Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 2020, n. 186 |
Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, il comma 558; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Dato atto della ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia e della preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 30 maggio 2019; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 24 settembre 2020, di approvazione dello Statuto dell'Agenzia «ItaliaMeteo»; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 luglio e del 24 ottobre 2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito «Agenzia», per svolgere in modo unitario, a livello nazionale, i compiti affidati dalla legge, le misure di coordinamento della gestione delle attivita' in materia di meteorologia e climatologia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse finalizzate allo scopo, ovvero la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, anche attraverso la definizione da parte dell'Agenzia di standard di qualita' uniformi ottimali per le reti osservative.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario. «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riportano i commi da 549 a 561 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario: «549. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitivita' italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato e' composto da tredici esperti del settore, di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 550. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 549 e' individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. 551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilita' operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, e' istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti: a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione; b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra; c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e informazioni; d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici; e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria; f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia; g) promozione di attivita' di partenariato con soggetti privati. 552. ItaliaMeteo svolge le attivita' di cui al comma 551 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' definite con le convenzioni di cui al comma 558. 553. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 552 e' determinata nel limite massimo di 52 unita' complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 557. 554. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si provvede: a) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente. L'Agenzia si avvale altresi', nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unita' di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 555. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali. 556. Nei limiti delle disponibilita' del proprio organico, ItaliaMeteo puo' avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 557. Lo statuto di ItaliaMeteo e' predisposto dal Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo e' sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresi', i compiti di vigilanza che, per specifiche attivita', il Comitato puo' delegare ad una o piu' amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalita' di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze. 558. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attivita' di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitivita' e l'efficienza del sistema meteorologico. 559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 560. All'art. 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: "dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo," sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo art. 3-bis e l'art. 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 561. Le disposizioni di cui ai commi da 551 a 560 si applicano fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.». - Si riporta il testo egli gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un Ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri Ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17: «Art. 13 (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile) (articoli 1-bis, comma 3, e 11, legge n. 225/1992). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita' naturali.».
Note all'art. 1: - Il testo dei commi da 549 a 561 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Allegato 1
(articolo 2, comma 2)
ELENCO ENTI METEO
Ministero della Difesa e Forze Armate; Presidenza del Consiglio dei ministri; Consiglio Nazionale delle Ricerche; ISPRA, Roma; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); Regione Piemonte; ARPA Regione Piemonte; Regione Puglia; ARPA Regione Liguria (ARPAL); Regione Molise; ARPA Regione Sardegna - (ARPAS); Regione Toscana; Consorzio LAMMA Regione Toscana; ARPA Regione Emilia-Romagna (ARPAE); Regione Umbria; Regione Basilicata Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA - Ente subregionale) - Regione Basilicata; Regione Sicilia; ARPA Regione Calabria (ARPACAL); ARPA - Regione Friuli-Venezia Giulia (ARPA FVG); Provincia Autonoma Trento (PAT); Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAB); ARPA Regione Veneto (ARPAV); Regione Abruzzo; Universita' degli studi dell'Aquila - CETEMPS (a supporto Regione Abruzzo); Regione Campania; Regione Marche; ASSAM - Regione Marche 13; Regione Autonoma Valle d'Aosta; Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio; Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione Lazio; ARPA Regione Lombardia; Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce); Fondazione CIMA. |
| Art. 2
Coordinamento dell'attivita' di meteorologia e climatologia
1. L'Agenzia coordina le attivita' in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorita' statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. 2. L'Agenzia, per le attivita' di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitivita' italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario, definendo anche le modalita' di finanziamento, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonche' con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attivita' operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. Tali enti, di seguito «enti meteo», sono individuati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 1 al presente regolamento. 3. Ulteriori enti meteo rispetto a quelli di cui all'Allegato 1 possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito «Comitato di indirizzo», con provvedimento del direttore. Gli enti meteo cosi' individuati dall'Agenzia devono possedere i requisiti previsti dal comma 2, con particolare riferimento allo svolgimento dell'attivita' di interesse pubblico di erogazione di prodotti o servizi di climatologia e meteorologia, senza fine di lucro. 4. Nell'ambito delle attivita' di coordinamento di cui all'articolo 14 l'Agenzia: a) svolge in maniera unitaria i compiti di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, cosi' assolvendo alle funzioni di Servizio meteorologico nazionale previste dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), al fine di aumentare la competitivita' e l'efficienza del sistema meteorologico; b) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualita', di frequenza, di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale; c) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF) e dalle organizzazioni e programmi internazionali di telerilevamento attraverso satelliti meteorologici (EUMETSAT, ESA, Copernicus); d) ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie; e) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2, le modalita' di trasmissione e di scambio dei dati, nonche' l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo l'art. 17 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, 1: «Art. 17 (Sistemi di allertamento) (articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992). - 1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile e' articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalita' stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attivita' utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali gia' disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonche' i Centri di competenza di cui all'art. 21; b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonche' i Centri di competenza di cui all'art. 21. 2-bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee-bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 3. Le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare: (33) a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'art. 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuita' nello svolgimento delle diverse fasi di attivita'. 4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'efficiente supporto dell'attivita' delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attivita' radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalita' di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attivita' di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.». - Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.». - La legge 28 giugno 2016, n. 132 «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2016, n. 166. - Per il comma 551 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Rapporti con le Forze armate
1. Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilita', trasmettendoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche condivise, senza soluzione di continuita', in modo sicuro e tempestivo. Per gli aspetti riguardanti le attivita' di coordinamento degli enti meteo, l'Agenzia stipula con le Forze armate apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, non oltre il termine di 12 mesi dalla nomina del direttore dell'Agenzia. |
| Art. 4
Titolarita' dei prodotti meteo-climatici
1. L'Agenzia e' titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche. 2. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nel diffondere a livello locale le previsioni, riportano l'emblema dell'Agenzia, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite da questa al fine di consentire una completa informazione al pubblico. L'Agenzia, a questo riguardo, adotta appositi atti per definire la propria strategia di divulgazione e comunicazione. |
| Art. 5
Attivita' di ricognizione
1. In relazione all'esito dell'attivita' di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia, con l'accordo degli enti e previa opzione del personale interessato, se gia' dipendente pubblico, procede a far trasferire le suddette risorse ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 14, per regolare le attivita' di collaborazione. 2. La ricognizione di cui al comma 1 e' aggiornata, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo.
