Gazzetta n. 320 del 28 dicembre 2020 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 15 dicembre 2020 |
Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, in materia di modalita' di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs). (Delibera n. 21639). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale e' stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»); Visto il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari» e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 2 e 3, l'art. 5, commi 5 e 6 e l'art. 8, comma 1; Visto, in particolare, l'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, che ha delegato la Consob ad adottare con proprio regolamento, sentita l'IVASS, «le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014»; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, ai sensi del quale «Gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle misure regolamentari emanate dalla Consob in conformita' con il disposto dell'art. 4-sexies, comma 5, ai fini dell'esercizio delle competenze di vigilanza attribuite dal comma 2 del medesimo articolo. La Consob, ferma restando l'applicazione dell'art. 193-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adotta le predette misure regolamentari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) e dell'art. 5, comma 6, del presente decreto, secondo principi di proporzionalita' e semplificazione, anche prevedendo modalita' elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni di vigilanza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire l'esercizio delle richiamate funzioni di vigilanza, nel suddetto periodo di centottanta giorni continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 33, aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale «Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari .e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies; 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del menzionato art. 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020»; Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti; Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento Emittenti»); Viste le «Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs» pubblicate il 27 dicembre 2017 sulla base del regime di notifica preventiva alla Consob dei documenti contenenti le informazioni chiave (di seguito anche «KID») per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito anche «PRIIPs») previsto nel TUF ante decreto legislativo n. 165/2019 e richiamate dall'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti; Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; Considerato necessario modificare il Capo IV-bis del Titolo I della Parte II del Regolamento Emittenti al fine di conformare le disposizioni ivi contenute al nuovo quadro normativo delineatosi nel TUF a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, con particolare riferimento all'abrogazione dell'obbligo di notifica preventiva alla Consob del documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; Considerato, dunque, necessario prevedere una nuova disciplina concernente le modalita' di accesso da parte della Consob ai KID per i PRIIPs prima che gli stessi siano commercializzati in Italia che tenga conto dell'esigenza «di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati» prevista dall'art. 4-sexies, comma 5, del TUF, come modificato dal citato decreto legislativo n. 165/2019 e che sia dettata «anche prevedendo modalita' elettroniche di acquisizione della documentazione necessaria per l'assolvimento» delle funzioni di vigilanza da parte della Consob, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2019; Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 30 luglio 2020, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Sentita l'IVASS, ai sensi dell'art. 4-sexies, comma 5, del TUF;
Delibera:
Art. 1 Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. 1. Nella Parte II, Titolo I, del Regolamento Emittenti, il Capo IV-bis e' modificato come segue: A. nell'art. 34-bis.1, al comma 1, lettera b), le parole «4-decies del Testo Unico» sono sostituite dalle parole «5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati»; B. all'art. 34-bis.2 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai KID da parte della Consob»; b) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi: «1. Gli ideatori di PRIIPs rendono accessibili elettronicamente alla Consob i KID relativi ai prodotti dagli stessi ideati che sono commercializzati in Italia nei confronti degli investitori al dettaglio secondo le modalita' specificate dalla Consob con apposite istruzioni operative. 2. L'obbligo di cui al comma 1 e' assolto prima dell'avvio della commercializzazione dei prodotti. 3. L'obbligo di rendere accessibili elettronicamente alla Consob i documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIPs commercializzati in Italia si applica anche alle versioni riviste del KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.»; c) i commi 4 e 5 sono abrogati. |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 1° gennaio 2021. 2. Fermo restando quando previsto dal comma 1, gli ideatori di PRIIPs, fino al 31 dicembre 2021, possono non assolvere gli obblighi di cui all'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, come modificato dalla presente delibera, procedendo alla notifica dei KID e delle versioni riviste degli stessi ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653, come disciplinata dall'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti nel testo previgente alla presente delibera. 3. La presente delibera si applica agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal 1° gennaio 2021 e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito internet versioni riviste dei KID ai sensi dell'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653. Roma, 15 dicembre 2020
Il Presidente: Savona |
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