Gazzetta n. 316 del 21 dicembre 2020 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA «UNITELMA SAPIENZA»
DECRETO RETTORALE 10 dicembre 2020
Emanazione del nuovo statuto.


IL RETTORE

Viste la legge 9 maggio 1989, n. 168, la legge 29 luglio 1991, n. 243 e la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il d.i. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle universita' telematiche;
Visto il vigente statuto dell'Universita' degli studi di Roma «Unitelma Sapienza», emanato con d.p. n. 3 del 22 agosto 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 2016;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 25 giugno 2020 che ha approvato modifiche dello statuto vigente;
Considerato che in data 16 giugno 2020 e 9 luglio 2020 il senato accademico e' stato sentito sulle modifiche dello statuto ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera b) del vigente statuto;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2020 con la quale e' stato approvato il testo del nuovo statuto, redatto in applicazione dell'art. 2 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del 18 settembre 2020, prot. n. 17422, con la quale e' stato inviato al MUR il testo del nuovo statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 8, della legge del 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del MUR, prot. n. 0013239, recepita con protocollo n. 0023576 del 18 novembre 2020, con osservazioni di merito in ordine al testo del nuovo statuto;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° dicembre 2020, che, esaminate le osservazioni formulate dal MUR e recepite quelle ritenute accoglibili, ha apportato alcune modifiche al testo dello statuto trasmesso al MUR in data 18 settembre 2020, approvando il testo definitivo del nuovo statuto e disponendo la sua comunicazione al MUR;
Vista la nota del 2 dicembre 2020, prot. 25287, con la quale e' stato inviato al MUR il testo del nuovo statuto con le modifiche apportate dal Consiglio di amministrazione in data 1° dicembre 2020;
Vista la nota del MUR, prot. n. 0014222, recepita con protocollo n. 0025811 del 10 dicembre 2020 nella quale si prende atto della comunicazione inviata con nota del 2 dicembre 2020, prot. 25287, e si rimane in attesa di conoscere la data della Gazzetta Ufficiale in cui verra' pubblicato il nuovo statuto;
Considerata la conseguente necessita' di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale;

Decreta:

E' approvato, nel testo allegato n. 1, il nuovo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «Unitelma Sapienza».
Il presente decreto, con l'allegato testo del nuovo statuto, e' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale.
Il nuovo statuto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 10 dicembre 2020

Il rettore: Biagini
 
Allegato 1

STATUTO UNITELMASAPIENZA

Indice nuovo Statuto

Titolo Primo - Principi generali

Art. 1. Natura e finalita'
Art. 2. Principi organizzativi generali e mezzi finanziari
Art. 3. Pianificazione e valutazione delle attivita'
Art. 4. Ricerca scientifica
Art. 5. Diritto allo studio
Art. 6. Diritti e doveri degli studenti
Art. 7. Garante degli studenti
Art. 8. Internazionalizzazione e mondo del lavoro
Art. 9. Diritti e doveri dei professori e ricercatori di ruolo
Art. 10. Insegnamenti e attivita' didattiche
Art. 11. Diritti e doveri del personale tecnico-amministrativo
Art. 12. Collegio di disciplina
Art. 13. Codice Etico

Titolo Secondo - Strutture organizzative

Art. 14. Articolazione delle strutture di UnitelmaSapienza
Art. 15. I Dipartimenti
Art. 16. Scuole di alta formazione
Art. 17. Corsi di studio
Art. 18. Centri di ricerca e centri di servizi

Titolo Terzo - Organi centrali di programmazione e indirizzo

Art. 19. Organi dell'Universita'
Art. 20. rettore
Art. 21. Consiglio di amministrazione
Art. 22. Senato accademico
Art. 23. Nucleo di valutazione di Ateneo
Art. 24. direttore generale
Art. 25. Collegio dei revisori dei conti

Titolo Quarto - Uffici e organizzazione

Art. 26. Direzione generale
Art. 27. Strutture decentrate
Art. 28. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
Art. 29. Presidio qualita'
Art. 30. Comitato unico di garanzia (CUG)
Art. 31. Attivita' sportive, ricreative e sociali

Titolo Quinto - Disposizioni finali e transitorie

Art. 32. Devoluzione del patrimonio
Art. 33. Regolamenti
Art. 34. Disposizioni transitorie
Art. 35. Entrata in vigore

Nuovo Statuto

Art. 1.

