Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2021 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2020 |
Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento Ivass n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 105). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori; Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, recante misure temporanee di deroga al provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27; Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;
Adotta il seguente provvedimento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. |
| Art. 2
Soglie minime dei premi lordi contabilizzati
1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 e all'art. 1 del provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, per le imprese che nell'esercizio 2021 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate: a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»; b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli». 2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1. |
| Art. 3
Misura dei percentili
1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti: a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo e' il 10° e quello massimo il 98°; b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo e' il 10° e quello massimo il 98°. |
| Art. 4
Coefficienti angolari delle rette
1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono cosi' definiti: a) 0,655563250 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente antifrode; b) 0,000089933 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente costo cose Z1; c) 0,000096737 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente costo cose Z2; d) 0,000100472 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente costo cose Z3; e) 0,000067855 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente costo persone; f) 0,694564741 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente dinamica; g) 0,130995328 per la macroclasse «autoveicoli» nella componente velocita' di liquidazione; h) 0,000025664 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» nella componente costo persone; i) 0,071575619 per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» nella componente velocita' di liquidazione. |
| Art. 5
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto. |
| Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Roma, 29 dicembre 2020
Il consigliere: Cesari |
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