Gazzetta n. 16 del 21 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 novembre 2020
Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2019/2022 di formazione specifica in medicina generale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19/CE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2014 - Serie generale - n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresi', che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi;
Considerato che, per esigenze di funzionalita' dei corsi e per garantirne la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi da parte dei corsisti, come rappresentato anche dal coordinamento della Commissione salute, si ravvisa la necessita', limitatamente al corso di cui al triennio 2019/2022, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;
Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalita' con quelle del corretto svolgimento delle attivita' didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2019/2022, stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centoventi giorni;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2019/2022, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il termine massimo di centoventi giorni dalla data di inizio del relativo corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei mesi.
Il presente decreto sara' registrato dagli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2401