Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 24 novembre 2020
Bando per l'insegnamento delle discipline di specializzazione della Scuola archeologica italiana in Atene nel triennio 2021-2023.


IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 118, e successive modificazioni, recante «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene», e, in particolare, l'art. 12, comma 3;
Visto l'art. 7 dello statuto della scuola di specializzazione in archeologia e corsi di perfezionamento della Scuola archeologica italiana di Atene, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, concernente gli insegnamenti previsti;
Considerato che dalla data del 1° gennaio 2021 saranno vacanti le seguenti discipline:
1. Archeologia e antichita' egee
2. Archeologia e storia dell'arte greca
3. Archeologia e storia dell'arte romana
4. Archeologia e storia dell'arte tardo antica e proto bizantina
5. Epigrafia e antichita' greche
6. Numismatica greca e romana
7. Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
8. Topografia e urbanistica antica
9. Metodologia della ricerca archeologica
10. Teoria e tecnica del restauro architettonico;
Vista la proposta formulata dal direttore della Scuola archeologica italiana di Atene in data 15 maggio 2020;

Decreta:

Art. 1

1. I professori universitari ordinari di ruolo in servizio almeno fino alla data del 31 dicembre 2023 per l'insegnamento, nel triennio 2021-2023, delle discipline citate in premessa possono presentare domanda, corredata dalla documentazione didattica e scientifica svolta nelle suddette materie d'insegnamento, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda di cui al precedente comma, dovra' essere corredata dall'autorizzazione preventiva del proprio Rettore, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 10 e 12, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Entro i trenta giorni successivi il direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, individua terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono compresi nelle predette terne.
4. La nomina e' disposta dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, e ha durata triennale.

Roma, 24 novembre 2020

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo
Franceschini

Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Manfredi