Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 22 dicembre 2020
Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 21659).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Vista la propria delibera n. 21211 del 20 dicembre 2019 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2020;
Attesa la necessita' di determinare, per l'esercizio 2021, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2021, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2021, le modalita' ed i termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;
Tenuto conto del perdurare della situazione di straordinaria necessita' venutasi a creare a seguito dell'attuale emergenza sanitaria internazionale e allo scopo di contenere la pressione contributiva;
Considerato l'intero utilizzo delle disponibilita' accantonate sul Fondo per la stabilizzazione delle entrate contributive e dell'importo dell'Avanzo di amministrazione disponibile nell'esercizio 2020 per assicurare l'integrale copertura della spesa prevista per l'esercizio 2021;
Ritenuto di confermare la vigenza delle contribuzioni determinate con propria delibera n. 21211 del 20 dicembre 2019;

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2021, un contributo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.
 
Art. 2

Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.
 
Art. 3

Determinazione della contribuzione

1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati e' indicata nella tabella di seguito riportata:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Ai fini del computo del contributo:
i) per le offerte di cui al punto m3), lettera d), per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico retail che agli investitori istituzionali. Il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta del prodotto finanziario ed al quantitativo effettivamente collocato;
ii) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in piu' periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta del prodotto finanziario ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta;
iii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto m3), lettera e), per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998;
iv) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto m3), lettera e), il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;
v) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.
Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera m) e' la societa' emittente gli strumenti finanziari a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il supplemento, la quale puo' rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita.
A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: i) fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; ii) offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera j) (EMITTENTI) e' computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2021, come segue:
3/1 per gli emittenti di cui alle lettere j1) e j3):
a) l'importo del contributo per le azioni e' pari ad una quota fissa di euro 21.710,00 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono piu' categorie di azioni), piu' euro 203,23 ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' euro 163,39 ogni euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di societa' ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sara' tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail «contributi@pec.consob.it»;
b) l'importo del contributo per le obbligazioni e' pari ad una quota fissa di euro 21.710,00 per ogni emissione quotata;
c) l'importo del contributo per i warrant e' pari ad una quota fissa di euro 21.710,00 per ogni emissione quotata;
d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) e' pari ad una quota fissa di euro 2.990,00 per ogni strumento quotato;
e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa di euro 3.136,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.
La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad euro 675.000,00.
3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera j2):
a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant e' pari ad una quota fissa di euro 21.710,00 per ogni categoria quotata;
b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities (Etc) e per gli exchange traded notes (Etn) e' pari ad una quota fissa di euro 2.990,00 per ogni categoria di strumento quotato;
c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds (Etf), di exchange traded funds attivi (Etf Attivi) e' pari ad una quota fissa di euro 3.136,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.
La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari ad euro 675.000,00.
 
Art. 4

Modalita' di versamento della contribuzione

1. L'avviso di pagamento e' spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento e' effettuato mediante avviso PagoPA.
2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
3. I soli soggetti esteri effettuano il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento.
4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: «codice causale»_2021_«codice utente»_«codice pagamento».
5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri e' spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterra', tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.
7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera n) devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo:
entro il 15 febbraio 2021, qualora la data di pagamento sia il 15 marzo 2021;
almeno venti giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere b) e c) del successivo comma 8.
Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformita'.
8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera n) deve essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro:
a) il 15 marzo 2021, qualora il bilancio chiuso nel 2020 sia stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2020, negli altri casi;
c) il 30 settembre 2021, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.
 
Art. 5

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.
 
Art. 6

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Presidente: Savona