Gazzetta n. 318 del 23 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 dicembre 2020
Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio e realizzazione degli investimenti delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2020.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;
Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;
Visto l'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;
Visto l'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilita' di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarieta' nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017 n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;
Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);
Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, i quali prevedono che gli enti beneficiari degli spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionale trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento;
Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»;
Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018, nel quale le regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresi', di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l'anno 2020, la possibilita' di anticiparne l'utilizzo;
Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti:
a) i commi dal 495 al 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegnano e ripartiscono alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-ter, che, per l'anno 2019, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2019 al 2023 investimenti nuovi, la cui realizzazione e' certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;
b) l'art. 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo 2018-2021, e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari sono destinati a interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli edifici;
c) l'art. 1, comma 541, della legge del 26 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale le disposizioni dell'art. 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti l'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario;
Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilita' di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni - indicati nella tabella 4 allegata alla predetta legge 145 del 2018 - con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' la destinazione di un importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi investimenti, sia diretti che indiretti;
Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge 145 del 2018, ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' del monitoraggio e della certificazione;
Visto il comma 841 dell'art. 1 della citata legge 145 del 2018, ai sensi del quale, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle medesime regioni, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, e' realizzato nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla citata legge;
Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 10 ottobre 2019, con il quale le regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato di anticipare l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa a decorrere dall'anno 2020;
Visto l'art. 1, comma 543, della legge del 26 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale ai fin del monitoraggio e della certificazione di cui all'art. 1, commi 469 e 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato;
Visto l'art. 22 del decreto-legge del 30 novembre 2020, n. 157, in base al quale, fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'art. 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' assegnato alle predette regioni un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020, che non concorre alla determinazione del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui ai commi 469 e 470 dell'art. 1 della legge 232 del 2016 per le regioni a statuto ordinario;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 3 dicembre 2020 ha espresso parere favorevole ritenendo che la realizzazione dell'obiettivo relativo alle spese di investimento per l'anno 2020 (commi 833-836) possa essere considerato assolto nel valore assoluto dell'obiettivo di investimento da realizzarsi indipendentemente dagli impegni presi nei singoli anni precedenti;
Considerato che l'osservazione della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di considerare assolti gli obiettivi di investimento di cui ai commi 833-836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indipendentemente dagli impegni presi nei singoli anni precedenti non e' in linea con le modalita' di monitoraggio adottate negli anni precedenti, riferite ai singoli contributi che finanziano gli investimenti, e con la normativa che distingue gli obiettivi di investimento da effettuarsi a fronte dei commi 833-834 e 835-836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non risponde all'esigenza di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica riguardanti il profilo temporale di realizzazione degli investimenti in questione, per i quali sono previste tempistiche differenti di conclusione degli interventi;

Decreta:

Articolo Unico

1. Per l'esercizio 2020, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali e alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma 833 e 834 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta
 