Natura e finalita'

1. L'Universita' degli studi di Roma «Unitelma Sapienza», Universita' telematica, nel seguito «UnitelmaSapienza», e' una comunita' di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilita', docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.
«UnitelmaSapienza» e' dotata di personalita' giuridica privata e gode di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonche' di autonomia finanziaria e contabile.
«UnitelmaSapienza» ha sede in Roma.
2. «UnitelmaSapienza» assume, come fonti normative per la sua attivita':
a) la Costituzione;
b) il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c) il decreto ministeriale istitutivo del 7 maggio 2004;
d) le disposizioni di legge sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi;
e) il presente statuto;
f) i regolamenti richiamati nello statuto e quelli successivamente adottati.
3. «UnitelmaSapienza» esplica le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attivita' a queste strumentali e/o complementari.
4. «UnitelmaSapienza» puo' conferire i titoli di Laurea (L), Laurea magistrale (LM), Diploma di specializzazione (DS) e Dottorato di ricerca (DR). Puo' altresi' rilasciare i titoli di master universitari di primo e secondo livello nonche' diplomi o attestati relativi ai corsi di formazione o di alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento anche legati all'esercizio delle professioni.
5. «UnitelmaSapienza» e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca.
6. Per la progettazione e la realizzazione di tutte le attivita' formative «UnitelmaSapienza» utilizza, in via prevalente, le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza avendo cura di:
a) favorire l'accesso ai corsi di studio agli utenti lavoratori o comunque impossibilitati a frequentare attivita' formative in presenza, anche supportando gli studenti piu' meritevoli;
b) provvedere al tempestivo aggiornamento delle conoscenze disciplinari;
c) monitorare il livello di apprendimento degli iscritti favorendo iniziative e strumenti di apprendimento cooperativo;
d) sostenere il processo di apprendimento attraverso forme di tutorato sia di contenuto che relative al ritmo e al processo di apprendimento.
7. «UnitelmaSapienza» promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e considera tra i propri obiettivi la promozione e il rilascio di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilita' internazionale di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, nonche' l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.
8. «UnitelmaSapienza» persegue le proprie finalita' nel rispetto della dignita' della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure; tutela la piena liberta' delle idee e l'esercizio delle liberta' politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunita' nel lavoro e nello studio.
«UnitelmaSapienza» tutela le forme di associazione dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. «UnitelmaSapienza» garantisce e favorisce la loro possibilita' di comunicare e di riunirsi, anche utilizzando le strutture dell'Ateneo, dettando a tal fine specifiche norme.
9. Per il raggiungimento delle proprie finalita', «UnitelmaSapienza» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Puo' stipulare contratti e convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi. Puo' costituire, partecipare e/o controllare societa' di capitali e costituire centri di ricerca e centri di servizi. Puo' promuovere e partecipare a consorzi con altre Universita', organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. «UnitelmaSapienza» esplica, altresi', funzioni di servizio per conto di altre Universita' ed enti formativi pubblici e privati.
10. I rapporti con Sapienza Universita' di Roma costituiscono componente fondamentale e imprescindibile dell'organizzazione di «UnitelmaSapienza». Tali rapporti, coordinati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l., si articolano attraverso apposite convenzioni, con regolamento dei relativi rapporti economici, approvate dal Consiglio di amministrazione e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, sentito il Senato accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo, da parte di Sapienza, delle tecnologie telematiche di «UnitelmaSapienza»; la realizzazione e la gestione di corsi di studio Sapienza affidati ad «UnitelmaSapienza» per la gestione in piattaforma e per i servizi di tutorato agli studenti; la realizzazione di master e di corsi di formazione anche destinati ad un bacino internazionale; l'impegno di docenti e ricercatori di ruolo provenienti da Sapienza Universita' di Roma e dalla stessa assegnati con specifici comandi di durata annuale rinnovabile; la partecipazione di docenti e ricercatori «UnitelmaSapienza» a programmi di ricerca di Sapienza Universita' di Roma.
11. «UnitelmaSapienza» puo' attivare iniziative editoriali anche di tipo multimediale.
12. «UnitelmaSapienza» svolge le sue funzioni istituzionali all'interno del sistema universitario nazionale.
 

Art. 2.

Principi organizzativi generali
e mezzi finanziari

1. «UnitelmaSapienza» e' promossa e sostenuta dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei flussi finanziari.
2. Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo di «UnitelmaSapienza» sono costituiti da:
a) i proventi derivanti dai contributi di iscrizione a carico degli studenti;
b) altri proventi delle attivita' istituzionali e di quelle per conto terzi;
c) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici ed imprese pubbliche e private, italiani o esteri.
3. Il bilancio di «UnitelmaSapienza« e' reso pubblico secondo la normativa vigente.
4. In attuazione dei principi in materia di bilancio di Ateneo, e' ammessa la delega delle funzioni da parte del direttore generale. I limiti e gli ambiti della delega sono disciplinati nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
 

Art. 3.

Pianificazione e valutazione delle attivita'

1. «UnitelmaSapienza» adotta un modello organizzativo nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, responsabilita', trasparenza e semplificazione delle procedure, nonche' nel rispetto della distinzione tra le attivita' di indirizzo, le attivita' di gestione e le attivita' di controllo.
2. La valutazione delle attivita' istituzionali e' attuata attraverso il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto in maggioranza da esperti esterni all'Ateneo.
3. «UnitelmaSapienza» al fine di assicurare qualita' al suo sistema, si avvale di un Presidio di qualita', disciplinato da apposito regolamento.
4. La valutazione della ricerca deve comprendere in ogni caso:
a) risultati stimati secondo criteri internazionali anche differenziati per aree scientifico-culturali;
b) entita' dei prodotti;
c) finanziamenti da fonti esterne ed interne all'Universita' tenuto conto delle specifiche aree disciplinari.
Gli indicatori per la valutazione della didattica comprendono:
a) durata della frequenza di un corso di studio rispetto a quella normale;
b) risultati di apprendimento attesi, comprendendo in cio' anche quanto emerge dalle opinioni degli studenti;
c) esiti occupazionali;
d) formazione in rapporto alla occupazione conseguita.
 

