Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del Movimento politico Noi con L'Italia.

Art. 1.

Denominazione

E' costituito sotto forma di associazione il movimento politico denominato NOI CON L'ITALIA, nel prosieguo, in forma abbreviata anche l'Associazione.
 
Art. 2.

Sede

2.1. NOI CON L'ITALIA ha sede in Roma in piazza Augusto Imperatore n. 3.
2.2. Su delibera del Comitato direttivo, NOI CON L'ITALIA puo' costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni, sedi o uffici staccati in Italia ed all'estero.
 
Art. 3.

Scopo e principi fondanti

3.1. NOI CON L'ITALIA ha carattere volontario, e' indipendente e non persegue fini di lucro.
L'Associazione NOI CON L'ITALIA e' un movimento politico, fondato sui principi di democraticita' e partecipazione, in ossequio ai principi cristiani, liberali e riformisti e allo spirito della Costituzione italiana, che ha come scopo il rilancio del paese e il rafforzamento della partecipazione popolare alla vita democratica, nel rispetto del principio di autonomia dei territori.
3.2. NOI CON L'ITALIA promuove la partecipazione dei cittadini organizzando la sua vita associativa e politica secondo modalita' innovative e trasparenti.
3.3. Il simbolo dell'associazione e' descritto nel seguente modo:
«Cerchio di colore blu contenente, nella prima riga, la scritta in carattere IMPACT stampatello maiuscolo di maggiori dimensioni di colore bianco 'NOI' e la scritta, di colore bianco in carattere GARAMOND corsivo di minori dimensioni, 'con'; nella seconda riga la lettera 'l' di colore bianco in carattere GARAMOND corsivo di minori dimensioni, seguita dall'apostrofo nel medesimo carattere e la scritta, in carattere IMPACT stampatello maiuscolo di maggiori dimensioni di colore bianco 'ITALIA'; in basso tre linee orizzontali leggermente concave di colore, la prima in alto verde, quella centrale bianco, quella in basso rosso, leggermente sfumate sul lato sinistro del cerchio; il tutto e' racchiuso in un segno di circonferenza».
Il simbolo puo' essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto.
L'associazione oltre che per l'utilizzo diretto in competizioni elettorali di ogni livello, puo' autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazioni di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche NOI CON L'ITALIA o da questa promossi.
3.4. L'attivita' e l'organizzazione di NOI CON L'ITALIA sono regolati dal presente Statuto.
3.5. Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del Comitato Direttivo, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, NOI CON L'ITALIA puo' partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.
3.6. NOI CON L'ITALIA puo', peraltro, promuovere o partecipare ad attivita' di natura commerciale, purche' di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
3.7. NOI CON L'ITALIA riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna, soprattutto in merito alla gestione economico-finanziaria, e garantisce il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.
In merito alla trasparenza nella gestione economico finanziaria, ogni anno il Tesoriere redige una relazione che dev'essere approvata dal Comitato direttivo e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro dieci giorni dalla sua approvazione.
Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati, in piena conformita' a quanto previsto dal regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 per quanto vigente; a tal fine l'elenco associati e' consultabile presso la sede legale di NOI CON L'ITALIA a chi ne faccia specifica richiesta (come per esempio dirigenti territoriali, eletti, ed eventualmente candidati a cariche istituzionali).
In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico dell'associato potra' essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata, all'atto dell'adesione.
 
Art. 4.

Durata

La durata di NOI CON L'ITALIA e' illimitata. L'associazione potra' essere sciolta con delibera del Comitato direttivo in conformita' al presente statuto.
 
Art. 5.