Allegato A

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2020.
A. ISTRUZIONI GENERALI
A.1. Tempi e modalita' di trasmissione.
Le regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso il modello 1SF/20 - Sezione 1 al 31 dicembre 2020, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.
I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo, salvo la voce R) che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, puo' assumere valore negativo.
A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al pareggio 2019, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2020 sino a quando la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.
A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio
Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:
dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio».
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della mail «Monitoraggio investimenti a valere su spazi finanziari MONIT/20 - Regione xxx».
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/20
B.1. Istruzioni generali
Per il monitoraggio 2020 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469, della legge n. 232 del 2016, e' stato predisposto il modello n. 1SF/20, articolato in due sezioni, la sezione 1 riguardante la verifica dell'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge 232) e, la sezione 2 relativa all'analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti impegnati ai sensi dell'art. 1, commi 833 e 834, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
Gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.
B.2. La sezione 1: Verifica equilibrio entrate finali - spese finali
La prima sezione del modello 1SF/20 e' articolata in due colonne denominate:
a) «Dati gestionali COMPETENZA al 31.12.2020 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)», riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2020: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2020 registrati nel corso dello stesso, l'avanzo di amministrazione, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2020 di entrata e di spesa e gli spazi finanziari acquisiti o ceduti nel periodo oggetto del monitoraggio. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio;
b) «Dati gestionali CASSA al 31.12.2020» riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati al 31 dicembre 2020 (in conto competenza e in conto residui), al fine di verificarne l'andamento anche in considerazione dell'applicazione della premialita' prevista dall'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa, rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2020 per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.
La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda l'avanzo di amministrazione articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla seconda colonna, riguardante la cassa:
A1) quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili dei primi tre titoli della spesa;
A2) quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese finali;
La seconda ripartizione riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla seconda colonna, riguardante la cassa:
B1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;
B2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale;
B3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie;
B4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2019.
Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti di bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2020, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2019 - 2021.
La voce B4) indica l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2019, quando non e' piu' possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle operazioni poste in essere nel 2020, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2019. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
Le ripartizioni successive della Sezione 1 del modello del monitoraggio riguardano:
i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono inseriti gli accertamenti delle entrate finali registrati nel periodo di riferimento, mentre nella seconda colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal tesoriere nel corso del 2020 (incassi in c/competenza e in conto residui);
il totale degli spazi finanziari acquisiti nel 2020, il cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/20 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2018 e 2019;
i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella prima colonna sono indicate le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni riguardanti le spese finali registrati nel corso dell'esercizio 2020 e dagli stanziamenti aggiornati riguardanti l'esercizio 2020, iscritti in spesa del bilancio di previsione 2020 - 2022, relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2020, il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Nella seconda colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal tesoriere nel periodo di riferimento del 2020 (pagamenti in c/competenza e in conto residui), e non sono valorizzate le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
gli spazi finanziari ceduti ad altre regioni a statuto ordinario nell'ambito dei patti nazionali sanciti nel 2018 e nel 2019, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB/20. La seconda colonna non deve essere compilata;
il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanita' e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo nella seconda colonna, riguardante i dati di cassa;
gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative ai relativi utilizzi, risultanti dalla Sezione 2. La seconda colonna non deve essere compilata.
La voce P «Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica» e' pari alla differenza tra le entrate finali al netto del contributo di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 e le spese finali, incrementata dell'avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato e del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna riguardante i risultati di cassa, il saldo e' determinato facendo riferimento anche alla voce M.
Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e' necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente e' tenuto (la voce Q), determinato in considerazione degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti dall'art. 1, comma 841, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle regioni medesime, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, e' realizzato, nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 833 e 835, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla legge medesima.
L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'art. 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) e' sempre pari a 0.
L'equilibrio di bilancio di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se, nella prima colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera P) e l'obiettivo di cui alla lettera Q) e' pari a 0 o positiva.
Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'art. 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera P) e l'obiettivo di cui alla lettera Q) e' pari a 0 o positiva.
La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2020.
B.3. La sezione 2: Analisi degli spazi finanziari acquisiti e degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833, 834, 835 e 836 della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
La sezione 2 del modello 1SF/20 consente il monitoraggio sia dell'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dalle regioni a statuto ordinario nell'ambito dei Patti di solidarieta' nazionali, sia degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 833, 834, 835 e 836 della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2020 in attuazione del patto di solidarieta' nazionale orizzontale (art. 4, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21/2017), del patto di solidarieta' nazionale verticale - chiusura contabilita' speciali nel 2020 (art. 1, comma 791, legge n. 205/2017), e dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci:
a) «Spazi acquisiti nel 2020», il cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/20 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2019 e 2020;
b) «Impegni per investimenti esigibili nel 2020», finanziati con avanzo di amministrazione o con il debito», il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;
c) «FPV c/cap.», costituito in spesa dell'esercizio 2020 a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;
d) «Spazi acquisiti nel 2020 e non utilizzati», il cui importo e' determinato in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci.
Per la verifica degli investimenti effettuati in attuazione dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 3), 4) e 5) della sezione 2 del prospetto 1SF/20 prevedono una differente articolazione, diretta a consentire la verifica dei nuovi investimenti esigibili nel 2020, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai commi 495-bis e 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, anche attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il comma 495-ter definisce «nuovi» gli investimenti se:
effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti;
verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.
Le voci 3), 4) e 5) della sezione 2 del prospetto 1SF/20 sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2020 finanziati dal risultato di amministrazione e dal debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016:
a) «Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2020, concernenti opere pubbliche». In particolare, la voce 3a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della legge n. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2019 per l'esercizio 2020, mentre la voce 4a) riguarda gli impegni esigibili nel 2020 effettuati in relazione agli spazi acquisiti nel 2018 in attuazione del medesimo comma 495-ter della legge n. 232/2016, e la voce 5a) riguarda gli impegni esigibili nel 2020 effettuati a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 495-bis, legge n. 232/2016. Sia per impegni di cui alla voce 3a), che per gli impegni di cui alle voci 4a) e 5a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve valorizzare in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento con la voce «Regioni Patto nazionale 2020 - comma 495, legge n. 232/2016». Al riguardo, si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall'art. 3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo n. 50/2016: «il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica»;
b) «Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2020, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011»;
c) «impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2020, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche», concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495 legge n. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo n. 33/2013 che realizzano opere pubbliche (1) In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2020 a valere degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 495-ter, legge n. 232 del 2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo «Tipologia di finanziamento == Trasferimento Regioni 2020 - Patto nazionale verticale»;
d) «impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2020», non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011.
Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, in sede di monitoraggio MOP-BDAP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti per i patti di solidarieta' nazionale, le regioni devono valorizzare come segue in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento:
con la voce «Patto nazionale 2020».
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 «Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto».
La voce 6) evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2020, previsti dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 4 allegata alla legge medesima. Cio' in attuazione del comma 839 della citata legge n. 145/2018 il quale prevede che, entro il 31 marzo 2021, le regioni certificano l'avvenuto impegno dei predetti investimenti diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837. Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve:
in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 833 legge n.145/2018_investimenti diretti 2020»;
in caso di investimenti indiretti in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2020, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 833 legge n.145/2018_investimenti indiretti».
La voce 7) evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2020, previsti dall'art. 1, commi 835 e 836 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 5 allegata alla legge medesima. Anche in questo caso, le regioni certificano l'avvenuto impegno dei predetti investimenti diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837.
Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP- MOP di cui al decreto legislativo 229/2011, la regione deve:
in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 835 legge n.145/2018_investimenti diretti 2020»;
in caso di investimenti indiretti in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2020, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 835 legge n.145/2018_investimenti indiretti».
Il modello 5OB/20 elaborato in automatico dall'applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti dalle regioni attraverso i patti di solidarieta' nazionali, compresi i patti di solidarieta' nazionali verticali (art. 1, commi 495, 495-bis e 495-ter della legge n. 232 del 2016).
Le regioni possono consultare il modello 5OB/20 attraverso l'applicativo del pareggio.
Gli spazi acquisiti per l'esercizio 2020, risultanti dal 5OB/20, sono applicati al modello 1SF/20 in automatico dall'applicativo del pareggio.

