Gazzetta n. 1 del 2 gennaio 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2020 |
Modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater del convertito decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119». |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare, l'art. 3, comma 18; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile»; Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, e' stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020; Visto l'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021», con cui e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; Visto l'art. 1, comma 1029, della citata legge n. 145 del 2018, il quale prevede che, per le finalita' di cui al comma 1028, e' istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e che dette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il sotto-piano di Azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», adottato ai sensi del citato art. 1, comma 1029 ed, in particolare, la tabella A al medesimo allegata, contenente l'elenco degli stati di emergenza vigenti alla data del 31 dicembre 2018, ovvero cessati da non oltre sei mesi dalla medesima data al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019 recante: «Integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019», con il quale e' stata disposta l'integrazione dell'elenco degli stati di emergenza ricompresi nella tabella A allegata al citato decreto del 27 febbraio 2019, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2020 recante: «Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; Visti l'art. 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e l'art. 1, comma 7, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, con cui si dispone che nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi di cui ai medesimi decreti, si provvede entro il 30 settembre di ciascuna annualita' mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, alla assegnazione delle risorse non utilizzate; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, del 17 marzo 2020, n. 18, del 25 marzo 2020, n. 19 e dell'8 aprile 2020, n. 22 e n. 23, adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerato che a seguito dei richiamati provvedimenti adottati per fronteggiare, contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali; Considerato, altresi', che i citati provvedimenti adottati per fronteggiare il Covid-19 non consentono l'operativita' delle imprese, dei professionisti e delle amministrazioni locali con la conseguente impossibilita', per le amministrazioni interessate, di garantire e rispettare i tempi di stipula dei contratti di affidamento dei lavori previsti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019; Ravvisata, pertanto, la necessita' di prorogare, per le annualita' 2020 e 2021: a) il termine previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modificazioni, onde consentire ai commissari delegati, ovvero ai soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi elencati nel citato decreto; b) il termine previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, onde consentire ai commissari delegati delle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, la realizzazione di investimenti immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre 2018 nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto idrogeologico; Ravvisata, altresi', la necessita' di consentire l'utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle varie annualita'; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni viene modificato come di seguito: a) all'art. 2, comma 2, l'ultimo periodo viene cosi' modificato: «Le restanti risorse sono trasferite, per l'annualita' 2019, in relazione allo stato di attuazione del piano». b) dopo l'art. 2, comma 2, viene inserito il seguente comma 2-bis: «2-bis. Per le annualita' 2020 e 2021, il Dipartimento della protezione civile assicura il trasferimento dei rispettivi finanziamenti, ai soggetti di cui all'art. 1, mediante la seguente procedura: 40% dell'importo finanziato, contestualmente all'approvazione del piano degli investimenti di cui al comma 1; ulteriore 50% dell'importo finanziato su richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, corredata di documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli enti attuatori, della precedente anticipazione nella misura non inferiore all'80%; saldo dell'importo del piano approvato, eventualmente rimodulato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, corredata di documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione, da parte degli enti attuatori, delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie per consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati». c) all'art. 2, comma 3, le parole «di ciascuna annualita'» sono sostituite con «dell'annualita' 2019» e le parole «di ogni annualita'» con «dell'annualita' 2019». d) dopo l'art. 2, comma 3, viene inserito il seguente comma 3-bis: «3-bis. I soggetti di cui all'art. 1 garantiscono l'impiego delle somme assegnate per le annualita' 2020 e 2021, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre di ciascuna annualita'». e) dopo l'art. 2, comma 4, vengono inseriti i seguenti commi 4-bis e 4-ter: 4-bis «Per gli investimenti del piano relativo all'annualita' 2020 puo' essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nella medesima annualita'. In tal caso, i soggetti di cui all'art. 1 dovranno garantire la programmazione delle relative lavorazioni nel piano della successiva annualita' 2021». 4-ter «E' consentito l'utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle annualita' 2019, 2020 e 2021, attraverso la rimodulazione degli stessi piani da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. I soggetti di cui all'art. 1 garantiscono l'impiego di dette economie, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura programmata, entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano come rimodulato». f) dopo l'art. 2, comma 5, viene inserito il seguente comma 6: «6. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli investimenti di cui al presente articolo». 2. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 e' cosi modificato: a) all'art. 1, comma 6, l'ultimo periodo viene cosi' modificato: «Le restanti risorse sono trasferite, per l'annualita' 2019, in relazione allo stato di attuazione del piano». b) dopo l'art. 1, comma 6, viene inserito il seguente comma 6-bis: «6-bis. Per l'annualita' 2020, il Dipartimento della protezione civile assicura il trasferimento dei rispettivi finanziamenti, ai soggetti di cui all'art. 1, mediante la seguente procedura: 40% dell'importo finanziato, contestualmente all'approvazione del piano degli investimenti di cui al comma 5; ulteriore 50% dell'importo finanziato su richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, corredata di documentazione che attesti la liquidazione, da parte degli enti attuatori, della precedente anticipazione nella misura non inferiore all'80%; saldo dell'importo del piano approvato, eventualmente rimodulato, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 1, corredata di documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione, da parte degli enti attuatori, delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie per consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati». c) all'art. 1, comma 7, le parole «di ciascuna annualita'» sono sostituite con «dell'annualita' 2019» e le parole «di ogni annualita'» con «dell'annualita' 2019». d) dopo l'art. 1, comma 7, vengono inseriti i seguenti commi 7-bis e 7-ter: «7-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono l'impiego delle somme assegnate per l'annualita' 2020, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni intervento o misura inseriti nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre 2020». 7-ter «E' consentito l'utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle annualita' 2019 e 2020, attraverso la rimodulazione degli stessi piani da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono l'impiego di dette economie, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura programmata, entro il 30 settembre successivo all'annualita' di riferimento del piano come rimodulato». e) dopo l'art. 1, comma 8, viene inserito il seguente comma: «9. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono individuate le modalita' di completamento in ordinario dei piani degli investimenti di cui al presente articolo». Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa
Il Ministro per i beni, le attivita' culturali e per il turismo Franceschini
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2743 |
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