Art. 4.

Ricerca scientifica

1. «UnitelmaSapienza» considera primaria la sua funzione nell'attivita' di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della societa' civile.

 

Art. 5.

Diritto allo studio

1. «UnitelmaSapienza», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e per favorire l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.
2. «UnitelmaSapienza» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.
3. «UnitelmaSapienza» si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono l'accesso agli stessi diritti anche da parte degli studenti diversamente abili.

 

Art. 6.

Diritti e doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione di qualita', a lezioni ed attivita' formative complementari disposte secondo il calendario accademico.
2. Gli studenti hanno il dovere di partecipare, alle attivita' formative predisposte dalle strutture che organizzano il Corso di studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonche' a quelle che consentono di valutare la qualita' della formazione.
3. I diritti e i doveri degli studenti sono specificati nell'apposita «Carta dei diritti e dei doveri», sentito il «Garante degli studenti».

 

Art. 7.

Garante degli studenti

1. E' istituito a livello di Universita' il «Garante degli studenti», che ha il compito d'intervenire, anche sulla base di istanze motivate, presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, come stabiliti dallo statuto. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno diritto all'anonimato.
2. Il «Garante degli studenti» e' nominato dal rettore, su proposta del Senato accademico, per un periodo di tre anni.
3. Il «Garante degli studenti» ha natura e funzione di autorita' indipendente.
4. Il «Garante degli studenti» consulta i rappresentanti delle strutture, ove opportuno.
5. Egli relaziona semestralmente al rettore e al Senato accademico, e al rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
6. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti prevedendo che il rettore intervenga adottando gli atti di competenza in relazione al caso concreto.

 

Art. 8.

Internazionalizzazione e mondo del lavoro

1. «UnitelmaSapienza» persegue una politica per gli studenti rivolta a favorirne la mobilita' piu' ampia possibile, affinche' gli stessi possano conseguire una preparazione di qualita' e internazionale, che ne favorisca l'inserimento nel mondo del lavoro.

 

Art. 9.

Diritti e doveri dei professori
e ricercatori di ruolo

1. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita liberta' di ricerca e di insegnamento secondo le modalita' previste dal presente statuto e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 33 della Costituzione.
2. I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati, nell'ambito delle risorse stabilite dal Consiglio di amministrazione, con decreto del rettore, secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.
3. Ai professori e ai ricercatori di ruolo di «UnitelmaSapienza» e' assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza e di previdenza previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle universita' statali.
4. I professori e i ricercatori di ruolo sono sottoposti a valutazione delle loro attivita'. La valutazione sull'attivita' di ricerca e' effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunita' scientifica internazionale, tenendo conto delle specificita' delle aree disciplinari. Analogamente viene effettuata la valutazione dell'attivita' didattica, tenendo conto anche dei giudizi espressi dagli studenti. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo di assolvere alle funzioni didattiche loro assegnate e di trasmettere all'Universita' i dati sulla propria attivita' di ricerca e didattica nei tempi stabiliti e con le modalita' richieste.
Il rettore ha il compito di verificare l'impegno didattico previsto nell'anno accademico e dichiarato dal singolo docente nella propria scheda e la conformita' della suddetta dichiarazione con quanto effettivamente svolto risultante dalla piattaforma. In caso di accertata rilevante difformita' tra quanto dichiarato e l'impegno didattico effettivamente svolto dal docente, il rettore investe della questione il Collegio di disciplina per le valutazioni ai sensi degli articoli 10 della legge n. 240/2010 e 87 del regio decreto n. 1592/1933
E' fatto obbligo ai docenti di inserire il proprio curriculum nel sito della struttura a cui afferiscono.

 

Art. 10

Insegnamenti e attivita' didattiche

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori, ricercatori e da docenti con contratto di diritto privato.
2. Per l'inizio di ogni anno accademico il Senato accademico, sulla base della proposta dei dipartimenti, conferisce ai professori e ai ricercatori, anche a tempo determinato, gli incarichi didattici interni e propone al Consiglio di amministrazione, per la relativa autorizzazione, gli incarichi didattici da conferire mediante contratto.
3. I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico, su autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
4. I contratti di cui al precedente comma sono rinnovabili annualmente per un numero massimo di cinque anni; configurano rapporti di lavoro autonomo e non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.
Da tali contratti deve risultare:
a) l'autonomia didattica del docente;
b) la predeterminazione consensuale degli impegni di lavoro quali: la registrazione e l'aggiornamento dei corsi, l'espletamento degli esami di profitto e di laurea;
c) la fissazione della durata annuale del contratto, correlata al termine dell'attivita' didattica;
d) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
e) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi, purche' non determinino conflitti di interesse con «UnitelmaSapienza».

