Gazzetta n. 318 del 23 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 dicembre 2020
Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto il decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, recante l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel registro;
Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entita' dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);
Visti, in particolare, l'art. 7, comma l, lettera o), e l'art. 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.a. per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, nonche' i decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2010;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di «Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche», che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di «accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico»;
Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'art. 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.
Visto l'art. 24, comma 1, lettera e), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che modifica l'art. 64, comma 2-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevedendo l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica tramite SPID, nonche' tramite la carta di identita' elettronica;
Visto l'art. 24, comma 1, lettera f), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce all'art. 64-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1-ter in base al quale «i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) rendono fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui al presente articolo»;
Ritenuto di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'entita' del contributo annuale dovuto dagli iscritti nel registro dei revisori legali nella misura di euro 35,00, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, a copertura dei costi diretti e indiretti delle funzioni conferite al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 21 del decreto legislativo n. 39/2010;

Decreta:

Art. 1

Contributo annuale a carico degli iscritti
nel registro dei revisori legali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'entita' del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali e' determinato in euro 35,00.
2. L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, e' versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalita' di cui all'art. 2, e non e' frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le societa' di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le societa' di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.
4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura del costo della vigilanza. L'aggiornamento avra' effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta Ufficiale.
5. Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' adottare nei confronti dei soggetti morosi i provvedimenti di cui all'art. 24-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonche' gli oneri amministrativi connessi alla correlata attivita' di recupero del credito.
 
Art. 2

Modalita' di versamento del contributo annuale

1. L'importo del contributo annuale e' versato mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia digitale -AgID- denominato «PagoPA» di cui alle linee guida concernenti le regole e le modalita' di effettuazione dei pagamenti elettronici, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il contributo potra', alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l'indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l'esecuzione del versamento.
3. I versamenti effettuati a titolo di contributo annuale confluiscono su apposito conto corrente intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, o a soggetto da esso incaricato, che ne tiene distinta contabilita' anche al fine della rendicontazione al Ministero medesimo. I contributi incassati in ciascun bimestre sono riversati, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di dieci giorni dalla fine del bimestre stesso, comprensivi degli interessi maturati sul predetto conto corrente.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate al capitolo 2642 dello stato di previsione del Ministero medesimo, o, per le spese di investimento, al capitolo 7545, e destinate al finanziamento delle funzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 
Art. 3

Trattamento dei dati

Per lo svolgimento di talune delle attivita' relative al versamento del contributo annuale a carico degli iscritti al registro dei revisori legali, il Ministero dell'economia e delle finanze puo', anche tramite il soggetto da esso incaricato su base convenzionale, comunicare i dati personali dei predetti iscritti ad istituti bancari o postali per finalita' di predisposizione degli avvisi di pagamento, per le operazioni di imbustamento e stampa delle etichette, nonche' per operazioni connesse e strumentali alla preparazione e spedizione del materiale.
 
Art. 4

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2016, n. 295, «Determinazione dell'entita' e delle modalita' di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali».
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Roma, 9 dicembre 2020

Il Ministro: Gualtieri