IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 maggio 2020 n. 128, e convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2020 n. 180, che all'art. 222-bis, stabilisce: «1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 24 marzo al 3 aprile 2020, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'art. 10. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020»; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 agosto 2020, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020 n. 253, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 50, comma 1-bis dove e' stabilito: «All'art. 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2020" e le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro"»; Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA); Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 993 del 25 giugno 2020: gelate dal 24 marzo 2020 al 3 aprile 2020 nelle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia; Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;
Decreta:
Art. 1 Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici
1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni: Bari: gelate dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1º aprile 2020 al 3 aprile 2020; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Capurso, Casamassima, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Mola di Bari, Noci, Noicattaro, Poggiorsini, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Toritto, Triggiano, Turi, Valenzano; Barletta-Andria-Trani: gelate dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1º aprile 2020 al 3 aprile 2020; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Canosa di Puglia, Spinazzola; Foggia: gelate dal 24 marzo 2020 al 25 marzo 2020 e dal 1º aprile 2020 al 3 aprile 2020; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Deliceto, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Volturino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2020
Il Ministro: Bellanova |