 

Art. 11.

Diritti e doveri del personale
tecnico-amministrativo

1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal direttore generale, anche su indirizzo del rettore, sulla base dei criteri generali individuati dal Consiglio di amministrazione. Il personale tecnico-amministrativo svolge le proprie funzioni in modo coordinato, in relazione alle finalita' dell'area organizzativa cui e' assegnato.
2. Ogni area organizzativa e' sottoposta a valutazione periodica riguardo l'efficacia e l'efficienza della sua attivita' secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.
3. La valutazione dei singoli avviene nel rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo integrativo di «UnitelmaSapienza».
4. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato dal CCNL del personale universitario ove compatibile con la natura giuridica di soggetto privato di «UnitelmaSapienza».

 

Art. 12.

Collegio di disciplina

1. E' istituito il Collegio di disciplina di «UnitelmaSapienza». Esso e' competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del codice etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso. Al Collegio di disciplina e' assicurata la terzieta' nella fase istruttoria.
2. Il Collegio di disciplina di «UnitelmaSapienza» e' composto da 1 professore ordinario, che ne e' il coordinatore, 1 professore associato e 1 ricercatore, tutti in regime di tempo pieno ed esterni all'Ateneo. Il Collegio e' nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico. La partecipazione dei componenti al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
3. Il procedimento disciplinare e' promosso dal rettore.
4. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime parere conclusivo, entro trenta giorni, circa la responsabilita' del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione nei suoi confronti. Il Collegio di disciplina convoca il docente sottoposto a procedimento; questi puo' farsi assistere da un avvocato.
5. Il Collegio di disciplina decide a maggioranza assoluta dei suoi membri;
6. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attivita' fino alla decisione.
7. Il docente sottoposto a procedimento penale e colpito da misura restrittiva della liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con delibera del Consiglio di amministrazione. In tutti gli altri casi, il Collegio di disciplina puo' proporre al Consiglio di amministrazione la sospensione dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale e rinviato a giudizio per fatti di particolare gravita'. Il Collegio puo', altresi', proporre al Consiglio di amministrazione la sospensione del docente sottoposto a procedimento disciplinare per violazioni particolarmente gravi dei doveri d'ufficio. In questi casi, il Collegio propone un tempo determinato per la durata della sospensione in base alla normativa vigente.
8. Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di disciplina. Resta ferma la competenza del rettore in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura.
9. Il regolamento interno del Collegio di disciplina e' approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

 

Art. 13.

Codice etico

1. «UnitelmaSapienza» adotta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, comma 4, con regolamento, il codice etico e nomina la relativa Commissione etica preposta all'accertamento delle violazioni del codice stesso e agli atti conseguenti.
2. Le violazioni del codice vengono accertate dalla Commissione etica che propone le relative sanzioni al Consiglio di amministrazione; quest'ultimo decide in merito con provvedimento definitivo.
3. La Commissione etica, designata dal Consiglio di amministrazione e nominata con decreto rettorale, sentito il Senato accademico e il direttore generale e' composta da due rappresentanti del personale docente, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo sono esterni all'Universita'. I membri della Commissione durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. La commissione e' presieduta dal docente con maggior anzianita' in ruolo, il cui voto in caso di parita', prevale.
 

Art. 14.

Articolazione delle strutture
di UnitelmaSapienza

1. «UnitelmaSapienza» al fine di garantire l'unita' degli studi universitari e di salvaguardare la pluralita' di culture che ad essa contribuiscono e, al tempo stesso, di favorire il processo di decentramento organizzativo e di valutazione delle attivita', si articola in dipartimenti e scuole di alta formazione. Sono altresi' attivabili centri secondo quanto disciplinato dal presente statuto. «UnitelmaSapienza» puo' altresi' concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.
2. Gli Organi di governo di «UnitelmaSapienza» sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio di «UnitelmaSapienza», di valutazione delle attivita' svolte e dei risultati raggiunti.
3. Il Consiglio di amministrazione approva su proposta del rettore, l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti, delle scuole di alta formazione, dei centri di ricerca e dei centri di servizi, ovvero delle altre strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentito il Senato accademico.

 

Art. 15.

