) all'articolo 9, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita', anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure di accoglienza di cui all'articolo 10 e' effettuata secondo le linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.».
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), numero 1) si applicano nel limite dei posti disponibili dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture diverse e idonee, di cui all'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. All'articolo 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della liberta' personale.».
5. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10-ter, 13 e 14
del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo
14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione,
salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e'
stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento
e' disposto nei confronti di un richiedente protezione
internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e' competente alla convalida il Tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea. Lo straniero e'
tempestivamente informato dei diritti e delle facolta'
derivanti dal procedimento di convalida del decreto di
trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma
1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il
rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul
territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia'
adottato, nei confronti dello straniero identificato in
uscita dal territorio nazionale durante i controlli di
polizia alle frontiere esterne.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro sette giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza per i rimpatri ai sensi dell'articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo
straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini
di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto
alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione
prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i
giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di
pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o
fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la
partenza volontaria, di cui al comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma
1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello
straniero come sanzione penale o come conseguenza di una
sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma
4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti
circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il
pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria
esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validita';
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa
essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita';
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei
commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per
l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma
4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo
stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a
lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un
termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo'
essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso
individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio
nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola
ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche'
l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura,
acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
allo straniero destinatario di un provvedimento di
respingimento, di cui all'articolo 10.
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
provvede a dare adeguata informazione allo straniero della
facolta' di richiedere un termine per la partenza
volontaria, mediante schede informative plurilingue. In
caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e'
eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al
termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al secondo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3
da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Il questore esegue
l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
le modalita' previste all'articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di permanenza per i rimpatri
di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa
essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo
nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei
Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del
Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di
pace, su richiesta del questore, con il decreto di
fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la
temporanea permanenza dello straniero, sino alla
definizione del procedimento di convalida in strutture
diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di
pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo
precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il
giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei
presso l'ufficio di frontiera interessato, sino
all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non
oltre le quarantotto ore successive all'udienza di
convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi
precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che
assicurino il rispetto della dignita' della persona. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.
Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il
giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla
cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono
al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili,
il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale
idoneo.
6.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'articolo 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e'
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la
cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a cinque
anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte
le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i
provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto
previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine
assegnato e puo' essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di
avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di
cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 e' registrato
dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema
di informazione Schengen, di cui al regolamento (CE) n.
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno
nel territorio degli Stati membri della Unione europea,
nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di
Schengen.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con
altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si
trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere
rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi)
per l'anno 1997 e in euro 4.131.655,19 (lire 8 miliardi)
annui a decorrere dall'anno 1998.».
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non
e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il
questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
puo' disporre una o piu' delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha
facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure e'
punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale
ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze o
reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante
nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle
persone detenute o private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero
l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo'
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al
giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere
al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di
organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il
periodo massimo di trattenimento dello straniero
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non
puo' essere superiore a novanta giorni ed e' prorogabile
per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino
di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Lo straniero che sia gia' stato
trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo
pari a quello di novanta giorni indicato al periodo
precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un
periodo massimo di trenta giorni, prorogabile per altri
trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un
Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in
materia di rimpatri. Tale termine e' prorogabile di
ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice
di pace, nei casi di particolare complessita' delle
procedure di identificazione e di organizzazione del
rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
detenuto, la direzione della struttura penitenziaria
richiede al questore del luogo le informazioni
sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei
medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis
e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con
la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento
o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si
sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro
se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13,
comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si
trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui
agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater,
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di
flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di
procedura penale colui il quale, anche sulla base di
documentazione video o fotografica, risulta essere l'autore
del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore
dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Trattenimento). - 1. Il richiedente non puo'
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente e' trattenuto, ove possibile in
appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di
una valutazione caso per caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo
1, paragrafo F della Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con
la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui
agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo
29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosita'
si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti agli
stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite ovvero per i reati previsti
dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1,
lettera d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251;
d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La
valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga e'
effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in
precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o
attestazioni false sulle proprie generalita' al solo fine
di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di
espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei
provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 5, 5.2 e 13,
nonche' all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il
richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento
o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del
medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi
sono fondati motivi per ritenere che la domanda e' stata
presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.
3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il
richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo
strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta
giorni, in appositi locali presso le strutture di cui
all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica
dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato
possibile determinarne o verificarne l'identita' o la
cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei
centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5
del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta
giorni prorogabili per altri trenta giorni qualora lo
straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia
sottoscritto accordi in materia di rimpatri.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla
possibilita' di richiedere protezione internazionale. Al
richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le
informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna
dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo
10.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione
che il richiedente ha facolta' di presentare personalmente
o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il
provvedimento e' comunicato al richiedente nella prima
lingua indicata dal richiedente o in una lingua che
ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si
applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure
alternative di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14.
La partecipazione del richiedente all'udienza per la
convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un
collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 nel quale egli e' trattenuto. Il collegamento
audiovisivo si svolge in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i
Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e, in ogni caso, con modalita' tali da
assicurare la contestuale, effettiva e reciproca
visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E' sempre
consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere
presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un
operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di
cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il
richiedente e ne attesta l'identita' dando atto che non
sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle facolta' a lui spettanti. Egli da' atto
dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo
del presente comma nonche', se ha luogo l'audizione del
richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la
regolarita' con riferimento al luogo ove si trova. A tal
fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo
difensore. Delle operazioni svolte e' redatto verbale a
cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando
il trattenimento e' gia' in corso al momento della
presentazione della domanda, i termini previsti
dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette
gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la
convalida del trattenimento per un periodo massimo di
ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento
della procedura di esame della domanda.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non
possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario
all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, e successive modificazioni, come introdotto dal
presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di
trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi
nell'espletamento delle procedure amministrative
preordinate all'esame della domanda, non imputabili al
richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e
3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale
avverso la decisione di rigetto della Commissione
territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del
provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo
35-bis, nonche' per tutto il tempo in cui e' autorizzato a
rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del
ricorso giurisdizionale proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la
proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori
non superiori a sessanta giorni di volta in volta
prorogabili da parte del tribunale in composizione
monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al
comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento
ai sensi dei commi 5 e 7 non puo' superare complessivamente
dodici mesi.
9. Il trattenimento e' mantenuto soltanto finche'
sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7. In
ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che
chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o
provenienza e' immediatamente adottato o eseguito il
provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di
rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione
internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente e' destinatario di
un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per
la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo
articolo 13, comma 5, e' sospeso per il tempo occorrente
all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha
accesso alle misure di accoglienza previste dal presente
decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.
10-bis. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi
relativi all'eta' dichiarata da un minore si applicano le
disposizioni dell'articolo 19-bis, comma 2.».
«Art. 9 (Misure di prima accoglienza). - 1. Per le
esigenze di prima accoglienza e per l'espletamento delle
operazioni necessarie alla definizione della posizione
giuridica, lo straniero e' accolto nei centri governativi
di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal
Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di
coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16, che
tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle
esigenze di contenimento della capienza massima.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere
affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o
consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano
nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli
immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le
procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate,
con decreto del Ministro dell'interno, alle finalita' di
cui al presente articolo. I centri di accoglienza per
richiedenti asilo gia' istituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui al
presente articolo.
4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel cui
territorio e' situato il centro di prima accoglienza e
sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il
richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il
richiedente e' accolto per il tempo necessario,
all'espletamento delle operazioni di identificazione, ove
non completate precedentemente, alla verbalizzazione della
domanda ed all'avvio della procedura di esame della
medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
di salute diretto anche a verificare, fin dal momento
dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la
sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di cui
all'articolo 17, comma 3.
4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il
richiedente e' trasferito, nei limiti dei posti
disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e
integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente
decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui
all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di
vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di cui al
primo periodo in via prioritaria.
4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze
particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita',
anche ai fini del trasferimento prioritario del richiedente
di cui al comma 4-bis, e dell'adozione di idonee misure di
accoglienza di cui all'articolo 10 e' effettuata secondo le
linee guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa
con il Ministero dell'interno e con le altre
amministrazioni eventualmente interessate, da applicare nei
centri di cui al presente articolo e all'articolo 11.
5.».
- Per il testo dell'articolo 13, comma 5-bis, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi i
riferimenti normativi all'articolo 3.
- Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, vedi i riferimenti all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema
di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone
private della liberta' personale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale
dei diritti delle persone private della liberta' personale,
di seguito denominato "Garante nazionale".
1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo
nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del
Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai
sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i
poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui
agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.
2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio,
composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti
tra persone, non dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza
nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e
sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri,
con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le
competenti commissioni parlamentari.
3. I componenti del Garante nazionale non possono
ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero
incarichi in partiti politici. Sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico,
grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero
nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per
delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e'
attribuita un'indennita' forfetaria annua, determinata in
misura pari al 40 per cento dell'indennita' parlamentare
annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri
del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e
trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento
delle attivita' istituzionali.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale
delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal
Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio nel
numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno 20
dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'
di 2 unita' del Ministero dell'interno e non piu' di 3
unita' degli enti del Servizio sanitario nazionale, che
conservano il trattamento economico in godimento,
limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a
carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione
degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli
emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli
altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a
carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale
e' scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli
ambiti di competenza del Garante. La struttura e la
composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire
rapporti di collaborazione con i garanti territoriali,
ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate,
che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei
detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a
custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita'
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita'
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza
che da cio' possa derivare danno per le attivita'
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della
persona detenuta o privata della liberta' personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i
documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri
previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nonche' presso i locali di cui all'articolo
6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale; (12)
f) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge
26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in
caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine
di trenta giorni;
f-bis) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza
delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti
trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e).
L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica
il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) trasmette annualmente una relazione sull'attivita'
svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al
Ministro della giustizia.
5.1. Il Garante nazionale puo' delegare i garanti
territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni
relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
assistenziali, alle comunita' terapeutiche e di
accoglienza, per adulti e minori, nonche' alle strutture di
cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari
circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima
di sei mesi.
5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli
anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere
dall'anno 2018. Nell'ambito delle funzioni attribuite
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n.
89, e con le modalita' ivi previste, il Garante nazionale
adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma,
modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e
funzionali alle necessita' dell'ufficio, nell'ambito delle
determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del
presente articolo.».
 
