Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 4 dicembre 2020 |
Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto l'art. 229 («Misure per incentivare la mobilita' sostenibile») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali; connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto in particolare il comma 2-bis del citato art. 229, che dispone che «Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il regolamento (UE)n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti «de minimis»; Visto che, in applicazione del disposto di cui all'art. 229 comma 2-bis del decreto-legge n. 34/2020, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nell'ambito del titolo «Interventi in materia di autotrasporto» e' istituito il capitolo 1324 (Fondo destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria), sul quale sono iscritti, per l'anno 2020, 20 milioni di euro di competenza e di cassa; Considerato che le «perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» e la conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso; Ritenuto, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti; Considerato che la chiusura e la riapertura delle scuole hanno subito variazioni tra le diverse regioni o aree del Paese; Acquisita in data 23 novembre 2020 l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' per la ripartizione del contributo a valere sulle risorse, pari a 20 milioni di euro, di cui all'art. 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77. 2. Il contributo di cui al presente decreto e' destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Criteri e modalita' di determinazione del contributo
1. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1 sono assegnate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ciascun comune che avanza apposita richiesta e che poi provvede all'erogazione del contributo alle singole imprese istanti, esercenti servizi di trasporto scolastico in forza di uno o piu' contratti con esso conclusi. 2. Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo e' erogato dal comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro. 3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi ammissibili comunicati da tutti i comuni, le risorse trasferite a ciascun comune interessato sono ridotte proporzionalmente fino alla capienza delle stesse e, pertanto, proporzionalmente sono ridotti i contributi erogati a ciascuna impresa. |
| Art. 3
Fasi procedimentali
1. Il comune verifica l'entita' e l'eventuale esecuzione delle proprie obbligazioni pecuniarie previste dal contratto di erogazione dei servizi scolastici di trasporto concluso con l'impresa istante e determina la eventuale differenza ai sensi dell'art. 2. 2. L'importo complessivo risultante dalla eventuale vigenza di piu' contratti costituisce l'ammontare delle risorse di cui ciascun comune provvede a richiedere l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'. 3. I comuni inviano la richiesta, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando il modello allegato. 4. Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, sentita l'ANCI, sono individuati i comuni beneficiari e gli importi spettanti in base all'applicazione dei criteri e delle modalita' di cui all'art. 2. Il decreto di cui al presente comma e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 4
Cumulabilita' degli aiuti
1. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del presente decreto, non possono essere cumulati se non nei limiti dalla normativa comunitaria vigente. 2. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, i comuni si avvalgono del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello sviluppo economico. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2020
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'istruzione Azzolina Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3776 |
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