Gazzetta n. 317 del 22 dicembre 2020 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 29 settembre 2020 |
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 60/2020). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito FSC) e finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101; Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue: un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro stabilita dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014); un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio; un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Considerato che la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 44, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», in cui e' previsto, tra l'altro, che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul FSC, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale proceda, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale un unico piano operativo per ogni amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»; Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale dispone che, in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione possa contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, sia gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni deve essere fornita apposita informativa al CIPE e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Visto, in particolare, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che: a) le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi; b) nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione europea, tali amministrazioni possono assicurare gli impegni gia' assunti in relazione ad interventi poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui al citato art. 44, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2019, previa apposita approvazione di tali riprogrammazioni da parte della Cabina di regia di cui al citato art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 2014, secondo le regole e le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020, e la successiva informativa al CIPE; c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e' possibile procedere attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle disponibilita' attuali, fermo restando che tali risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo nel momento in cui siano rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea; d) per le predette finalita', il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le singole amministrazioni titolari dei programmi operativi dei Fondi SIE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 1457-P del 23 settembre 2020, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la riprogrammazione dell'importo di complessivi 48,09 milioni di euro e la proposta di assegnare risorse FSC 2014-2020, non ancora programmate, per un importo di 38,69 milioni di euro alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del combinato disposto del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonche' del citato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 22 settembre 2020; Considerato, in particolare, che: a) per finanziare urgenti misure di contrasto all'emergenza Covid-19, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha assunto l'impegno a riprogrammare i Fondi SIE (a valere sul Programma operativo regionale FSE) per l'importo complessivo di 48,09 milioni di euro; b) sul predetto importo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende destinare alla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato fino a 36,60 milioni di euro, ai sensi del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020; c) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dispone di risorse FSC riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, pari a 9,40 milioni di euro, cosi' come risulta dagli esiti dell'istruttoria tecnica coordinata congiuntamente dal Nucleo per la valutazione e l'analisi della programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione e dal Nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la coesione territoriale, svolta in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea; Considerato, in particolare, che la riprogrammazione dei Fondi SIE per un ammontare complessivo di 48,09 milioni di euro corrisponde al fabbisogno finanziario espresso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed indicato nel predetto Accordo sottoscritto, sopra citato, al fine di assicurare copertura finanziaria agli impegni gia' assunti dalla medesima Regione in relazione agli interventi/linee d'azione del Piano operativo regionale FSE a fronte delle risorse europee riprogrammate nonche' in favore di nuovi interventi connessi all'emergenza Covid-19; Tenuto conto che in data 29 settembre 2020 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dal citato art. 1, comma 703, lettera c), della legge n. 190 del 2014, si e' espressa favorevolmente; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»; Vista la nota prot. n. 5265-P del 29 settembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
Delibera: 1. Riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 1.1 Per le finalita' indicate in premessa, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si dispone la nuova fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019. 1.2 In applicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, commi 2 e 5 dell'art. 242, le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 1.1 ritornano nella disponibilita' del FSC nel momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 12,35 milioni di euro. 1.3 Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 703, lettera l) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'assegnazione in termini di competenza e' a valere sulle attuali disponibilita' del FSC 2014-2020 secondo il seguente profilo finanziario annuale in milioni di euro: ===================================================================== | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totale | +===========+===========+===========+=========+========+============+ | 8,98 | 9,16 | 6,35 | 3,92 | 0,67 | 29,08 | +-----------+-----------+-----------+---------+--------+------------+
Tale profilo finanziario costituisce limite annuale, compatibilmente con le disponibilita' di cassa del Bilancio dello Stato, per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti. 1.4 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020. 2. Attuazione e monitoraggio degli interventi. 2.1 Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di governance e alle modalita' di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020. 2.2 La Regione Marche riferira' annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta a questo Comitato, sullo stato di attuazione delle risorse assegnate e sull'ammontare delle risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese anticipate.
Roma, 29 settembre 2020
Il Presidente: Conte Il segretario: Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1475 |
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