Art. 4
Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale e dei titolari di protezione
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.
2. Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.
3. L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e' assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39»;
b) all'articolo 9:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima»;
1-bis) al comma 4, dopo le parole: « Il prefetto, » sono inserite le seguenti: « informato il sindaco del comune nel cui territorio e' situato il centro di prima accoglienza e »;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: « 4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente e' trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del presente decreto. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilita', e' trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria.»;
c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresi' erogati, anche con modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'eta', la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;
d) all'articolo 11, comma 3, le parole « nei centri di cui all'articolo 9 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria »;
e) all'articolo 22-bis:
1) al comma 1, dopo la parola: « impiego » sono inserite le seguenti: « di richiedenti protezione internazionale e »;
2) al comma 3, dopo la parola: « coinvolgimento » sono inserite le seguenti: «dei richiedenti protezione internazionale e »;
2. Le attivita' di cui al comma 1, lettere b), numero 1), e c), sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «(Sistema di accoglienza e integrazione)»;
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nel l'ambito dei servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei permessi di soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con le modalita' previste dalla normativa nazionale e internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1.».
4. La definizione di « Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati », di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presente, in disposizioni di legge o di regolamento, si intende sostituita dalla seguente: « Sistema di accoglienza e di integrazione».
5. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, l'articolo 9-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda.».
6. Il termine di cui all'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. L'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 10, 11 e 22-bis
del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Modalita' di accoglienza). - 1. Nei centri di
cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui
all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard
igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee
misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente
alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di
organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i
criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si
esprime entro trenta giorni. Sono altresi' erogati, anche
con modalita' di organizzazione su base territoriale, oltre
alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza
sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la
mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di
corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale
e al territorio, secondo le disposizioni analitiche
contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12.
Sono inoltre assicurati il rispetto della sfera privata,
comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse
all' eta', la tutela della salute fisica e mentale dei
richiedenti, l'unita' dei nuclei familiari composti da
coniugi e da parenti entro il primo grado, l'apprestamento
delle misure necessarie per le persone portatrici di
particolari esigenze ai sensi dell'articolo 17. Sono
adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza,
anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione
dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.
2. E' consentita l'uscita dal centro nelle ore diurne
secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il
richiedente puo' chiedere al prefetto un permesso
temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di
tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti
motivi personali o per motivi attinenti all'esame della
domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di
autorizzazione all'allontanamento e' motivato e comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni.
3. E' assicurata la facolta' di comunicare con i
rappresentanti dell'UNHCR, degli enti di tutela dei
titolari di protezione internazionale con esperienza
consolidata nel settore, con i ministri di culto, nonche'
con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.
4. E' assicurato l'accesso ai centri dei soggetti di
cui all'articolo 7, comma 2, nonche' degli altri soggetti
previsti dal regolamento di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le
limitazioni giustificate dalla necessita' di garantire la
sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che opera nei centri e' adeguatamente
formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle
informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel
centro.».
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione.
3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 e'
limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
del richiedente nelle strutture del Sistema di accoglienza
e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il
trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie
di cui all'articolo 17 e' effettuato in via prioritaria.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.».
«Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione
internazionale ad attivita' di utilita' sociale). - 1. I
prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni
e le province autonome, anche nell'ambito dell'attivita'
dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa
utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti
protezione internazionale e di titolari di protezione
internazionale, su base volontaria, in attivita' di
utilita' sociale in favore delle collettivita' locali, nel
quadro delle disposizioni normative vigenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la
diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con
i Comuni, con le regioni e le province autonome e le
organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la
stipula di appositi protocolli di intesa.