Categorie di associati e modalita' di ammissione

5.1. Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:
a) i Fondatori: sono i soggetti indicati come tali nell'atto costitutivo o successivamente qualificati come tali con delibera dei fondatori, e costituiscono il primo Comitato direttivo;
b) gli Associati ordinari: sono tutti coloro che si iscrivono a NOI CON L'ITALIA, aderendo per iscritto al Programma di NOI CON L'ITALIA e alle disposizioni del presente Statuto, in conformita' con lo Statuto stesso e con i regolamenti emanati dal Comitato direttivo per disciplinare nel dettaglio il funzionamento dell'Associazione.
5.2. L'eventuale delibera del Comitato direttivo di rigetto dell'ammissione ad associato puo' essere impugnata dall'interessato di fronte al Collegio dei probiviri, che decide nella prima riunione successiva.
5.3. La qualifica di associato non e' trasmissibile.
 
Art. 6.

Iscrizione a NOI CON L'ITALIA

6.1. L'iscrizione a NOI CON L'ITALIA e' su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e viene rinnovata di anno in anno, su richiesta dell'interessato da inviarsi al Comitato direttivo.
6.2. Possono iscriversi a NOI CON L'ITALIA tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. La relativa richiesta deve essere inoltrata a NOI CON L'ITALIA ed accettata dal Comitato direttivo.
6.3. Possono altresi' aderire e partecipare agli organismi direttivi dell'Associazione, previo consenso del Comitato direttivo, associazioni, movimenti politici nazionali e regionali o a carattere locale (liste civiche) - o rappresentanti degli stessi - anche in forma federativa, secondo modalita' che saranno stabilite dal Comitato direttivo.
6.4. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione, come e se determinata dal Comitato direttivo.
 
Art. 7.

Diritti e doveri degli associati

7.1. L'appartenenza a NOI CON L'ITALIA ha carattere libero e volontario, e impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente competenti.
7.2. Tutti gli associati hanno diritto di:
1. partecipare alla vita politica interna dell'Associazione in tutti i suoi organi, con diritto di elettorato attivo e passivo, direttamente, ovvero tramite soggetti delegati che costituiscano espressione degli associati, nominati secondo modalita' e criteri stabiliti nel rispetto dei principi di rappresentativita' e democraticita'; nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti di partecipazione e tutela delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni e' improntata al principio proporzionale;
2. accedere ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
3. partecipare, con le modalita' e secondo le regole previste dal presente Statuto, alla scelta degli organismi dirigenti e dei rappresentanti di NOI CON L'ITALIA;
4. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti di NOI CON L'ITALIA;
5. esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.
7.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:
1. contribuire al raggiungimento dello scopo dell'Associazione nei limiti delle proprie possibilita';
2. astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
3. attenersi ad ogni altro obbligo previsto dallo Statuto, dai regolamenti e dalla legge in generale;
4. pagare, se prevista, la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata individualmente da ciascun associato, essendo escluse le iscrizioni collettive.
 
Art. 8.

Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
1. per dimissioni volontarie;
2. per delibera di esclusione da parte del Collegio dei probiviri, sentito il Comitato direttivo;
3. per morte.
8.2. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di NOI CON L'ITALIA perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.
 
Art. 9.

Sanzioni

9.1. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, o comunque tenessero comportamenti o compissero atti contrari alle disposizioni statutarie, sono passibili delle seguenti sanzioni:
1. censura, comunicata per iscritto e motivata;
2. sospensione dal diritto a partecipare all'attivita' degli organi dell'Associazione, per un periodo stabilito;
3. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo all'interno dell'Associazione per un periodo stabilito;
4. decadenza dalle cariche associative;
5. espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.
9.2. Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Comitato dei probiviri regionale e comunicate per iscritto.
In caso di sanzioni, le stesse vengono deliberate a conclusione del procedimento disciplinare. Dell'avvio del procedimento viene informato per iscritto, tramite pec o lettera raccomandata, l'associato che puo' difendersi, prima della pronuncia, in primo grado di fronte al Comitato probiviri regionale, presente in ciascun coordinamento regionale e distinto nella sua composizione rispetto a quello nazionale.
Il diritto di difesa e contraddittorio e' assicurato con la preventiva contestazione dell'addebito recante l'indicazione della condotta che si qualifica come sanzionabile e delle disposizioni ritenute violate; con il diritto di accesso a tutti gli atti del provvedimento; e con la possibilita' dell'associato di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un soggetto qualificato, da lui individuato.
In caso di sanzione da parte dei Probiviri regionali, l'associato puo' ricorrere in secondo grado, entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione della sanzione, dinanzi ai Probiviri nazionali.
 