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attivita' formative, omogenee per fini e/o per settori scientifico-disciplinari.
2. La gestione amministrativa e contabile delle attivita' dei dipartimenti e' attribuita all'area competente della Direzione generale.
3. Ai dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a venti unita', afferenti ad aree disciplinari omogenee, salvo diversa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
4. I dipartimenti svolgono le seguenti attivita':
a. definiscono, in linea con le indicazioni del Senato accademico e le determinazioni del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno;
b. elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attivita' di ricerca, definendo le aree di attivita' e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilita' di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;
c. promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;
d. propongono l'ordinamento didattico o di parte di esso e/o le relative modifiche dei corsi di studio di loro pertinenza, dandone comunicazione al rettore per il successivo parere da parte del Senato accademico;
e. propongono al rettore per il relativo parere del Senato accademico, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento e la costituzione di scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;
f. promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio - l'attivazione di:
master di primo e di secondo livello in coordinamento con le scuole di alta formazione;
scuole di specializzazione;
dandone comunicazione al rettore per il successivo parere da parte del Senato accademico e l'approvazione del Consiglio di amministrazione;
g. definiscono annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilita' dell'offerta formativa secondo criteri predeterminati del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico;
h. organizzano le attivita' didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresi' per quanto possibile un'equa ripartizione;
i. collaborano alla realizzazione dei corsi di studio e ne assumono la responsabilita' organizzativa diretta;
j. assicurano la docenza necessaria ai fini dell'art. 16, comma 4;
k. attivano due schede docenti: una per la rilevazione dell'attivita' didattica e una per la rilevazione dell'attivita' di ricerca dei docenti e ricercatori a tempo pieno e definito. Attivano analoga scheda dell'attivita' didattica per i professori a contratto.
l. svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
5. Presso ogni dipartimento e' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a:
svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attivita';
segnalare disfunzioni e avanzare proposte a riguardo.
La composizione e le modalita' di espletamento delle attivita' di cui sopra, sono disciplinate da specifici regolamenti.
6. Gli organi del Dipartimento sono:
a) Il direttore, che e' nominato su proposta del rettore, sentito il Dipartimento, dal Consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo a tempo pieno; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato per un secondo mandato consecutivo;
b) Il Consiglio di Dipartimento di cui fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge tutti i professori di ruolo e i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato.
7 Il Consiglio di Dipartimento propone il regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento che viene approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il Senato accademico.

 

Art. 16.

Scuole di alta formazione

1. Le scuole di alta formazione sono strutture funzionali all'organizzazione della formazione per le esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, quali: master, corsi di aggiornamento e perfezionamento.
2. Le scuole sono istituite, modificate o soppresse dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.
3. Organizzano la didattica in relazione alle aree tematiche di competenza e predispongono una relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attivita' svolta.
4. Si avvalgono di docenti di ruolo e di professori a contratto che si rendano disponibili, fermo rimanendo il loro impegno didattico per i corsi di studio di primo e secondo livello.
5. Le scuole si autofinanziano attraverso le attivita' di loro competenza e seguono i principi ed i criteri del conto terzi.
6. I docenti e i professori a contratto che collaborano alle attivita' delle scuole, sono incentivati attraverso i finanziamenti di cui al comma 5.
7. La gestione amministrativa e contabile delle scuole e' devoluta all'area della Direzione generale.
8. I direttori delle scuole sono nominati su proposta del rettore dal Consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile per una sola volta.
9. Le attivita' ed i relativi piani finanziari delle scuole sono presentati dai direttori delle stesse al rettore e approvati dal Consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale.
10. Il regolamento di organizzazione e funzionamento delle scuole viene approvato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

 

Art. 17.

Corsi di studio

1. L'offerta formativa e' realizzata dai corsi di studio: essi sono, secondo la normativa vigente:
corsi di laurea;
corsi di laurea magistrale;
corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
corsi di specializzazione;
master di I livello;
master di II livello;
I corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione sono coordinati nell'ambito di un'area didattica.
I master di primo e di secondo livello attivati, sono coordinati nell'ambito delle scuole di alta formazione.
Un'area didattica raggruppa piu' corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi, articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).
2. l'area didattica o il singolo corso di studio sono coordinati da uno specifico Consiglio; esso e' costituito da tutti i docenti del o dei corsi di studio coordinati, inclusi i docenti a contratto e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei corsi di studio. I docenti a contratto e i rappresentanti degli studenti non concorrono al quorum strutturale e funzionale.
3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
4. I consigli operano in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, assicurano la qualita' delle attivita' formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuita' didattica.

 

Art. 18.

Centri di ricerca e centri di servizi

1. «UnitelmaSapienza» puo' istituire, con decreto del rettore e sulla base di conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, centri di ricerca, centri di servizi, finalizzati a potenziare le possibilita' di ricerca e di servizio dell'Ateneo.
2. L'istituzione, la modifica e la soppressione dei centri di cui al comma precedente sono deliberati, su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione.
3. «UnitelmaSapienza» puo' promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a consorzi, societa' consortili, societa' consortili a responsabilita' limitata, cui possono concorrere altre universita' o strutture di altre universita', nonche' altri enti pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative e' chiamato a esprimersi positivamente, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
Al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attivita'.
 
Art. 19.

Organi dell'Universita'

1. Sono organi di «UnitelmaSapienza»:
a) Il rettore;
b) Il Consiglio di amministrazione;
c) Il Senato accademico;
d) Il Collegio dei revisori dei conti;
e) Il Nucleo di valutazione di Ateneo;
f) Il direttore generale.

