Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2020, n. 184
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana recante disposizioni in materia di trasferimento di funzioni alla Regione in conformita' agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455 recante «Approvazione Statuto della Regione siciliana» convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 19, 30, 34, 41 e 48;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 27 gennaio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di funzioni

1. Sono trasferite alla Regione siciliana, per la parte che gia' non le spetti ai sensi delle normative vigenti, tutte le funzioni amministrative relative ai settori di cui agli articoli 19, 30, 34, 41, e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dall'esercizio finanziario corrente. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, le somme derivanti dal trasferimento di funzioni di cui al presente articolo siano state gia' trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze, gli effetti del decreto legislativo stesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua emanazione.
2. Le funzioni trasferite sono esercitate nel rispetto dei compiti e delle funzioni comunque riservati allo Stato e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e degli obblighi di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, riguardante il Registro nazionale degli aiuti di Stato.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
recante «Approvazione dello statuto della Regione
siciliana» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1946, n. 133 (Edizione speciale) e convertito in legge
costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n.
58.
- Si riporta il testo degli articoli 19, 30, 34, 41 e
48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92:
«Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali). - 1. Sono delegate alle regioni tutte le
funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate
allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle
province e alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art.
20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le
funzioni amministrative concernenti l'attuazione di
interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto
dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi
compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di
innovazione e trasferimento tecnologico, nonche' quelli per
singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la
cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli
investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il
sostegno allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di
speciali qualita' delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato
come economicamente depresse. Alle funzioni delegate
ineriscono, infine, le determinazioni delle modalita' di
attuazione degli strumenti della programmazione negoziata,
per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti
locali anche in ordine alle competenze che verranno
affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle
funzioni amministrative delegate e programmatorie, le
regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli
enti locali secondo le modalita' previste dall'art. 3,
comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure
di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi
dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni,
contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni
sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico
fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da
ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite
alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono
definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali
quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo
nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse
tipologie di concessione disposte dal presente decreto
legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi
semplici, composti, completi o complementari, di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e
successive modificazioni, ed al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di
dette attivita' si intende autorizzato, conformemente alla
disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine di novanta
giorni, che puo' essere ridotto con regolamento da emanare
ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi
dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
individuate le attivita' di collaudo, autorizzazione o
omologazione comunque denominate, relative a macchine,
prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a
marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli
enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti
privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse
conferite ai sensi del presente articolo, con legge
regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle
stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data
di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte
dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti.».
«Art. 30 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in
tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti
rinnovabili, all'elettricita', all'energia nucleare, al
petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai
sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti
locali ai sensi dell'art. 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti
dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le
quali risultino gia' formalmente impegnati i fondi. Per
quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo art. 30
della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta
ferma la funzione d'indirizzo ai sensi dell'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale
delle iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui
all'art. 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' affidato
alla Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale
sede sono vincolanti ai fini dell'ammissibilita' delle
iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano il conferimento delle funzioni e dei
compiti, nonche' dei connessi beni e risorse, avviene nel
rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di
attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle
attivita' di cui al comma 1 del presente articolo e per le
finalita' della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a
statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio,
almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilita'
conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei
compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.
412, nonche' compiti di assistenza agli stessi per le
attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti
termici. Le regioni riferiscono annualmente alla Conferenza
unificata sullo stato di attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, nei
rispettivi territori.».
«Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato
relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di
coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche
sulla terraferma sono delegate alle regioni, che le
esercitano nell'osservanza degli indirizzi della politica
nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali
di ricerca.
2. Sono altresi' delegate alle regioni le funzioni di
polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti
attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed
ai prefetti, nonche' le funzioni di polizia mineraria
relative alle risorse geotermiche su terraferma.
3. Sono delegate alle regioni la concessione e
l'erogazione degli ausilii finanziari che le leggi dello
Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di
ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze
minerali e di risorse geotermiche, nonche' degli ausilii
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per
aree interessate a processi di riconversione delle
attivita' minerarie.
4. E' altresi' delegata alle regioni la determinazione
delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai sensi
dell'art. 33, lettera i).
5. I canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle
concessioni sono devoluti alle regioni territorialmente
interessate, le quali provvedono altresi' alla loro
determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'art.
33, lettera c).
6. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei
titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante
comunicazione all'autorita' regionale competente, la quale
provvede alla trasmissione dei dati al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i
compiti di spettanza di questo.
7. Nulla e' innovato quanto agli obblighi di
informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i
quali trasmettono all'autorita' regionale le relazioni
previste dalla legislazione vigente.
8. Sono soppressi i pareri di organi consultivi
centrali previsti dalla disciplina dei procedimenti
relativi a competenze delegate alle regioni ai sensi del
presente articolo.».
«Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e ai comuni
tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo
quelle espressamente conservate allo Stato dall'art. 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le
funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e
regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari,
d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52,
comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio, nonche'
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di
ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di
formazione professionale, tecnica e manageriale per gli
operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata
e nelle zone montane anche attraverso le comunita' montane,
le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di
rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo
svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro,
sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle
funzioni di cui al presente capo restano in carica gli
attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
lettera b).».
«Art. 48 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni,
disposti nelle materie di cui al presente titolo,
comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere,
mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini
nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei
prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di
pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione
dei consorzi, esclusi quelli a carattere multiregionale;
tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e
artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della
legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale
da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei
mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione
di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n.
394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione
di consorzi turistico-alberghieri, come individuati
dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del
1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni
altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui
al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.».
- Il testo dell'art. 43 dello Statuto della Regione
siciliana e' il seguente:
«Art. 43. - Una Commissione paritetica di quattro
membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal
Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie
relative al passaggio degli uffici e del personale dello
Stato alla Regione, nonche' le norme per l'attuazione del
presente Statuto.».

Note all'art. 1:
- Le funzioni amministrative oggetto di trasferimento
relative ai settori di cui agli articoli 19, 30, 41 e 48
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
riportate nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, e' il
seguente:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di
Stato.».
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'art. 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'art. 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio
2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. E' altresi' direttamente assegnata alla Regione la quota di eventuali ulteriori stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, anche conseguenti ad assegnazioni dell'Unione europea, relativi alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per la parte riferibile al territorio regionale.
3. Le risorse assegnate ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e delle autonomie

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 2:
- L'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, dispone che «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza
Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti
anche eventuali quote minime relative alle diverse
finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle
relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal
presente decreto legislativo». Al riguardo il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000
recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane,
finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire
alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di
incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41
e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» risulta
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000, n.
149.