Note all'art. 5: - Per il comma 558 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 6
Criteri organizzativi
1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri: a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi; b) semplificazione e flessibilita' organizzative; c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalita' tecniche e alle specificita' proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti; d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione amministrativa; e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione, ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190; f) flessibilita' e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali; g) sviluppo e garanzia della disponibilita' di sistemi informativi. 2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 6: - La legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. |
| Art. 7
Il Comitato tecnico-scientifico
1. Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive. 2. Il comitato tecnico-scientifico e' composto da sei esperti designati dal Comitato di indirizzo, scelti tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici. 3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia, per il quale si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato. 4. Il direttore e' responsabile della realizzazione del sito internet istituzionale dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. |
| Art. 8
Organismo indipendente di valutazione
1. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'universita' e della ricerca. |
| Art. 9
Comitato dei garanti
1. L'Agenzia si avvale di un proprio comitato dei garanti, o, in alternativa, di comitati gia' istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo. |
| Art. 10
Struttura organizzativa
1. L'Agenzia si articola in quattro aree, ognuna corrispondente a una struttura di livello dirigenziale non generale cosi' individuate: a) attivita' operative; b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'articolo 17, comma 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; c) ricerca e sviluppo; d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unita' non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative. 3. L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' incardinato nell'area competente per il personale.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento ordinario. - Si riporta l'art. 55-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita' e responsabilita'.». |
| Art. 11
Personale
1. La dotazione organica dell'Agenzia e' determinata nel limite massimo di cinquantadue unita' complessive, di cui quattro dirigenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilita' d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, e' competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonche' per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo. 3. L'Agenzia si avvale altresi', nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unita' di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Note all'art. 11: - Il comma 553 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane) (Art. 7 del decreto legislativo decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all' art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». |
| Art. 12
Sistemi di reclutamento
1. Il reclutamento del personale e' effettuato in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato di indirizzo, nel rispetto delle facolta' assunzionali previste dalla legge.
Note all'art. 12: - Si riporta l'art. 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) (art. 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'art. 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 4-bis. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.». |
| Art. 13
Incarichi dirigenziali
1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore dell'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare, nei limiti della dotazione organica. |
| Art. 14
Convenzioni
1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema a carattere volontario con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le modalita', anche di finanziamento, per la produzione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneita' e la qualita' dei prodotti, la partecipazione ad aree di attivita', progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica. 2. Con apposito provvedimento, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato di indirizzo, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attivita' oggetto delle convenzioni di sistema tra l'Agenzia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilita' e la condivisione delle informazioni e delle scelte operative, in un'ottica di complementarieta'. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori e i rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono prevedere anche l'istituzione di specifiche Commissioni permanenti, la cui partecipazione avviene a titolo gratuito, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a: a) realizzazione di prodotti e servizi; b) comunicazione e diffusione di prodotti e servizi; c) ricerca e sviluppo; d) partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali; e) formazione e aggiornamento continuo del personale; f) fornitura di servizi di supporto. 3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualita' di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico. 4. L'Agenzia puo' inoltre sviluppare servizi, collaborazioni e progetti in partenariato con soggetti pubblici e privati, purche' non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilita' istituzionali. 5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello per le convenzioni di cui al comma 1.
Note all'art. 14: - Il comma 558 dell'articolo della legge 27 dicembre 2005 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 15
Norma di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. |
| Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia assicurano la continuita' delle attivita' svolte nell'ambito delle rispettive competenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Manfredi, Ministro dell'universita' e della ricerca
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2408
Note all'art. 16: - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, Supplemento ordinario. |
|
|
|