Art. 10.

Organi Nazionali

10.1. Sono organi Nazionali dell'Associazione:
Il Congresso Nazionale;
Il Consiglio Nazionale;
Il Comitato Direttivo;
Il Presidente ed uno o piu' vice presidenti;
Il Coordinatore politico;
Il Responsabile finanziario;
Il Comitato dei probiviri nazionale e Comitati dei probiviri regionali;
Il Collegio dei revisori.
 
Art. 11.

Il Congresso Nazionale

11.1. Il Congresso Nazionale e' convocato dal Comitato direttivo ogni quattro anni.
11.2. Il Congresso Nazionale procede alla elezione del Consiglio Nazionale.
11.3. Il Congresso Nazionale determina la linea politica dell'Associazione che sara' attuata e gestita dagli organi competenti.
11.4. Le convocazioni sono effettuate attraverso tutti gli strumenti atti a garantire la piu' ampia partecipazione e rappresentativita' territoriale degli associati (comunicazioni per posta elettronica, contatti telefonici e pubblicazione sul sito internet dell'Associazione).
 
Art. 12.

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale e' eletto dal Congresso Nazionale ogni quattro anni, e' composto da un numero minimo di novanta e massimo di centoventi membri elettivi, tenendo conto della rappresentanza territoriale.
Partecipano di diritto, con capacita' di voto, il Presidente Nazionale, il Coordinatore politico, i membri del Comitato Direttivo, i parlamentari nazionali ed europei, i coordinatori regionali dell'Associazione, i capigruppo e capi delegazione nei consigli e nelle Giunte regionali, i Presidenti di regione ed i Sindaci dei comuni capoluogo, in quanto iscritti all'associazione.
Il Consiglio Nazionale elegge il Comitato Direttivo con il quale concorre ad attuare l'indirizzo politico deciso dal Congresso Nazionale.
 
Art. 13.

Il Comitato Direttivo

13.1. Il Comitato Direttivo e' organo di supervisione politica e di raccordo con l'organizzazione territoriale su base nazionale. Ha responsabilita' di gestione, organizzazione e di indirizzo politico.
13.2. Il Comitato Direttivo e' costituito da un numero di membri da un minimo di quattro a un massimo di venti, e resta in carica quattro anni.
13.3. Il Comitato Direttivo nomina, tra gli altri, il Presidente, uno o piu' vice Presidenti, il Coordinatore politico, il Portavoce, il Responsabile finanziario e il Comitato dei probiviri.
13.4. Uno o piu' membri del Comitato Direttivo potranno essere sostituiti dal Consiglio Nazionale, prima della scadenza, con il voto favorevole della maggioranza degli altri componenti. Nel caso in cui uno o piu' componenti del Comitato Direttivo cessino dalla carica prima del termine del mandato per qualsiasi motivo, i sostituti sono eletti dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice dei presenti. Fino al primo congresso di NOI CON L'ITALIA tale prerogativa e' esercitata dai Fondatori con il voto favorevole dei due terzi di essi.
13.5. Il Comitato Direttivo e' investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi di NOI CON L'ITALIA e per la sua amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria.
Il Comitato Direttivo ha facolta' di modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del movimento politico, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Consiglio Nazionale.
In particolare il Comitato Direttivo:
a) approva e ratifica la nomina dei responsabili/coordinatori regionali, su proposta del Presidente; i responsabili regionali a loro volta nominano i responsabili/coordinatori provinciali e cittadini, sentito il Comitato Direttivo (possono altresi' essere previste assemblee locali per la individuazione dei responsabili locali);
b) approva il programma;
c) approva i regolamenti;
d) approva le candidature da includere nelle liste elettorali, sentiti i responsabili/coordinatori regionali. Al processo di formazione delle candidature concorrono tutti gli associati, i quali forniscono ai responsabili locali ogni informazione utile alla individuazione delle candidature. In sede di approvazione delle liste di candidati, il Comitato Direttivo si impegna a garantire il rispetto della parita' di genere; fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da NOI CON L'ITALIA in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.
NOI CON L'ITALIA si impegna a garantire il rispetto del pluralismo e delle eventuali incompatibilita'. In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, NOI CON L'ITALIA persegue l'obiettivo della parita' tra i sessi anche negli organismi collegiali, in cui nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo dei suoi componenti;
e) nomina i componenti del Collegio dei revisori e conferisce l'incarico alla societa' di revisione;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto di esercizio, e stato patrimoniale e ne assume la responsabilita' anche ai fini dell'art. 5, legge n. 96/2012;
g) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalita' e le responsabilita' di esecuzione;
h) decide sugli investimenti patrimoniali;
i) stabilisce l'importo del contributo annuale dovuto dagli associati;
l) delibera sull'ammissione degli associati e degli aderenti;
m) adotta, su proposta del Responsabile finanziario, ogni decisione relativa all'eventuale personale dipendente, determinandone la retribuzione;
n) approva gli eventuali regolamenti interni, per il corretto funzionamento dell'Associazione;
o) approva il conferimento e la revoca di procure;
p) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.
 
Art. 14.

Convocazioni e deliberazioni del Comitato Direttivo

14.1. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, nonche' ogniqualvolta sia cosi' deciso dal Presidente o nel caso di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri, entro il termine da questi indicato.
14.2. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, o, in caso di omissione, dal membro piu' anziano, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo ivi compresa la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione, almeno quattro giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno.
14.3. In caso d'urgenza i termini di cui al precedente art. 14.2 possono essere ridotti a un giorno.
14.4. Il Comitato Direttivo, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, puo' anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, potendo assumere le relative determinazioni.
14.5. Il Comitato Direttivo e' presieduto dal Presidente o in assenza dal Vicepresidente o, in presenza di piu' Vicepresidenti, dal piu' anziano di eta'.
14.6. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza effettiva della meta' piu' uno dei membri che lo compongono. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.
14.7. In caso di votazione che consegua parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
14.8. All'inizio di ogni riunione del Comitato Direttivo, il Presidente nomina un segretario che puo' anche non essere un membro del Comitato Direttivo. Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con le modalita' all'uopo stabilite dal Presidente, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di partecipare e conferire in tempo reale e siano stati identificati dal Presidente e dal segretario.
 
Art. 15.

Il Presidente e Vicepresidente/i

15.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione e resta in carica quattro anni.
15.2. In sede di prima nomina, il Presidente e' scelto dai Fondatori all'atto della costituzione e resta in carica quattro anni.
15.3. Se il Presidente cessa dalla carica prima del termine del suo mandato per qualsiasi motivo, il Comitato Direttivo indica il nuovo Presidente fino alla convocazione del Congresso Nazionale. Nelle more, opera il Comitato Direttivo per l'ordinaria amministrazione, diretto dal Vice Presidente.
15.4. Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio.
15.5. Spetta al Presidente:
1. convocare e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo, salvo quanto previsto all'art. 14.2;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
3. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Comitato Direttivo;
4. sviluppare ogni attivita' diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
5. assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo entro il termine improrogabile di sette giorni.
15.6. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti, se nominati, restano in carica quattro anni, svolgono le funzioni del Presidente, quando questo sia, per qualsiasi motivo, nell'impossibilita' di esercitare le sue funzioni.
 
Art. 16.

Il Coordinatore Politico

16.1. Il Coordinatore Politico viene nominato dal Comitato Direttivo, ha la responsabilita' di coordinare l'esecuzione dell'indirizzo politico di NOI CON L'ITALIA secondo le linee guida dettate dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo. Coordina le articolazioni locali di NOI CON L'ITALIA e funge da punto di raccordo dei gruppi parlamentari, dei singoli parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni locali. Organizza e coordina l'attivita' ordinaria del partito, sia a livello nazionale che locale.
16.2. Il Coordinatore Politico resta in carica quattro anni e puo' essere revocato dal Comitato Direttivo, con voto adottato a maggioranza dei componenti.
 
Art. 17.

Il Responsabile Finanziario (Tesoriere)

17.1. Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo; rimane in carica per due anni e comunque sino a che non sia stato nominato un nuovo Tesoriere; puo' essere riconfermato.
Qualora volesse recedere dall'incarico, il Tesoriere deve darne comunicazione scritta al Presidente.
Il Comitato Direttivo puo' revocare per gravi motivi l'incarico del Tesoriere, sentiti gli altri organi, con voto adottato a maggioranza dei presenti.
17.2. Il Tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario ed ha responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva.
Egli e' responsabile dell'organizzazione e della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del partito in conformita' alle leggi vigenti.
Egli ha la rappresentanza con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto del partito, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In via esemplificativa, il Tesoriere ha competenza nelle seguenti attivita' e azioni: la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Inoltre, egli gestisce ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti e movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Egli puo' avvalersi di consulenti esterni.
Il Tesoriere predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al Comitato Direttivo per la sua approvazione, previa verifica dei preposti organi di controllo. Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, i documenti suddetti sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta al Comitato Direttivo.
 
Art. 18.
Il Comitato dei probiviri nazionale e i Comitati dei probiviri
regionali

18.1. Il Comitato dei probiviri nazionale resta in carica tre anni, e' composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento e che non fanno parte di alcun Comitato probiviri regionale. La nomina e la revoca del Comitato dei probiviri nazionale sono determinate dal Comitato Direttivo.
Il Comitato dei probiviri nazionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, vigila sulla correttezza dell'operato degli organi di NOI CON L'ITALIA e degli associati e in particolare:
1. elegge il proprio Presidente, fatta eccezione per la nomina in sede di costituzione che sara' effettuata dal Comitato Direttivo;
2. vigila sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
3. verifica la rispondenza al presente Statuto di tutte le delibere adottate ai sensi dello stesso, incluse le delibere di introduzione o modifica di regolamenti;
4. segnala eventuali condotte contrarie al presente Statuto e/o ai regolamenti;
5. svolge la sua attivita' nell'ambito dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 9.
18.2. Il Comitato dei probiviri regionale si costituisce in ciascun coordinamento regionale, dura in carica tre anni, ha una composizione distinta rispetto a quella di altre regioni e a quella del Comitato dei probiviri nazionale; e' composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento ed elegge al suo interno il Presidente. La nomina e la revoca del Comitato dei probiviri regionale sono determinate dal coordinamento regionale. Il Comitato dei probiviri regionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Svolge la sua attivita' ai sensi dell'art. 9.
 
Art. 19.

Il Collegio dei revisori - Organi di vigilanza e controllo
Vigilanza.
19.1. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti selezionati fra professionisti con comprovata esperienza, anche esterni al partito, per almeno tre quinti iscritti al registro dei revisori legali.
Il Collegio dei revisori e' nominato dai Fondatori in sede di costituzione oppure dal Comitato Direttivo in sede della sua prima riunione, indicandone altresi' il Presidente e i compensi.
La durata dell'incarico e' stabilita' in tre esercizi; l'incarico puo' essere riconfermato ai singoli membri fino ad un massimo di due volte.
19.2. Il Collegio dei revisori svolge le attivita' di vigilanza previste dalle leggi.
In particolare esso:
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione nonche' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal partito;
identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformita' al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile al partito, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilita' di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;
compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del partito, l'efficienza e l'efficacia dei processi di lavoro, l'affidabilita' dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;
opera secondo i principi di indipendenza e obiettivita', conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.
Il Collegio dei revisori redige una relazione annuale sull'attivita' di controllo svolta nell'esercizio da allegare al Rendiconto annuale in fase di approvazione. Controllo contabile.
19.3. Il partito si avvale di una societa' di revisione legale, indicata dal Comitato Direttivo, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del partito tramite una relazione.
La relazione sul rendiconto di esercizio annuale deve essere depositata almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto, presso la sede del partito.
I componenti della societa' di revisione hanno diritto di richiedere e ottenere dal partito tutte le informazioni e documenti utili all'esercizio delle loro funzioni, possono inoltre compiere accertamenti e controlli su atti e documenti.
 
Art. 20.

I Coordinamenti Territoriali

I Coordinamenti Territoriali sono articolati su base regionale, provinciale, di citta' metropolitana e comunale. Il numero e la definizione dei Coordinamenti Territoriali sono stabiliti dal Comitato Direttivo.
I Coordinamenti Territoriali, nei rispettivi ambiti di competenza, attuano le indicazioni degli organi nazionali, svolgono attivita' di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione, hanno funzione di supporto, coordinamento e controllo delle attivita' svolte sul proprio territorio e di coinvolgimento degli associati e dei simpatizzanti, svolgono funzioni di raccordo con gli amministratori locali.
Il Presidente, in raccordo con il Comitato Direttivo, nomina i Coordinatori Territoriali che restano in carica quattro anni, fino alla celebrazione dei congressi locali.
I Coordinatori regionali partecipano di diritto al Consiglio Nazionale.
Il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Direttivo, puo' disporre la revoca o il commissariamento dei Coordinatori Territoriali qualora ne ravveda la necessita', in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di impossibilita' di funzionamento, nonche' in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto.
I Coordinamenti Territoriali sono dotati di autonomia patrimoniale e gestionale nel proprio ambito di competenza, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, da finanziamenti erogati dal livello nazionale, nonche' da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente in materia, ed operano con propri organi.
In riferimento alla ripartizione delle risorse, ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita' degli organi nazionali e locali ed e' ripartita come segue: sede nazionale 60% (sessanta per cento), organi locali 40% (quaranta per cento).
 
Art. 21.

Fondo comune

21.1. Il Fondo comune di NOI CON L'ITALIA e' costituito:
a) dal contributo corrisposto dagli iscritti;
b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge da NOI CON L'ITALIA.
21.2. Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento e l'attivita' politica di NOI CON L'ITALIA in ogni sua forma.
21.3. Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di NOI CON L'ITALIA e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di alcuna quota a valere sul fondo medesimo.
21.4. In ogni caso non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l'attivita' politica, che puo' essere deliberato dall'Assemblea.
 
Art. 22.

Esercizio sociale e rendiconto

22.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
22.2. Il rendiconto d'esercizio, una volta predisposto dal Tesoriere, viene sottoposto agli organi di controllo almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Comitato Direttivo che deve approvarlo.
Gli organi di controllo depositano le proprie relazioni annuale, che vengono allegate al rendiconto, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
L'approvazione del rendiconto d'esercizio da parte dell'Assemblea avviene entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 
Art. 23.

Scioglimento e liquidazione

L'eventuale scioglimento del partito e' deliberato dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti lo stesso, aventi diritto al voto.
Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, il Comitato nomina uno o piu' liquidatori determinandone i relativi poteri.
 
Art. 24.

Controversie

Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto, sara' rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudichera' in via rituale secondo diritto in conformita' agli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile. I tre arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che designera' il Presidente del collegio arbitrale. Nel caso di arbitrato con pluralita' di parti, gli arbitri saranno ugualmente nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, che designera' il Presidente del collegio. L'arbitrato si svolgera' in lingua italiana.
 
Art. 25.

Rinvio

Per tutto quanto non e' previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
F.to Maurizio Enzo Lupi.
F.to Clarissa Fonda notaio (impronta del sigillo).

Parte di provvedimento in formato grafico