3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione
internazionale e dei titolari di protezione internazionale
nelle attivita' di cui al comma 1, i Comuni, le regioni e
le province autonome possono predisporre, anche in
collaborazione con le organizzazioni del terzo settore,
appositi progetti da finanziare con risorse europee
destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.».
- Per il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla
presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo
3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi
gia' presenti nel territorio dello Stato), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-sexies (Sistema di accoglienza e integrazione).
- 1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza
per i titolari di protezione internazionale e per i minori
stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno
finanziario di cui al comma 2, possono accogliere
nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti
disponibili, anche i richiedenti protezione internazionale
e, qualora non accedano a sistemi di protezione
specificamente dedicati, i titolari dei permessi di
soggiorno per:
a) protezione speciale, di cui agli articoli 19,
commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ad eccezione dei casi per i quali siano state
applicate le cause di esclusione della protezione
internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma
1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251;
a-bis) cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
b) protezione sociale, di cui all'articolo 18 del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) calamita', di cui all'articolo 20-bis del decreto
legislativo n. 286 del 1998;
e) particolare sfruttamento lavorativo, di cui
all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo n.
286 del 1998;
f) atti di particolare valore civile, di cui
all'articolo 42-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998;
g) casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9,
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
1-bis. Possono essere altresi' accolti, nell'ambito dei
servizi di cui al comma 1, gli stranieri affidati ai
servizi sociali, al compimento della maggiore eta', con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7
aprile 2017, n. 47.
1-ter. L'accoglienza dei titolari dei per messi di
soggiorno indicati alla lettera b) del comma 1 avviene con
le modalita' previste dalla normativa nazionale e
internazionale in vigore per le categorie vulnerabili, con
particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge
27 giugno 2013, n. 77, e in collegamento con i percorsi di
protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza
domestica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro
trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per
la presentazione da parte degli enti locali delle domande
di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei
progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento
dei progetti presentati dagli enti locali.
2-bis. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono
previsti:
a) servizi di primo livello, cui accedono i
richiedenti protezione internazionale, tra i quali si
comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza
materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e
psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la
somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di
orientamento legale e al territorio;
b) servizi di secondo livello, finalizzati
all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli
previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la
formazione professionale, cui accedono le ulteriori
categorie di beneficiari, di cui al comma 1.
3.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
di protezione dei soggetti di cui al comma 1 e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei
servizi di accoglienza territoriali, il Ministero
dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
di cui al comma 1;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati
a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1-septies.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38
del 15 febbraio 1992.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni in materia di acquisizione e
revoca della cittadinanza). - 1. Alla legge 5 febbraio
1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;
a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza
italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al
possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata
conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello
B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti,
che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di
cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano
titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo
unico, sono tenuti, all'atto della presentazione
dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di
studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o
paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale o dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione
rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale o dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»;
b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo
pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari
a 250»;
c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:
«Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei
procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto
mesi dalla data di presentazione della domanda.»;
d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana
acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e'
revocata in caso di condanna definitiva per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del
codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli
articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La
revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i
reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».
2. (Abrogato).
2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei
certificati di stato civile occorrenti ai fini del
riconoscimento della cittadinanza italiana e' stabilito in
sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da
parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.
3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio
1991, n. 13, la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:
"aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;".».
 
