Gazzetta n. 316 del 21 dicembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 7 agosto 2020, n. 174 |
Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 7, comma 1, lettera h), e 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204, recante «Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30; Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 4 luglio 2019; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per: a) Commissione centrale: la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; b) Servizio centrale: il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 8 del 1991; c) amministrazioni pubbliche: quelle di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, lettere g) e h), e dell'art. 26, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia): «Art. 7 (Misure di reinserimento sociale e lavorativo). - 1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono: (Omissis); g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione e' quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'art. 26 ed e' elevabile fino a un terzo se e' assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione puo' essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua attuabilita' in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacita' del singolo e alla situazione di pericolo, con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione puo' essere altresi' corrisposta, qualora il destinatario non sia in grado di svolgere attivita' lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza; h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata "commissione centrale", e possedevano i requisiti di cui all'art. 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, e' consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalita' di attuazione, al fine, altresi', di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26; (Omissis).». «Art. 26 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge. (Omissis).». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204 (Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2015, n. 30. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia): «Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione). - 1. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia. 1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione (art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).». |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 2 (Fonti). - (Omissis). 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva. (Omissis).». |
| Art. 3
Requisiti di applicazione
1. Possono essere ammessi al programma di assunzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, coloro ai quali non e' stata applicata la speciale misura della capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della medesima legge ovvero, prima della data di entrata in vigore della legge n. 6 del 2018, la misura della capitalizzazione e le altre misure di assistenza economica finalizzate al reinserimento sociale di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e che non abbiano altrimenti riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. 2. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge n. 6 del 2018, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione e' riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2 salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca delle speciali misure di protezione di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 6, o di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione, disposti dalla Commissione centrale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. g) e h), della legge 11 gennaio 2018, n. 6 v. nelle note alle premesse. - Il Capo II della citata legge 11 gennaio 2018, n. 6, concerne le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti. - Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 2, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: «Art. 13-quater (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione). - (Omissis). 2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'art. 9. (Omissis).». |
| Art. 4
Istruttoria della domanda di assunzione
1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione e' redatta in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Commissione centrale e presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale. 2. I soggetti di cui all'articolo 2 che non intendono esercitare personalmente il diritto al collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della citata legge n. 6 del 2018, indicano in via sostitutiva un solo beneficiario tra il coniuge, i figli, ovvero, in subordine, i fratelli stabilmente conviventi a carico e ammessi alle speciali misure di protezione. L'indicazione, univoca e non modificabile, e' espressa in forma scritta utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Commissione centrale. 3. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1, comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3. 4. Il Servizio centrale comunica altresi' alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile con riferimento: a) alle misure di reinserimento sociale e lavorativo di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i), della legge n. 6 del 2018; b) agli interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; c) alle misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991. 5. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui ai commi 3 e 4, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e delibera il riconoscimento della speciale misura dell'accesso al programma di assunzione in una pubblica amministrazione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6 (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia), v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita' particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti. 5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie. (Omissis).». |
| Art. 5
Elenco delle domande di assunzione
1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco dei testimoni di giustizia che hanno accesso al programma di assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 5. Nell'elenco gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entita' delle misure di cui all'articolo 4, comma 4, conseguite da ciascuno fino a quel momento e, comunque, in via prioritaria, vengono collocati coloro che non godono di nessuna delle misure elencate dal citato articolo 4, comma 4. Nel caso in cui piu' soggetti si collochino nella medesima posizione e' preferito il piu' giovane di eta'. 2. Il soggetto individuato, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si colloca nella medesima posizione che sarebbe ricoperta dal testimone di giustizia avente diritto a titolo principale. 3. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale. |
| Art. 6
Ricognizione dei posti disponibili
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione pubblica presente negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 3, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare ai fini del presente regolamento, assicurando la tutela della riservatezza degli interessati. 2. Per gli uffici periferici delle amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con il prefetto competente. 3. Le amministrazioni presso le quali e' stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2 comunicano tempestivamente al Servizio centrale, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione. 4. Il Servizio centrale informa la Commissione centrale delle risultanze della ricognizione di cui al presente articolo e provvede, con cadenza semestrale, ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 5, fornendone notizia alla Commissione centrale. |
| Art. 7
Assegnazione dei posti disponibili
1. Il Servizio centrale dispone l'assegnazione dei posti disponibili ai soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, tenuto conto del titolo di studio e della professionalita' posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale. 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dell'assegnazione, ciascun interessato manifesta al Servizio centrale il proprio assenso. 3. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone il collocamento dell'interessato nell'ultima posizione utile dell'elenco di cui all'articolo 5, fatte salve gravi, sopravvenute e imprevedibili ragioni, la cui documentazione, ricevuta dal Servizio centrale, e' trasmessa alla Commissione centrale. Se la Commissione centrale valuta le ragioni rilevanti a giustificare il rifiuto o il mancato assenso, l'interessato permane nella medesima posizione a lui gia' assegnata. 4. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalita' e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita' di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini del presente regolamento e adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalita' ritenute piu' idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle medesime prove. Il giudizio di idoneita' non comporta valutazione comparativa ed e' volto ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi): «Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformita' alla disciplina attuativa dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. 3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non e' stata ancora espletata. 4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie. 6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita' richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalita' di livello corrispondente. 7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.». |
| Art. 8
Attuazione del programma di assunzione
1. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le amministrazioni interessate le modalita' ritenute piu' idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale. 2. Il Servizio centrale garantisce la formazione propedeutica all'assunzione dei soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 mediante corsi di breve periodo e comunque compatibili con la durata delle misure speciali di protezione. |
| Art. 9
Misure per la tutela del posto di lavoro
1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attivita' lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede o altro ufficio della medesima amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni. |
| Art. 10
Tutela della riservatezza dei soggetti assunti
1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni pubbliche adottano, d'intesa con il Servizio centrale, disposizioni idonee ad impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo in cui gli interessati effettuano le prestazioni. La medesima disciplina si applica ai soggetti non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione, che risultano destinatari della misura del cambio delle generalita' di cui al decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (Disciplina del cambiamento delle generalita' per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1993, n. 95. |
| Art. 11
Abrogazioni
1. Il regolamento 18 dicembre 2014, n. 204, e' abrogato.
Note all'art. 11: - Per il decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204, v. nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Clausola di neutralita' finanziaria
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed e' assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 2020
Il Ministro dell'interno Lamorgese
Il Ministro della giustizia Bonafede Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020 Interno, foglio n. 2776 |
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