 

Art. 20.

Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale di «UnitelmaSapienza» ad ogni effetto di legge e la rappresenta nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici.
2. Il rettore ha le seguenti competenze:
a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
b) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
c) vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca scientifica;
d) e' responsabile dell'applicazione dello statuto;
e) promuove i procedimenti disciplinari, anche per quanto riguarda le violazioni del codice etico, attribuendo al collegio di disciplina quelli di sua competenza;
f) puo' avvalersi, per l'esercizio del potere di promozione dei procedimenti disciplinari di cui all'art. 12, comma 3, e per ogni atto istruttorio di propria competenza, della collaborazione di un docente o di un professore emerito suo delegato di riconosciuta autorevolezza e competenza; l'incarico viene comunicato al Senato accademico;
g) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;
h) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;
i) propone al Consiglio di amministrazione la nomina dei direttori di dipartimento, dei direttori di scuola di alta formazione, dei responsabili dei centri di ricerca e dei centri di servizi;
j) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e ne assicura l'esecuzione in materia didattica e di ricerca scientifica;
k) adotta, nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica dello stesso Consiglio;
l) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca;
m) adotta, sulla base delle direttive del Consiglio di amministrazione, tutti gli adempimenti inerenti al reclutamento dei docenti e dei ricercatori;
n) adotta i provvedimenti di chiamata di docenti e ricercatori, su delibera del Consiglio di amministrazione e su proposta del Senato accademico;
o) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico, salvo ratifica;
p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti di «UnitelmaSapienza»;
q) puo' costituire commissioni e comitati con compiti consultivi e istruttori e nelle materie di sua competenza;
r) emette, su proposta motivata del direttore generale, gli ordinativi di pagamento di spese che eccedono le competenze del direttore stesso secondo i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
3. Il rettore e' nominato dal Consiglio di amministrazione prioritariamente tra i professori di prima fascia dell'Universita' Sapienza e di Unitelma Sapienza, anche a riposo, o tra personalita' del mondo scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 6 anni e non puo' essere confermato.
4 Il rettore puo' nominare un prorettore vicario scelto tra i docenti di prima fascia a tempo pieno che lo coadiuva nelle sue attivita' e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Egli partecipa alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di parola e senza diritto di voto, salvo quando sostituisce il rettore.
In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il prorettore vicario svolge le funzioni del rettore fino alla nomina del nuovo rettore.
5. Il rettore, per le attivita' di sua competenza, puo' nominare appositi delegati, scelti tra personale docente o ricercatore.
6. Il rettore irroga le sanzioni disciplinari proposte dal Collegio di disciplina su conforme delibera del Consiglio di amministrazione.

 

Art. 21.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di programmazione strategica e finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo e di controllo delle attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale di «UnitelmaSapienza» ed e' organo di vigilanza sulla loro sostenibilita' finanziaria. La composizione del Consiglio di amministrazione si ispira al principio delle pari opportunita' tra uomini e donne.
2. La programmazione strategica e' definita sulla base di linee di indirizzo concordate con il Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.
3. Il Consiglio di amministrazione si compone di otto membri:
a) rettore, che viene nominato dal Consiglio stesso secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3;
b) quattro membri nominati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;
c) un rappresentante designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
d) un'eminente personalita' della ricerca scientifica e della cultura ovvero qualificati esponenti di fondazioni, di istituzioni o organizzazioni pubbliche o private, designato dal rettore, sulla base di una rosa di nomi indicati dal Senato accademico;
e) un rappresentante degli studenti.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato. Partecipa al Consiglio di amministrazione senza diritto di voto il Presidente della S.c. a r l.
5. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
6. Il Consiglio e' convocato dal rettore; in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal vicario, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo del quorum strutturale e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
7. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza di almeno 3/4 dei componenti in carica, senza considerare i membri di cui al precedente comma 3 lettera c) e d).
Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.
9. Compete al Consiglio di amministrazione:
a) determinare le linee di sviluppo di «UnitelmaSapienza» in funzione delle finalita' istituzionali e in aderenza alle linee di indirizzo di cui al comma 2;
b) deliberare lo statuto e le relative modifiche, sentito il Senato accademico;
c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
d) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) nominare, su proposta del rettore, il direttore generale;
f) decidere sulle questioni patrimoniali;
g) approvare le convenzioni ed i contratti, l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
h) deliberare le consistenze di organico dei docenti, dei ricercatori, su proposta del Senato accademico sulla base di una programmazione definita con criteri approvati dal Consiglio di amministrazione medesimo, e del personale tecnico-amministrativo, su proposta del direttore generale;
i) approvare il piano di assunzione di nuovi docenti, ricercatori, proposto, come da programmazione di cui al punto h;
j) approvare il piano di assunzione di figure di profilo tecnico amministrativo, proposto dal direttore generale, proposto, come da programmazione di cui al punto h;
k) definire i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale;
l) nominare il rettore;
m) deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;
n) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, sentito il Senato accademico;
o) deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi di studio, sentito il Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;
p) dettare i criteri generali per la determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, nonche' per gli esoneri ed eventuali agevolazioni nonche' per i premi e le borse di studio;
q) dettare i criteri generali per le convenzioni di promozione delle attivita' didattiche;
r) dettare i criteri per l'attivazione di strutture decentrate di cui al successivo art. 27;
s) definire l'indennita' di carica del rettore, e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
t) definire l'entita' del gettone di presenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentiti i revisori dei conti;
u) definire, in sede di bilancio previsionale, il budget per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo;
v) deliberare lo stanziamento annuale in ordine agli insegnamenti da attivare e agli incarichi e contratti da conferire a professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale, sentito il Senato accademico;
w) nominare i membri del Nucleo di valutazione;
x) nominare i membri del Presidio di qualita';
y) nominare su proposta del rettore, i direttori dei dipartimenti, i direttori delle scuole di alta formazione e i responsabili dei centri ricerca e dei centri di servizi;
z) approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
aa) approvare, di norma ogni triennio, un documento di bilancio sociale per informare, tutta la comunita' e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalita' istituzionali.