Art. 5
Supporto a percorsi di integrazione

1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
2. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, per il biennio 2020-2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:
a) formazione linguistica finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
b) conoscenza dei diritti e dei doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana;
b-bis) orientamento ai servizi pubblici essenziali;
c) orientamento all'inserimento lavorativo.
3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1-sexies del citato
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come
modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 3, del
decreto legislativo 19 novembre 2015, n. 251:
«Art. 29 (Libera circolazione, integrazione e
alloggio). - (Omissis).
3. Ai fini della programmazione degli interventi e
delle misure volte a favorire l'integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di
coordinamento nazionale insediato presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi di
accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale secondo gli indirizzi sanciti d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresi',
ogni due anni, salva la necessita' di un termine piu'
breve, un Piano nazionale che individua le linee di
intervento per realizzare l'effettiva integrazione dei
beneficiari di protezione internazionale, con particolare
riguardo all'inserimento socio-lavorativo, anche
promuovendo specifici programmi di incontro tra domanda e
offerta di lavoro, all'accesso all'assistenza sanitaria e
sociale, all'alloggio, alla formazione linguistica e
all'istruzione nonche' al contrasto delle discriminazioni.
Il Piano indica una stima dei destinatari delle misure di
integrazione nonche' specifiche misure attuative della
programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta
dall'autorita' responsabile. Il predetto Tavolo e' composto
da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio
del Ministro per l'integrazione, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, delle Regioni, dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), ed e' integrato, in sede di
programmazione delle misure di cui alla presente
disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato
alle pari opportunita', un rappresentante dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR),
un rappresentante, della Commissione nazionale per il
diritto di asilo e, a seconda delle materie trattate, con
rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti
interessati.
(Omissis).
 
Art. 6
Disposizioni in materia di delitti commessi
nei centri di permanenza per i rimpatri

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo
3.
 
Art. 7
Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale

1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, le parole « di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 131-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 131-bis (Esclusione della punibilita' per
particolare tenuita' del fatto). - Nei reati per i quali e'
prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta
alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per
le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o
del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il
comportamento risulta non abituale.
L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare
tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha
agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche
in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha
profittato delle condizioni di minorata difesa della
vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero
quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate,
quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni
gravissime di una persona. L'offesa non puo' altresi'
essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede
per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a
due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o
a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui
agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e'
commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui
all'articolo 343.
Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato,
sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si
tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime,
abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva
prevista nel primo comma non si tiene conto delle
circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria
del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo
caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene
conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di
cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando
la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del
pericolo come circostanza attenuante.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 391-bis del codice penale

1. All'articolo 391-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni»;
b) al primo comma le parole « da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;
c) al secondo comma le parole « da due a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »;
d) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: « La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 391-bis del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 391-bis (Agevolazione delle comunicazioni dei
detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in
elusione delle prescrizioni). - Chiunque consente a un
detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare
con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte
e' punito con la reclusione da due a sei anni.
Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un
incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che
esercita la professione forense si applica la pena della
reclusione da tre a sette anni.
La pena prevista dal primo comma si applica anche al
detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo
41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale
comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo
imposte.».
 
Art. 9
Introduzione nel codice penale dell'articolo 391-ter in materia di
contrasto all'introduzione e all'utilizzo di dispositivi di
comunicazione in carcere
1. Dopo l'articolo 391-bis del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 391-ter (Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 391-bis del codice penale,
come modificato dalla presente legge, vedi i riferimenti
normativi all'articolo 8.
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 588 del codice penale

1. All'articolo 588 del codice penale
a) al primo comma la parola « 309 » e' sostituita dalla seguente: « 2.000 »;
b) al secondo comma le parole « da tre mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a sei anni ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 588 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 588 (Rissa). - Chiunque partecipa a una rissa e'
punito con la multa fino a euro 2.000.
Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione
personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione
alla rissa, e' della reclusione da sei mesi a sei anni. La
stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione
personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in
conseguenza di essa.».
 
Art. 11

Disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici
e ai locali di pubblico trattenimento