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede: 1.
Ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni» si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le
autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto
compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini
professionali; b) alle societa' in controllo pubblico come
definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa'
quotate come definite dell'art. 2, comma 1, lettera p), dello
stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse
partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di
societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni
pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di
diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita'
giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui
attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due
esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei
componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medisima disciplina
prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si
applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai
documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle
societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli
enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano
funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e
servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
servizi pubblici.
 
Allegato B

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 2020.
A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2020
Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2020 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno 2020 attraverso il modello n. 2C/20.
Le informazioni del modello n. 2C/20 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'anno 2020 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it
E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/20 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al 31 dicembre 2020.
Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2020 e' inviato, entro il 31 marzo 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.
In prossimita' del termine del 31 marzo 2021 previsto per la certificazione dei risultati del 2020, le regioni a statuto ordinario, aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attivita' di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.
L'obiettivo 2020 e' stato conseguito se la voce R del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2020 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2020 e' pari a 0 o positivo.
Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2020, in attuazione dell'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2020, condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2020, consente di innalzare nell'esercizio 2021 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.
Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativa), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2020, in attuazione dell'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476.
Inoltre, in attuazione dell'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto certifica l'eventuale utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2020 per una quota inferiore al 90 per cento (se N/G e' < 0,9). Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente.
Infine, il prospetto 2C/20 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2020 dalle regioni a statuto ordinario a valere:
a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2020 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, legge n. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2020, pari a complessivi 53 milioni, sia stata realizzata nel 2018 o nel 2019 attraverso impegni esigibili nel 2018 e nel 2019. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;
b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2020 in attuazione dei commi 495 e 495-ter, legge n. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2020, pari a complessivi 130 milioni, sia stata realizzata nel 2018 o nel 2019 attraverso impegni esigibili nel 2018 o nel 2019. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;
c) degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2020 in attuazione del comma 495-ter della legge n. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2020, pari a complessivi 195 milioni, sia stata realizzata nel 2019 attraverso impegni esigibili nel 2019. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;
d) del contributo attribuito nel 2019 con riferimento all'esercizio 2020 in attuazione dei commi 833 a 834 dell'art. 1 legge n. 145/ 2018 per investimenti nuovi, a meno che la quota di investimenti nuovi prevista per l'esercizio 2020, pari a complessivi 565 milioni, sia stata realizzata nel 2019 attraverso impegni esigibili nel 2019. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016;
e) del contributo attribuito nel 2020, con riferimento all'esercizio 2020, ai sensi dei commi 835 a 836 dell'art. 1 della citata legge n. 145/2018 per investimenti nuovi, pari a complessivi 343 milioni di euro. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475 della medesima legge n. 232/2016.
L'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato Codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato Codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71».
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2020 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello 2C/20 contenente le risultanze del monitoraggio al 31 dicembre 2020 del proprio ente.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.
A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2020, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2021 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del «Monitoraggio».
Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it».
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 e' tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2021 i dati del monitoraggio del 2020 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate.
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.

Parte di provvedimento in formato grafico