IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196/2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato; Visto l'art. 44-ter, comma 3, della predetta legge n. 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze «... sono ... definite le modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.»; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in base al quale: la soppressione delle contabilita' speciali di cui all'allegato 3 - lista B avviene a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile, avuto riguardo alla verifica degli interventi gia' in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilita' residue alla data del decreto medesimo, alla provenienza originaria delle risorse, nonche' a contenziosi eventualmente pendenti (comma 2); con uno o piu' successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e' individuata la data entro la quale e' operata la soppressione delle contabilita' speciali e indicata la destinazione delle eventuali disponibilita' residue (comma 2); la soppressione delle contabilita' speciali in questione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», con il quale sono individuate le contabilita' speciali di cui alla lista B dell'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in via definitiva, con indicazione della data di chiusura e della destinazione delle risorse residue; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Tenuto conto che la soppressione delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1 Contabilita' speciali di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017
1. Le gestioni operanti sulle contabilita' speciali, di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto, sono soppresse alla data del 31 maggio 2020. La chiusura delle contabilita' speciali interessate e' disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Le somme eventualmente giacenti sulle contabilita' speciali soppresse sono versate secondo le destinazioni riportate nell'allegato 1 al presente decreto. 3. I titolari delle gestioni soppresse rendono il conto amministrativo della loro gestione al 31 maggio 2020, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2020
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta |