Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 2020
Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalita' di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con il

SEGRETARIO GENERALE
del Ministero della salute

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la dematerializzazione delle ricette mediche, tramite il Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali o provinciali (SAR);
Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede, in particolare:
al comma 1, la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e di specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011;
al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e province autonome, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni e province autonome del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni e province autonome diverse da quelle di residenza;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);
Visto l'art. 87, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni che classifica i medicinali ai fini della fornitura e, in particolare, le lettere a), b), c) e d) punto 1);
Visto l'art. 88, commi 2 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni che identifica i medicinali soggetti a prescrizione medica per i quali e' definita la durata della validita' della prescrizione e consentita la ripetibilita' della vendita;
Visto l'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni che identifica i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
Visto il decreto del Ministero della salute del 7 agosto 2006, concernente «Disposizioni sulla vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» che limita la ripetibilita' della vendita dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a non piu' di tre volte;
Visto l'art. 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni che identifica i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
Visto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38 recante «Attuazione della direttiva n. 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva n. 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro»;
Considerato di prevedere la dematerializzazione delle ricette non a carico del SSN, ai fini della semplificazione per l'assistito, secondo le medesime modalita' di cui al citato decreto 2 novembre 2011;
Visto l'art. 3-bis del citato decreto 2 novembre 2011, il quale prevede che con successivo decreto sono definite le modalita' a regime di comunicazione del promemoria della ricetta elettronica;
Vista l'ordinanza della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020, la quale prevede, tra l'altro, all'art. 1, il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica, attraverso le seguenti modalita' indicate di seguito:
al comma 1, lettera a), trasmissione del promemoria in allegato al messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica;
al comma 1, lettera b) e al comma 3, comunicazione del numero di ricetta elettronica con sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile; in tal caso il medico prescrittore invia all'assistito un messaggio sms contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta, ovvero il numero di ricetta elettronica o l'immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini;
al comma 1, lettera c), comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico;
al comma 5, laddove l'assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, e' inserita nel FSE medesimo;
al comma 6 si prevede che, per l'erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa e' intestata;
Considerato che le disposizioni di cui al citato decreto 2 novembre 2011, nonche' quanto previsto dal presente decreto si applicano a tutte le regioni e alle province autonome;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con i provvedimenti n. 66 del 2 aprile 2020, e n. 218 del 12 novembre 2020, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Decreto 2 novembre 2011», il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2011, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) «ricetta elettronica»: documento provvisto di una numerazione univoca redatto in modalita' informatica da un medico prescrittore e inviato ad un sistema di accoglienza, il quale lo rende disponibile alle strutture di erogazione per la consultazione e, se sussistono le condizioni, per la sua chiusura in modalita' informatica;
c) «NRE»: Numero di ricetta elettronica, che costituisce l'identificativo univoco a livello nazionale di una ricetta elettronica;
d) «NRBE»: Numero della ricetta bianca (non a carico del SSN) ripetibile e non ripetibile elettronico che costituisce l'identificativo univoco al livello nazionale generato dal SAC;
e) «promemoria dematerializzato»: documento in formato non cartaceo prodotto al termine di una prescrizione di ricetta elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti;
f) «www.sistemats.it»: indirizzo portale internet del Sistema tessera sanitaria;
g) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni;
h) «consenso al FSE»: il consenso all'alimentazione del FSE di cui al comma 3-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012;
i) «Ordinanza PC 651/2020»: l'ordinanza della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020.
 
Art. 2

Dematerializzazione ricetta per prescrizioni
di farmaci non a carico del SSN

1. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni di farmaci non a carico del SSN, secondo le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011, riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonche' le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilita' e non ripetibilita' dell'erogazione dei farmaci prescritti.
2. La ricetta elettronica di cui al comma 1 e' individuata univocamente dal Numero di ricetta bianca elettronico (NRBE), assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte del medico prescrittore, secondo le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR.
3. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 1, il medico rilascia all'assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it). Su richiesta dell'assistito, tale promemoria puo' essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011.
4. A fronte dell'utilizzo da parte dell'assistito della ricetta di cui al presente articolo, la farmacia invia i dati della prestazione erogata con le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011. Il SAC, anche tramite SAR, verifica le condizioni di ripetibilita' della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SAC rende disponibili ai medici e alle farmacie anche servizi web.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili alle ASL di competenza i dati di cui al comma 4 e, con forme di pseudonimizzazione, all'AIFA, nonche' al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i medesimi dati, secondo modalita' da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 3

Promemoria della ricetta elettronica. Modalita'
a regime della disponibilita' attraverso altri canali

1. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, lettera a) del decreto 2 novembre 2011, l'assistito puo' accedere al SAC, anche tramite SAR, con Spid o CNS, ad una apposita area del portale www.sistemats.it, al fine di:
a) consultare e scaricare le proprie ricette elettroniche generate dai medici prescrittori e i relativi promemoria dematerializzati;
b) richiedere l'utilizzo del promemoria dematerializzato recante prescrizioni di farmaci, selezionando la farmacia presso la quale spendere il medesimo promemoria;
c) il cittadino qualora non fosse dotato di Spid o CNS, puo' accedere ad un'area libera del portale del Sistema TS inserendo il NRE, il suo codice fiscale e la data di scadenza della tessera sanitaria. In tale contesto il cittadino potra' accedere alla sola ricetta inserita, e svolgere le stesse attivita' di cui alle lettere a) e b).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettere b) e c):
a) il SAC, anche tramite SAR, a fronte della richiesta da parte del cittadino di cui al punto 1, lettera a), invia una notifica alla farmacia prescelta dall'assistito;
b) nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta dell'assistito e provvede alla «presa in carico» e alla successiva erogazione dei farmaci;
c) il SAC provvede a darne immediata notifica all'assistito che provvede al ritiro presso la farmacia.
3. Resta ferma la disponibilita' del promemoria nel FSE.
 
Art. 4

Promemoria della ricetta elettronica. Modalita'
di utilizzo presso le farmacie nella fase emergenziale

1. Fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'assistito che ha ricevuto la ricetta elettronica farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalita' di cui all'art. 1 dell'ordinanza PC n. 651/2020 puo' inoltrare gli estremi della ricetta alla farmacia prescelta.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle modalita' previste all'art. 3 del presente decreto, l'assistito individua la farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa e' intestata, secondo le seguenti modalita':
a) via posta elettronica, inviando in allegato il promemoria, ricevuto dal medico tramite e-mail oppure estratto dal proprio fascicolo sanitario elettronico, ovvero, inviando il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui la ricetta stessa e' intestata;
b) via sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il messaggio ricevuto dal medico di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza PC n. 651/2020;
c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice fiscale a cui e' intestata la ricetta elettronica.
3. Oltre alle modalita' di cui al comma 2, restano ferme le iniziative per le persone piu' fragili tramite i servizi telefonici:
a) del Ministero della salute;
b) di ciascuna regione e provincia autonoma, eventualmente attivate.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la farmacia individuata per l'erogazione del farmaco, imposta la corrispondente ricetta elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC, anche tramite SAR, e provvede alla erogazione dei farmaci dandone informativa all'assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la farmacia provvede a recapitare i farmaci all'indirizzo indicato dall'assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2020

Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta
Il Segretario generale
Ruocco