Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 23 dicembre 2020
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 727).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' la successiva delibera del 21 novembre 2019 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 febbraio 2019 con il quale e' stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede che, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 (Piano emergenza dissesto), «il sotto-Piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamita' naturali e' prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, gia' posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'art. 1, comma 1028, della citata legge n. 145 del 2018, con cui e' autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 «al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi commissari delegati, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»;
Visto l'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 recante il riparto e l'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal citato art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019 recante l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui al citato art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui e' concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 ed euro 13.996.717 per finanziare gli interventi connessi agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Campania e Valle d'Aosta nello stesso periodo di ottobre 2018, per i quali non e' stato invece deliberata apposita dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la nota PSN/60612 del 20 novembre 2019 con cui, su richiesta delle regioni interessate sono state trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) - gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione europea a valere sul Fondo di solidarieta' dell'Unione europea;
Considerato che tali risorse sono state gia' trasferite sulle contabilita' speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome interessate;
Ravvisata pertanto la necessita' di procedere all'integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire il complessivo ed unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate, ivi comprese quelle rinvenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea, e finalizzate alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario volte al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, compatibili con le finalita' ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il predetto fondo;
Visti gli esiti degli incontri tenutisi presso il Dipartimento della protezione civile con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'allegato elenco, delle risorse finanziarie gia' trasferite dall'Unione europea a seguito della decisone (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 e quindi allocate sulle contabilita' speciali ovvero, per le predette Province autonome, sulle contabilita' provinciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi previsti dai decreti e dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile citati in premessa, possono utilizzare dette risorse con le modalita' e le deroghe previste dalle medesime ordinanze.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico