Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA |
DECRETO 27 ottobre 2020 |
Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020. |
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IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civile totalmente inabili»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali; Vista la legge 31dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare; Visto l'art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento; Visto l'art. 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, registrato presso la Corte dei conti in data 14 gennaio 2020, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021»; Vista la direttiva del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2019 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020 dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro 23.856.763,00; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 62/BIL del 3 aprile 2020 con il quale sono state riassegnate le residuali disponibilita' di competenza al 31 dicembre 2019, pari a euro 44.457.899,00, sul capitolo di spesa 861, per l'esercizio finanziario 2020; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita' e la famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e' stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza; Visto in particolare, l'art. 3, comma 7, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019 con il quale il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto altresi', il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2020, recante «Modifiche all'art. 1, comma 1, lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente: «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, recante «Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico che si e' verificata nel corso della fase piu' acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che continuera' a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonche' le evidenti ripercussioni di natura socioeconomica che colpiscono, principalmente, i soggetti in situazione di particolare fragilita', rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno, nell'immediato, della figura del caregiver familiare, cosi' come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal sopra citato art. 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, per interventi a carattere sperimentale anche tenuto conto della contingente situazione emergenziale; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 ottobre 2020;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018 e 2019 pari complessivamente a euro 44.457.899,00, nonche', per l'anno 2020, pari a euro 23.856.763,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorita': ai caregiver di persone in condizione di disabilita' gravissima, cosi' come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto; ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione; a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. |
| Allegato 1
Tabella 1
Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare Fondi previsti per le annualita' 2018 e 2019 ===================================================================== | |Quota regionale | Somme assegnate alla | | Regioni | di riparto (%) | Regione | +==========================+================+=======================+ |Abruzzo | 2,39 | 1.062.543,79| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Basilicata | 1,08 | 480.145,31| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Calabria | 3,47 | 1.542.689,10| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Campania | 8,46 | 3.761.138,26| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Emilia Romagna | 7,82 | 3.476.607,70| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Friuli Venezia-Giulia | 2,33 | 1.035.869,05| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Lazio | 9,12 | 4.054.560,39| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Liguria | 3,34 | 1.484.893,83| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Lombardia | 15,91 | 7.073.251,73| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Marche | 2,84 | 1.262.604,33| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Molise | 0,66 | 293.422,13| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Piemonte | 8,00 | 3.556.631,92| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Puglia | 6,60 | 2.934.221,33| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Sardegna | 2,86 | 1.271.495,91| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Sicilia | 8,21 | 3.649.993,51| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Toscana | 7,00 | 3.112.052,93| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Umbria | 1,72 | 764.675,86| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | 0,25 | 111.144,75| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Veneto | 7,94 | 3.529.957,18| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Totale | 100 | 44.457.899,00| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |
| Art. 2
Criteri di riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020. 2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi. 3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale. |
| Allegato 2
Tabella 2
Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare Fondi previsti per l'annualita' 2020 ===================================================================== | |Quota regionale | Somme assegnate alla | | Regioni | di riparto (%) | Regione | +==========================+================+=======================+ |Abruzzo | 2,39 | 570.176,64| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Basilicata | 1,08 | 257.653,04| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Calabria | 3,47 | 827.829,68| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Campania | 8,46 | 2.018.282,15| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Emilia Romagna | 7,82 | 1.865.598,87| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Friuli Venezia-Giulia | 2,33 | 555.862,58| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Lazio | 9,12 | 2.175.736,79| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Liguria | 3,34 | 796.815,88| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Lombardia | 15,91 | 3.795.610,99| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Marche | 2,84 | 677.532,07| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Molise | 0,66 | 157.454,64| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Piemonte | 8,00 | 1.908.541,04| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Puglia | 6,60 | 1.574.546,36| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Sardegna | 2,86 | 682.303,42| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Sicilia | 8,21 | 1.958.640,24| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Toscana | 7,00 | 1.669.973,41| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Umbria | 1,72 | 410.336,32| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Valle d'Aosta | 0,25 | 59.641,91| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Veneto | 7,94 | 1.894.226,98| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |Totale | 100 | 23.856.763,00| +--------------------------+----------------+-----------------------+ |
| Art. 3
Erogazione delle risorse
1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 e nella tabella 2 di cui, rispettivamente, all'allegato 1 e all'allegato 2 al presente decreto, a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 2, comma 3. 3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all'indirizzo Pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' allegata una scheda concernente il piano di massima delle attivita' per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi. 4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 3, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1. 5. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Dipartimento per le politiche della famiglia in formato elettronico all'indirizzo Pec segredipfamiglia@pec.governo.it entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse. 6. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a monitorare la realizzazione degli interventi finanziati. A tal fine, le regioni comunicano tutti i dati necessari al monitoraggio secondo le modalita' indicate dalla medesima struttura e s'impegnano, in particolare, a comunicare gli interventi realizzati, i trasferimenti effettuati e le attivita' finanziate a valere sulle risorse loro destinate. |
| Art. 4
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, per gli anni 2018 e 2019, a valere sul capitolo di spesa 861, PG 30 e, per l'anno 2020, a valere sul capitolo di spesa 861, PG 01, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, del CR 15 - Politiche per la famiglia, dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri - Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 24.5 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio». Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 27 ottobre 2020
Il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia Bonetti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2800 |
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