Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 5 gennaio 2021 |
Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
sentito
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92» e in particolare l'art. 3, comma 5; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro in materia di formazione professionale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante: «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante: «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI)»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64, comma 4-bis, con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina del contratto di apprendistato; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 che adotta il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 recante istituzione e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012; Visto il regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilita' e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunita' per gli adulti, del 19 dicembre 2016; Vista la raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017; Vista la decisione (UE) n. 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (EUROPASS) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE; Vista la raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 23 maggio 2018; Vista l'approvazione della proposta tecnica di linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari da parte del Comitato tecnico nazionale istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in data 22 gennaio 2020; Sentite le parti economiche e sociali nell'incontro del 23 giugno 2020; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, costituita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e dalla Conferenza Stato-citta', nella seduta del 5 novembre 2020, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Sono adottate le linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze (di seguito linee guida), di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono le definizioni riportate nelle linee guida con esso adottate. |
| Allegato A
Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari
(articolo 3, comma 5, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Riferimenti operativi comuni per gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze relative a qualificazioni afferenti al repertorio nazionale referenziate al QNQ, ai sensi del decreto interministeriale 8 gennaio 2018. 2. In coerenza con gli standard minimi di servizio, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema e dei livelli essenziali delle prestazioni, cosi' come articolati nelle linee guida. |
| Allegato A - Schema di Documento di Trasparenza
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Ambito di titolarita' dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e criteri per la portabilita' delle qualificazioni e delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.
1. Gli enti titolati possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra enti pubblici titolari. 2. Le competenze certificabili, debitamente validate o certificate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, possono costituire un credito secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarita' e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 3. Ai fini della portabilita' delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le qualificazioni e le competenze di cui al comma 2, considerate corrispondenti nell'ambito del repertorio nazionale, sono valutate su richiesta della persona, ed eventualmente riconosciute da parte degli enti pubblici titolari, anche diversi da quelli che le hanno certificate o validate, secondo i rispettivi ordinamenti e norme vigenti, anche in termini di crediti. |
| Allegato B - Schema di Documento di Validazione
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4
Monitoraggio e valutazione
1. Il Sistema nazionale di certificazione delle competenze e' oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il supporto tecnico delle agenzie e istituti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi degli articoli da 13 a 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 2. I risultati del monitoraggio e della valutazione, trasmessi dagli enti titolari di cui al comma 1, sono raccolti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche per il tramite di INAPP e ANPAL, e presentati al Comitato tecnico nazionale ai fini della verifica del rispetto degli standard minimi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Gli stessi sono oggetto di comunicazione triennale al Parlamento anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. |
| Allegato C - Schema di Certificato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli enti pubblici titolari, che non dispongano di un quadro regolamentare conforme agli standard minimi di servizio e ai livelli essenziali delle prestazioni del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e ai relativi riferimenti operativi di cui al presente decreto, adottano gli atti di regolamentazione per i propri ambiti di titolarita', entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine e' utile anche ai fini del monitoraggio e valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto. 2. Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facolta' di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame. Pertanto, per gli ambiti di titolarita' relativi a qualificazioni delle professioni regolamentate non si applica il termine temporale di cui al comma 1. 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto e purche' non in contrasto con esso, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015. 4. Gli enti pubblici titolari del Sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono alle finalita' del presente decreto, nell'ambito delle competenze ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle norme vigenti. 5. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti. 6. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la sua attuazione gli enti pubblici titolari provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Roma, 5 gennaio 2021
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo
Il Ministro dell'istruzione Azzolina
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Manfredi
Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri |
| Allegato D - Tabella di sintesi degli standard minimi del sistema nazionale di certificazione delle competenze
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato E - Tabella di sintesi dei livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato F - Classificazione dei settori economico-professionali
Parte di provvedimento in formato grafico |
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