Gazzetta n. 316 del 21 dicembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2020
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;
Visto l'art. 28, commi 1 e 2, della citata legge n. 220 del 2016, che prevede, al fine di consentire una piu' diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale, la costituzione di un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi su mutui o locazioni finanziarie e stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano adottate le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensita' di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e, in particolare, gli articoli 4 e 53 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 marzo 2018, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;
Rilevata l'opportunita' di apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2017, al fine di migliorare e rendere piu' efficaci le disposizioni applicative ivi previste per l'attuazione del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 24 settembre 2020;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, recante «Disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 2, sono aggiunte, in fine, le lettere seguenti:
«i-bis) "sala cinematografica attiva": la sala cinematografica che realizza un numero di spettacoli cinematografici superiore a 350 spettacoli cinematografici all'anno per ciascun schermo cinematografico, ridotti a 140 per monosale ovunque ubicate;
i-ter) "sala cinematografica chiusa o dismessa": la sala cinematografica nella quale, nei ventiquattro mesi antecedenti l'inizio dei lavori, non sia stata effettuata alcuna proiezione cinematografica.»;
b) all'art. 3, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Le risorse di cui al comma 1, fatta salva la destinazione della quota di cui al comma 2-bis, sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto e sono cosi' ripartite:
a) 40% dell'ammontare complessivo annuo per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
b) 25% dell'ammontare complessivo annuo per la realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
c) 20% dell'ammontare complessivo annuo per la trasformazione delle sale o multisala esistenti in ambito cittadino, finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
d) 5% dell'ammontare complessivo annuo per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, l'installazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari, da destinare unicamente alle micro imprese e alle sale storiche.
2-bis. Per gli anni dal 2018 al 2021, una quota pari al 10 % dell'ammontare totale delle risorse annue disponibili e' destinata alla realizzazione, anche da parte di enti del terzo settore e altri soggetti pubblici nonche' fondazioni, di nuove sale presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate, da adibire alla terapia di sollievo per i pazienti e dotate di soluzioni atte a garantire l'accessibilita' anche ai pazienti a letto. L'accesso alle sale di cui al primo periodo e' a titolo gratuito ed e' riservato ai pazienti e ai loro accompagnatori, nonche' al personale medico-sanitario.»;
c) all'art. 3, comma 3, le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
d) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole «o altri soggetti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «e le altre amministrazioni pubbliche nonche', per la sola finalita' di cui all'art. 3, comma 2-bis, enti del terzo settore e fondazioni o altri soggetti pubblici»;
2) al comma 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) svolga l'attivita' di proiezione cinematografica e sia qualificabile come sala attiva nella medesima ubicazione per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo in caso di ristrutturazione e adeguamento di sale esistenti, ovvero dalla data di inizio attivita' nel caso di riattivazione di sale dismesse o realizzazione di nuove sale;
d) programmi per il periodo complessivo di trentasei mesi, decorrenti dalla data di erogazione del saldo del contributo ovvero dalla data di inizio attivita' nel caso di riattivazione o realizzazione di nuove sale, una percentuale minima di film di nazionalita' italiana o di altro Paese dell'Unione europea pari al 35 per cento del numero complessivo di proiezioni effettuate nella struttura per la quale viene richiesto il contributo. La predetta aliquota e' ridotta al 25 per cento per le sale aventi non piu' di due schermi cinematografici.»;
e) all'art. 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le richieste di contributo sono presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro il 30 aprile di ciascun anno, utilizzando la modulistica predisposta dalla medesima DG Cinema e audiovisivo.»;
2) al comma 2:
i. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «dei lavori; per le finalita' di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 della legge, il preventivo dei lavori deve essere redatto da un tecnico abilitato, iscritto agli albi professionali;»;
ii. alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «di cui al comma 1»;
3) al comma 3:
i. all'alinea, le parole «in ogni caso» sono soppresse;
ii. alla lettera b), le parole «e secondo le modalita' previste nella modulistica» sono soppresse;
f) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Assegnazione del contributo). - 1. I contributi sono assegnati, nell'ambito delle risorse rispettivamente disponibili per ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis, sulla base delle priorita' indicate nel comma 2. In caso di incapienza delle risorse disponibili, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, ai sensi del comma 3.