 

Art. 22.

Senato accademico

1. Il Senato accademico e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) i direttori di dipartimento;
d) i rappresentanti dei direttori delle scuole di alta formazione in numero al massimo pari ai direttori di dipartimento;
e) due rappresentanti dei professori di prima fascia, a tempo pieno;
f) due rappresentanti dei professori di seconda fascia, a tempo pieno;
g) due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
h) tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
i) un rappresentante degli studenti.
Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.
Per la validita' delle adunanze del Senato accademico e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica, oltre al rettore che lo presiede.
Per la validita' delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Compete al Senato accademico:
a) proporre al Consiglio di amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;
b) proporre il regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni;
c) proporre al Consiglio di amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;
d) formulare proposte ed esprimere pareri consultivi al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei corsi di studio di «UnitelmaSapienza»;
e) proporre gli indirizzi dell'attivita' di ricerca;
f) proporre l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa.
3. I rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti dalle rispettive componenti e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva.
4. I membri del Senato accademico designati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

 

Art. 23.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, di seguito denominato Nucleo, ha il compito di verificare l'attivita' di ricerca e di valutare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica nonche' l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione e dei rispettivi servizi.
2. «UnitelmaSapienza» assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
3. Il Nucleo e' costituito da cinque componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo, di elevata qualificazione didattica, scientifica o professionale in materia di valutazione (anche non accademica). Il Nucleo e' coordinato da uno dei tre componenti esterni.
4. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva.
5. I componenti del Nucleo e il coordinatore sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.
6. Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:
a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attivita' didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;
b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;
c) esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attivita' didattiche, di ricerca e dell'Amministrazione;
d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualita' ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai dipartimenti;
e) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone comunicazione ai corsi di Studio competenti;
f) svolgere attivita' di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici di «UnitelmaSapienza»;
g) trasmettere al rettore un rapporto annuale sulle proprie attivita' e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;
h) svolgere le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;
i) esprimere una valutazione sul conseguimento degli obiettivi da parte del direttore generale;
j) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
7. Il Nucleo, per le proprie attivita', si avvale di dati provenienti da tutte le strutture accademiche e amministrative dell'Ateneo; si avvale, inoltre, del supporto dei comitati di monitoraggio dei corsi di studio e del Presidio di qualita'. Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sulle attivita' dei singoli comitati di monitoraggio, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.

 

Art. 24

Direttore generale

1. Il direttore generale e' l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni e' tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.
2. Il direttore generale in particolare:
a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui e' preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna area in cui si articola la Direzione generale. L'insieme degli obiettivi assegnati ai responsabili assume la forma di Piano esecutivo di gestione che viene reso noto al rettore all'inizio di ciascun anno;
c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
d) emette gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;
e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili delle aree nonche' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio di Ateneo di previsione annuale, il bilancio di Ateneo di esercizio;
g) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio sociale;
h) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto;
l) coordina le strutture decentrate di cui al successivo art. 27;
m) assicura il supporto gestionale alle strutture di cui agli articoli 16, 18, quando costituite, 23 e 29;
n) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti.
3. L'incarico di direttore generale e' conferito su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione che ne stabilisce gli obiettivi sulla base degli indirizzi concordati con il Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.; il Consiglio di amministrazione e il Consorzio ne verificano il conseguimento. Il direttore generale e' scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.
4. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti e i doveri del direttore generale ed il relativo trattamento economico che e' determinato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei parametri e criteri di cui al decreto interministeriale del 30 marzo 2017 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro dell'economia e finanze. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente «UnitelmaSapienza» o di altra Universita', lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
5. Il direttore generale e' responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo di «UnitelmaSapienza», fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto.