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 13:
1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu' denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».
b) all'articolo 13-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati.
1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva.
1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso.»;
2) al comma 2, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
3) al comma 3, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
4) al comma 4, le parole « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-bis »;
5) al comma 6, le parole « del divieto » sono sostituite dalle seguenti: « dei divieti e delle prescrizioni » e le parole « da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 13 e 13-bis del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta'), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio
di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimita' di
locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici
esercizi). - 1. Nei confronti delle persone che abbiano
riportato una o piu' denunzie o siano state condannate
anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi
tre anni per la vendita o la cessione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o
nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici,
sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico,
ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati
gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita'
giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia,
puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di
accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi,
specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle
immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata
inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. Il divieto e'
disposto individuando modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del
destinatario dell'atto.
3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei
confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre
anni con sentenza definitiva, puo' altresi' disporre, per
la durata massima di due anni, una o piu' delle seguenti
misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a
settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o
presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente; obbligo di rientrare nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra
ora prefissata;
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di
polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed
uscita dagli istituti scolastici.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre
1989, n. 401.
5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti
anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che
hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale.
6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di
cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da sei mesi
a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.
7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1
commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali
pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici
esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, la concessione della sospensione condizionale della
pena puo' essere subordinata all'imposizione del divieto di
accedere in locali pubblici o pubblici esercizi
specificamente individuati.».
«Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di
disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico
trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13,
nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre
anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini
avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico
trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli
stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter
del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un
pericolo per la sicurezza, il Questore puo' disporre il
divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico
trattenimento specificamente individuati in ragione dei
luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero
delle persone con le quali l'interessato si associa,
specificamente indicati. Il Questore puo' altresi'
disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al
presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati,
anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti
reati.
1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso
ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento
presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti
delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono
state poste in stato di arresto o di fermo convalidato
dall'autorita' giudiziaria, ovvero condannate, anche con
sentenza non definitiva.
1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore,
ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto
di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici
esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e'
vietato l'accesso.
2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una
durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni. Il
divieto e' disposto, con provvedimento motivato,
individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario
dell'atto.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere alle persone alle quali
e' notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di
comparire personalmente una o piu' volte, negli orari
indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401.
6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di
cui al presente articolo e' punita con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.».
 
Art. 12
Ulteriori modalita' per il contrasto al traffico
di stupefacenti via internet

1. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o piu' reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorita' giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di connettivita' alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l'accesso.
2. I fornitori di connettivita' alla rete internet provvedono, entro il termine di sette giorni, a impedire l'accesso ai siti segnalati, avvalendosi degli strumenti di filtraggio e delle relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvedono gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni di cui al comma 1, che ha accertato la violazione. Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del comma 3 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico destinati al finanziamento delle spese connesse all'acquisizione dei beni e servizi necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 3.

Riferimenti normativi

- La rubrica del titolo VIII del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), reca: «Della
repressione delle attivita' illecite».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione
in schiavitu'):
«Art. 14 (Attivita' di contrasto). - (Omissis).
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n.
249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di
nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo , e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine,
il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalita'
le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 15
gennaio 1991, n. 16 (Norme di adeguamento
dell'organizzazione delle strutture del Ministero
dell'interno per il potenziamento dell'attivita'
antidroga):
«Art. 1 (Direzione centrale per i servizi antidroga). -
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituita, nell'ambito del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la
Direzione centrale per i servizi antidroga.
2. Il servizio centrale antidroga, istituito
dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e' soppresso ed i relativi compiti ed
attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui
al comma 1, nella quale confluiscono altresi' il personale,
le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del
servizio stesso.
2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un
criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza
operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza in ragione della funzione esercitata, un
dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di
divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di
divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato
specifica esperienza nel settore.
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio
2007 (Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i
fornitori di connettivita' alla rete Internet devono
utilizzare, al fine di impedire, con le modalita' previste
dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro
nazionale per il contrasto alla pedopornografia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio
2007.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
 
Art. 13
Modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti
delle persone private della liberta' personale
1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1 le parole « detenute o » sono soppresse;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificato ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.»;
c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5.1. Il Garante nazionale puo' delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunita' terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonche' alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5, quando particolari circostanze lo richiedano. La delega ha una durata massima di sei mesi»;
c-bis) al comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n. 89, e con le modalita' ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e funzionali alle necessita' dell'ufficio, nell'ambito delle determinazioni adottate ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo».
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante nazionale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato per un periodo di due anni oltre la scadenza naturale.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, vedi i
riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, l'eventuale rideterminazione del numero dei posti a disposizione e' disposta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla conseguente verifica della necessaria sussistenza delle disponibilita' finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1.
3. L'invarianza della spesa e' assicurata, ove necessario, anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unita' di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla
presente legge, vedi i riferimenti normativi all'articolo
4.
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 4, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 33 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
(Omissis).
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
(Omissis).».
 
Art. 15
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 384, secondo comma,
del codice di procedura civile:
«Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e
decisione della causa nel merito). - (Omissis).
La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza
rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve
uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto
statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito
qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di
fatto.
(Omissis).».
 
Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.