Gazzetta n. 320 del 28 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 26 novembre 2020
Modifica del decreto 24 gennaio 2014, relativo al Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane.



IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, relativo al Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del medesimo decreto, che prevede che il Fondo provveda, in via ordinaria, al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e che il Fondo versa, altresi', la contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria;
Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto in base al quale nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), (superiore a trentasei ore annue pro-capite) il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'art. 9;
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede la possibilita' di apportare modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;
Visto l'accordo sottoscritto in data 30 aprile 2020 tra Poste Italiane S.p.a., anche in rappresentanza di Postel S.p.a., Poste Vita S.p.a., Poste Assicura S.p.a., Egi S.p.a., Postemobile S.p.a, BancoPosta Fondi S.p.a. sgr, PostePay S.p.a. e le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e FNC UGL Com.ni, con cui, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e' stato convenuto di apportare modificazioni alla disciplina dell'assegno ordinario di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642;
Considerata l'avvertita esigenza delle parti sociali espressa nel citato accordo del 30 aprile 2020, di apportare modifiche e integrazioni all'atto istitutivo del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Gruppo Poste Italiane, in particolare con riferimento all'art. 10 comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, con la finalita' di utilizzare al meglio gli strumenti disponibili di sostegno al reddito e all'occupazione e di pervenire a un piu' efficiente utilizzo degli accantonamenti e delle prestazioni del Fondo;
Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, dando seguito a quanto stabilito nell'accordo sindacale del 30 aprile 2020;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'art. 9».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2387