Gazzetta n. 317 del 22 dicembre 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 10 dicembre 2020
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti. (Delibera n. 21625).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»);
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);
Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Considerato che con l'art. 44-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», introdotto dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono state apportate alcune modifiche all'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF, concernente la definizione di PMI applicabile alle societa' quotate;
Considerato che il citato intervento di riforma ha eliminato, dal previgente testo dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del TUF, il riferimento al parametro del fatturato e la previsione secondo cui la Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet «sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti»;
Considerato che, per effetto delle anzidette modifiche, e' necessario procedere a una revisione dell'art. 2-ter del Regolamento emittenti recante le disposizioni attuative della definizione di PMI contenuta nel TUF, come descritta nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che non e' necessario sottoporre a pubblica consultazione le modifiche apportate dalla presente delibera, tenuto conto che esse derivano dalle modifiche apportate al TUF dalla citata legge di conversione del decreto-legge n. 76/2020 e dell'esigenza di dare tempestiva attuazione in sede regolamentare alla nuova definizione di PMI;

Delibera:

Art. 1
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni

1. Nella Parte I del Regolamento emittenti, l'art. 2-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-ter (Disposizioni attuative della definizione di PMI). - 1. Ai fini dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico, per l'acquisto della qualifica di PMI, la capitalizzazione e' corrispondente alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'anno; nel caso di quotazione di piu' categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di societa' le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione e' calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile.
2. Gli emittenti azioni:
a) comunicano al pubblico, con le modalita' indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la variazione della qualifica di PMI entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dalla data del 31 dicembre;
b) riportano, nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-bis del testo unico, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione.
3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, l'acquisto della qualifica di PMI e' verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi:
a) come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;
b) in assenza dell'offerta:
i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o
ii) in caso di azioni gia' ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in base al valore della capitalizzazione registrato sulla sede di negoziazione di provenienza.
Nei casi di cui alla lettera a), gli emittenti perdono la qualifica di PMI qualora il valore della capitalizzazione e risulti superiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico, nel primo anno successivo all'ammissione alle negoziazioni.
4. Entro il 31 gennaio la Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione da essa calcolati.».
2. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 121, comma 3-bis, del Regolamento emittenti, le parole «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 10 dicembre 2020

Il Presidente: Savona