Gazzetta n. 317 del 22 dicembre 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 10 dicembre 2020
Modifiche al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, e successive modificazioni. (Delibera n. 21624).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»), e successive modificazioni;
Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (di seguito «SHRD 2»), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di «Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, l'art. 2391-bis del codice civile e alcune disposizioni del predetto TUF al fine di consentire l'adeguamento della disciplina nazionale alla richiamata normativa europea;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di «Attuazione dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario»;
Visto l'art. 2391-bis, commi 1 e 2, del codice civile, che demanda alla potesta' regolamentare della Consob la definizione di principi generali al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, direttamente o tramite societa' controllate;
Visto, in particolare, il nuovo terzo comma del richiamato articolo del codice civile, introdotto dal decreto legislativo n. 49/2019, il quale parimenti affida alla menzionata Autorita' l'individuazione in via regolamentare di ulteriori aspetti di dettaglio della disciplina al fine di conformare la normativa nazionale al mutato quadro di derivazione europea e nazionale;
Visto il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito, «Regolamento sulle operazioni con parti correlate»), e successive modificazioni;
Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento alla SHRD 2 e alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo n. 49/2019 nel rispetto, ove opportuno, degli elementi di flessibilita' gia' previsti dalla regolamentazione nazionale con l'obiettivo di preservare, per quanto possibile, gli istituti previsti dall'attuale disciplina;
Considerata, inoltre, l'opportunita' di valorizzare nell'ambito delle modifiche regolamentari l'esperienza applicativa maturata nell'attivita' di vigilanza;
Ravvisata ulteriormente l'esigenza di apportare una connessa modifica nel regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 (di seguito, «Regolamento mercati»), e successive modificazioni, con particolare riguardo ai termini per l'adeguamento ai requisiti di governance prescritti dall'art. 16 del Regolamento mercati da parte delle societa' quotate che vengono sottoposte a direzione e coordinamento dopo la quotazione;
Considerata, altresi', l'esigenza di fornire agli operatori un congruo periodo per l'adeguamento ai nuovi obblighi dettati nella riformata disciplina;
Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 31 ottobre 2019, concernenti le modifiche del regolamento sulle operazioni con parti correlate e del Regolamento mercati;

Delibera:

Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo
2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti
correlate

1. Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) all'art. 3, comma 1:
i) nella lettera a), le parole «dall'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002»;
ii) nella lettera c), la parola «eventualmente» e' soppressa e le parole «art. 13» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, comma 1, lettera a)»;
iii) nella lettera h), secondo trattino, le parole «da societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «dal gestore»;
iv) nella lettera i), le parole «dalle sue parti correlate» sono sostituite dalle seguenti: «dalle parti correlate della controparte»;
v) dopo la lettera i), e' inserita la seguente: «i-bis) «amministratori coinvolti nell'operazione» e «consiglieri coinvolti nell'operazione»: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della societa';»;
b) all'art. 4:
i) nel comma 1:
1) nella lettera a), dopo le parole «previste nell'allegato 3» sono aggiunte le seguenti: «, e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte»;
2) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) stabiliscono le modalita' e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:
i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi della lettera b) del presente comma, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L'invio di tali informazioni e' effettuato su base almeno annuale;
ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera c), punto i);»;
ii) nel comma 8, dopo le parole «operazioni con le medesime» sono aggiunte le seguenti: «e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti».
c) all'art. 5:
i) nel comma 3, primo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
ii) nel comma 5, le parole «pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione» e dopo le parole «Con riferimento ai» e' inserita la seguente: «predetti»;
iii) nel comma 6, secondo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
iv) nel comma 8, lettera b), le parole «come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, del codice civile,» sono soppresse;
d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione dell'operazione;
b) l'indicazione che la controparte dell'operazione e' una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5;
e) la procedura che e' stata o sara' seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la societa' si e' avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.»;
e) all'art. 7, comma 1:
i) nella lettera a), dopo le parole «delle relative condizioni» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere e' allegato al verbale della riunione del comitato»;
ii) nella lettera b), dopo le parole «di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;
iii) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) che nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;
iv) nella lettera g), primo periodo, le parole «nel Titolo II,» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II,»;
f) all'art. 8, comma 1:
i) nell'alinea, dopo le parole «lettere b), c),» e' inserita la seguente: «d-bis),»;
ii) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» e' inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
iii) nella lettera c), dopo le parole «indipendenti non correlati» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere e' allegato al verbale della riunione del comitato»;
g) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme le disposizioni dell'art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'allegato 2, le societa' quotate di minori dimensioni, le societa' di recente quotazione e le societa' con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'art. 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le societa' quotate controllate, anche indirettamente, da una societa' italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.
2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la societa' non possa piu' qualificarsi come societa' di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi.»;
h) all'art. 11, comma 4, primo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
i) all'art. 13:
i) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle societa' e rivolte a tutti gli azionisti a parita' di condizioni, ivi inclusi:
a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;
b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del testo unico.»;
ii) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle societa' ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a).»;
iii) nel comma 3:
1) nella lettera b):
al punto i), dopo le parole «politica di remunerazione» sono aggiunte le seguenti: «approvata dall'assemblea»;
il punto iii) e' soppresso;
il punto iv) e' sostituito dal seguente: «la remunerazione assegnata sia individuata in conformita' con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali»;
2) nella lettera c), il punto i) e' sostituito dal seguente: «le societa' comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonche' le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;»;
iv) nel comma 6:
1) l'alinea e' sostituita dalla seguente: «Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall' art. 7 e dalle altre previsioni dell'art. 8 e dell'allegato 2, a condizione che:»;
2) nella lettera a), dopo le parole «ragioni di urgenza» sono inserite le seguenti: «tempestivamente e, comunque,»;
3) nelle lettere d), primo periodo, ed e), le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
l) l'allegato 1 e' abrogato;
m) all'allegato 2:
i) nel paragrafo 1.1:
1) nella lettera a), dopo le parole «relative condizioni» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere e' allegato al verbale della riunione del comitato»;
2) nella lettera b), dopo le parole «di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;
3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) che nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;
ii) nel paragrafo 2.1:
1) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» e' inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera c), dopo le parole «nella lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere e' allegato al verbale della riunione del comitato»;
3) nella lettera d), secondo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
iii) nel paragrafo 2.2:
1) nella lettera a), dopo le parole «il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti» e' inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera b), dopo le parole «esperti indipendenti» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;
iv) nel paragrafo 3.1:
1) nella lettera b), dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» e' inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» e' sostituita dalla seguente: «aggiornato»;
2) nella lettera c), dopo le parole «indipendenti di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;
3) nella lettera d), primo periodo, dopo le parole «indicato nella lettera b).» sono inserite le seguenti: «Tale parere e' allegato al verbale della riunione del comitato.»;
4) nella lettera e), le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;
5) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) che nelle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;
n) all'allegato 4:
i) nel paragrafo 2.4, il secondo trattino e' sostituito dal seguente: «le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le societa' da questa controllate, i soggetti che la controllano, le societa' sottoposte a comune controllo nonche' gli amministratori delle predette societa'; (ii) la societa', le societa' da questa controllate, i soggetti che la controllano, le societa' sottoposte a comune controllo nonche' gli amministratori delle predette societa', prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;»;
ii) nel paragrafo 2.8, secondo periodo, dopo le parole «ovvero si sono astenuti, specificando» sono inserite le seguenti: «in modo dettagliato».
 
Art. 2
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28
dicembre 2017 in materia di mercati

1. Il regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
a) all'art. 16:
i) nel comma 1, lettera d), primo periodo, le parole «comitato di controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «comitato per il controllo e i rischi» e nell'ultimo periodo le parole «controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «controllo e i rischi»;
ii) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Le societa' con azioni quotate che vengono sottoposte all'attivita' di direzione e coordinamento di un'altra societa' si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), entro trenta giorni nel caso dispongano di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti; ovvero entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza negli altri casi.».
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 1° luglio 2021.
2. Le societa' adeguano le procedure previste nell'art. 4 del regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 alle modifiche apportate con la presente delibera entro il 30 giugno 2021 e applicano le stesse a decorrere dal 1° luglio 2021.

Roma, 10 dicembre 2020

Il Presidente: Savona