2. I contributi sono assegnati sulla base del seguente ordine di priorita', fino a concorrenza delle risorse rispettivamente assegnate per ciascuna delle finalita' di cui all'art. 3, commi 2 e 2-bis:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni in cui, a seguito del verificarsi di eventi sismici, sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza e sale cinematografiche ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti sprovvisti di sale cinematografiche attive;
b) sale storiche che, al momento della presentazione dell'istanza, siano oggetto di investimenti gia' avviati nei tre mesi precedenti, rispetto ai quali siano debitamente documentati pagamenti effettuati in misura superiore al dieci per cento dell'investimento programmato;
c) sale che prevedano, anche attraverso il coinvolgimento di una pubblica amministrazione, un'offerta di eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilita' economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento, adeguatamente documentate all'atto della presentazione delle richieste di contributo;
d) sale cinematografiche non rientranti nelle lettere a), b), e c).
3. Nel caso di incapienza di risorse, i contributi sono assegnati alle sale cinematografiche ubicate in zone del territorio nazionale maggiormente sprovviste di sale cinematografiche, secondo i seguenti parametri:
a) il rapporto fra sale cinematografiche attive in una provincia e popolazione residente nelle medesima provincia;
b) per le aree metropolitane, il rapporto fra sale cinematografiche attive nelle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e popolazione residente nella medesima circoscrizione;
c) la distanza della sala richiedente dalla sala cinematografica attiva piu' vicina ovvero il tempo medio di percorrenza dal luogo di ubicazione della sala cinematografica richiedente alla piu' vicina sala cinematografica attiva.
4. I contributi sono assegnati sulla base del costo ammissibile indicato nella tabella 1, allegata al presente decreto.
5. Il contributo assegnato, che non puo' essere superiore a euro 1.500.000,00, e' pari al:
a) 40 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del presente articolo;
b) 30 per cento del costo ammissibile per le sale di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo;
c) 60 per cento del costo ammissibile per le sale di cui all'art. 3, comma 2-bis.
6. Le aliquote di cui al comma 5 del presente articolo sono incrementate di:
a) 20 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da micro imprese;
b) 10 punti percentuali nel caso di investimenti realizzati da piccole imprese.
7. I contributi assegnati per le finalita' di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto non sono cumulabili, per i medesimi investimenti, con i crediti d'imposta disciplinati dal decreto attuativo previsto all'art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, fatta eccezione per i contributi previsti all'art. 3, comma 2, lettera d), assegnati alle microimprese per sale ubicate in comuni aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014.
8. I contributi assegnati sono cumulabili con altri aiuti pubblici nel limite massimo dell'ottanta per cento dei costi ammissibili, secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 8 e 53 del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014.
9. Ciascuna sala cinematografica puo' essere beneficiaria una sola volta e in una sola annualita' dei contributi di cui al presente decreto.»;
g) la tabella 1 e' sostituita dalla seguente:
«Tabella 1
Costi ammissibili
(secondo le ulteriori specifiche contenute nella modulistica)
progettazione, oneri amministrativi e concessori, direzione lavori, sicurezza e collaudo - tali costi sono ammissibili entro il limite massimo del 12% dei costi totali dell'intervento, e comunque non superiore a 20.000 euro
solo con riferimento alle linee di intervento di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, acquisto dei locali entro il 15% del costo totale di acquisto dei locali stessi, come certificabile nell'atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva
lavori edili e impianti elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche
impianti di proiezione digitale e relativi accessori
impianti audio
impianti di climatizzazione
impianti e attrezzature di biglietteria automatica
impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale
impianti di innovazione digitale
arredi e poltrone
lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli
lavori e impianti prescritti da norme di legge statali e regionali o da provvedimenti degli Enti locali, strettamente connessi alla fruizione cinematografica
lavori e impianti finalizzati ad una maggiore polifunzionalita' della sala».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Con riferimento agli investimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017 che abbiano avuto inizio, rispettivamente, a decorrere dal 13 ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, le istanze di contributo possono essere presentate alla DG Cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto con le modalita' e la documentazione indicate dalla medesima DG Cinema e audiovisivo in un apposito avviso. Si applica in ogni caso la disciplina risultante dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
e per il turismo
Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2671