Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2021 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 26 novembre 2020
Approvazione della convenzione di cui al comma 9-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. (Delibera n. 67/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;
Visto il regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico;
Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed, in particolare, l'art. 1 recante «Attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica» il quale dispone che «Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a: a) definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.a.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonche' della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.a. sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 recante «Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese»;
Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il quale prevede che «SACE S.p.a. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.»;
Visti i commi 9-bis e 9-ter del predetto art. 6, che disciplinano l'assunzione da parte di SACE S.p.a. degli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato in conformita' con la normativa dell'Unione europea, di cui al comma 9;
Visto il comma 9-quater dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevede l'istituzione, a decorrere dal 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del medesimo art. 6;
Visto, in particolare, il comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a. determinino con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti, la disciplina delle garanzie concesse ai sensi dei commi 9-bis e 9-ter del medesimo articolo nonche' delle modalita' di gestione da parte di SACE S.p.a. del fondo cui al comma 9-quater e delle modalita' di trasferimento al MEF dei premi riscossi da SACE S.p.a. per conto di questo;
Considerato lo schema di convenzione elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a. in ottemperanza a quanto previsto dal comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, trasmesso, previa l'intesa raggiunta tra le due amministrazioni;
Considerata l'intesa raggiunta tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la quale hanno richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato della proposta concernente l'approvazione della convenzione redatta ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale della programmazione economica»;
Vista la nota prot. DIPE n. 0006516-P del 26 novembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. E' approvata la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a. redatta ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9-quinquies dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
con funzioni di Presidente
Patuanelli
Il segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1656