 

Art. 25.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio e' composto da tre membri scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.
3. I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. e durano in carica tre anni e, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta.
4. Il funzionamento e i compiti del Collegio sono definiti nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' deliberato dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 26.

Direzione generale

1. «UnitelmaSapienza» si avvale per lo svolgimento delle sue attivita' amministrative di una Direzione generale, articolata in aree organizzative affidate ad un responsabile che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale. L'organizzazione delle aree e' definita da apposito documento predisposto dalla Direzione generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione.
2. Per le attivita' di cui al successivo art. 27, il Consiglio di amministrazione puo' nominare un direttore di sedi esterne con qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti di qualificata professionalita' e comprovata esperienza pluriennale.

 

Art. 27.

Strutture distaccate/decentrate

1. «UnitelmaSapienza» puo', previa approvazione del Consiglio di amministrazione, stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati al fine di istituire, a livello territoriale decentrato:
a) punti di informazione e di divulgazione - di norma a livello provinciale - delle attivita' formative promosse da «UnitelmaSapienza» (Info point UnitelmaSapienza);
b) strutture di servizio - di norma a livello pluriprovinciale - con funzioni promozionali, informative e di supporto agli studenti di «UnitelmaSapienza» (Centri di servizio territoriali UnitelmaSapienza);
c) strutture di collaborazione - di norma a livello regionale - elette sia come sedi di svolgimento degli esami e anche come sedi formative. (Poli didattici UnitelmaSapienza);
d) sedi decentrate/distaccate aventi autonomia organizzativa e gestionale.
2. Le strutture di cui al presente articolo devono essere conformi ai criteri di qualita' determinati dal Consiglio di amministrazione.
3. L'attivita' e la conformita' alla qualita' di cui sopra, dovranno essere verificate e comunicate con relazioni periodiche al Consiglio di amministrazione.
4. Le attivita' e le responsabilita' delle strutture di cui all'art. 27, possono essere esplicate dal direttore di cui all'art. 26, comma 2.

 

Art. 28.

Regolamento per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'

1. Le attivita' amministrative, finanziarie e contabili sono disciplinate da apposito regolamento che definisce il sistema budgetario, i criteri di redazione del bilancio e le procedure amministrative, finanziarie e contabili di «UnitelmaSapienza»
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto.

 

Art. 29.

Presidio qualita'

1. Il Presidio della qualita', e' una struttura dell'Ateneo con funzioni: di promozione della cultura della qualita'; di consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche della qualita'; di sorveglianza, monitoraggio e promozione del miglioramento continuo della qualita'; di supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualita'.
2. Le principali competenze attribuite al Presidio della qualita' sono:
a) consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'assicurazione della qualita';
b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'assicurazione della qualita' dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per la qualita' della formazione dei corsi di studio e della ricerca dei dipartimenti;
c) organizzazione e gestione delle attivita' di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualita' della didattica e della ricerca;
d) sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' per le attivita' di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni sui corsi di studio, alle attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento;
e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualita' con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'Ateneo, il Nucleo di valutazione, i dipartimenti e i corsi di studio.
3. Il Presidio e' costituito da cinque componenti, di cui almeno tre esterni all'Ateneo di elevata qualificazione in materia di assicurazione di qualita'. Il Presidio e' coordinato da uno dei tre componenti esterni.
4. I componenti del Presidio e il coordinatore sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

 

Art.30.

Comitato unico di garanzia

1. Presso «UnitelmaSapienza» e' istituito, il Comitato unico di garanzia (CUG) per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.
3. Il Comitato e' costituito con provvedimento congiunto del rettore e del direttore generale.
4. Esso si compone di 4 membri effettivi e 2 supplenti e con un incarico di quattro anni, rinnovabile per una sola volta. Il CUG e' presieduto dal rettore o da un suo delegato.
5. Il Consiglio di amministrazione approva un regolamento, proposto dal CUG, per la disciplina delle competenze dello stesso, tenuto conto della vigente normativa in materia.

 

Art. 31.

Attivita' sportive, ricreative e sociali

1. «UnitelmaSapienza» incentiva la pratica sportiva nell'ambito universitario, in quanto elemento fondamentale della formazione dello studente, e favorisce le attivita' sportive, ricreative, sociali e culturali del proprio personale.
2. Il Consiglio di amministrazione approva, su proposta del rettore, specifica convenzione con Sapienza per l'utilizzo delle strutture della stessa e per la disciplina delle modalita' di partecipazione da parte degli studenti e del personale di «UnitelmaSapienza».

 
Art. 32.

Devoluzione del patrimonio

1. Qualora «UnitelmaSapienza» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attivita', il suo patrimonio sara' devoluto al Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

 

Art. 33.

Regolamenti

1. I regolamenti sono approvati, ove non diversamente disciplinato, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e, ove previsto, i dipartimenti.

 

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Le cariche relative agli organi del Senato accademico e dei dipartimenti cessano all'entrata in vigore del presente statuto e i mandati in corso si intendono espletati e si computano ai fini delle rieleggibilita'.

 

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.