Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 novembre 2020 |
Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonche' disciplina per la loro attuazione. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del «Patto territoriale» e del «Contratto di area»; Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 agosto 1997, concernente «Modalita' di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme destinate all'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area»; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 27 aprile 2006, n. 215, recante «Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»; Visto il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilita' del Responsabile unico del contratto d'area e del Soggetto responsabile del patto territoriale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto n. 320 del 2000, approvato con decreto direttoriale 4 aprile 2002, n. 115374; Viste le delibere CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, n. 127 dell'11 novembre 1998, n. 31 del 17 marzo 2000, n. 69 del 22 giugno 2000, n. 83 del 4 agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto la disciplina della programmazione negoziata; Vista la delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, in materia di regionalizzazione dei patti territoriali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23 disciplina il «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e, in particolare, l'art. 28 recante «Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area»; Considerato che il citato art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce, al comma 1, le procedure per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico l'individuazione dei termini e delle modalita' per la presentazione, da parte delle imprese beneficiarie, delle dichiarazioni attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso; Considerato, altresi', che il medesimo art. 28 del decreto-legge n. 34 del 2019 stabilisce, al comma 3, che le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti e fatti salvi gli impegni gia' assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni gia' autorizzate, nonche' le risorse necessarie per la copertura degli oneri per controlli e ispezioni, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, e demanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, l'individuazione dei criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonche' la disciplina per l'attuazione dei citati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive di soggetti che hanno dimostrato capacita' operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei patti territoriali; Rilevato che con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019, sono stati definiti i termini e le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie al fine di consentire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, assegnando il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione delle citate dichiarazioni sostitutive; Ravvisata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto previsto dall'art. 28, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2019; Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 24 settembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «decreto-legge»: il decreto 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019; c) «Patti territoriali»: lo strumento agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d) «soggetti responsabili»: i soggetti responsabili di patti territoriali di cui al punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997; e) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014; f) «progetto pilota»: l'insieme di interventi pubblici e imprenditoriali, materiali e immateriali, realizzati da enti locali e PMI; g) «interventi»: singoli progetti pubblici o imprenditoriali facenti parte del progetto pilota; h) «soggetti beneficiari»: enti locali titolari degli interventi pubblici e PMI. |
| Allegato A
Compiti dei soggetti responsabili
1. Assistenza ai soggetti beneficiari delle agevolazioni per quanto concerne le procedure di funzionamento del bando. 2. Svolgimento di compiti di vigilanza e di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali. 3. Richiesta al Ministero di procedere alla revoca delle agevolazioni concesse, nei casi previsti dal bando. 4. Erogazione, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.a., delle quote di contributo concesse ai soggetti beneficiari dei contributi, previa verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente quota di investimento e di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa. 5. Approvazione delle varianti in corso d'opera, e dell'utilizzo del ribasso d'asta, nonche' invio delle stesse al Ministero per l'ulteriore approvazione. 6. Conservazione, ai fini del controllo tecnico-amministrativo, dei documenti giustificativi, in originale o in copia, raggruppati per ogni intervento pubblico o imprenditoriale. 7. Verifica finale della conformita' del progetto pilota realizzato rispetto a quello ammesso all'agevolazione, ovvero a quello variato, che abbia conseguito le prescritte approvazioni, se dovute. 8. Approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato e determinazione del relativo ammontare delle agevolazioni spettanti, ed invio del relativo provvedimento al Ministero per l'asseverazione. |
| Allegato B
Modalita' di erogazione delle agevolazioni da parte di Cassa depositi e prestiti
1. Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP») provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi pubblici e degli interventi imprenditoriali contenuti nei progetti pilota finanziati. 2. Per gli interventi imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista e' reso disponibile da CDP in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, salvo l'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione pari al 10% del contributo spettante. Ciascuna quota e' comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, fatta eccezione per la prima quota, che puo' essere erogata a titolo di anticipazione per un importo pari al 10% del contributo. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione devono essere corredate delle documentazioni e certificazioni previste nel bando e inviate a CDP dal soggetto responsabile. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione e' subordinata all'invio da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato (di seguito «Provvedimento definitivo»), emanato dal soggetto responsabile stesso. 3. Per gli interventi pubblici l'importo del finanziamento previsto e' reso disponibile da CDP con le seguenti modalita': a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo; b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; c) a saldo, per l'importo residuo. CDP da' corso a ciascuna delle erogazioni sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario ed inviata tramite il soggetto responsabile. Le richieste di erogazione sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ovvero, in sua assenza, dal responsabile dell'ufficio titolare del procedimento relativo alla realizzazione del progetto pilota, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonche' la relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo e', inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonche' alla comunicazione da parte del Ministero, tramite il soggetto responsabile, dell'intervenuta positiva verifica del Provvedimento definitivo. 4. CDP provvede all'erogazione ai soggetti responsabili della quota di risorse di cui all'art. 8 del decreto, ripartita in dieci quote semestrali, di pari importo, previa rendicontazione delle spese di funzionamento, a partire dalla prima quota erogata entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse per il finanziamento del progetto pilota. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, in attuazione dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge, i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonche' la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacita' operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali. |
| Art. 3
Criteri per l'assegnazione delle risorse
1. Con bando del Ministero, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse residue dei Patti territoriali, cosi' come definite dal precitato art. 28, comma 3, del decreto-legge, e sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2. 2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 i soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi. 3. Ogni soggetto responsabile puo' presentare un solo progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite. Il progetto pilota deve essere accompagnato da uno studio di fattibilita' tecnico-economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta, l'analisi costi-benefici sulla fattibilita' economico-finanziaria e corredato da previsioni economico-finanziarie fino al termine delle attivita'. 4. Il bando di cui al comma 1 fissa l'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota, in funzione delle risorse residue dei Patti territoriali resesi disponibili. |
| Art. 4
Criteri per la selezione dei progetti
1. I progetti pilota da finanziare sono individuati mediante apposita graduatoria stilata attraverso l'attribuzione di punteggi, stabiliti nel bando di cui all'art. 3, comma 1, sulla base dei seguenti criteri: a) caratteristiche dei soggetti responsabili di Patti territoriali ancora operativi: 1. esperienza del soggetto responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta; 2. estensione geografica dell'area di competenza del Patto territoriale con particolare riferimento all'interregionalita'; 3. qualificazione, professionalita' e organizzazione della struttura tecnico-operativa del soggetto responsabile del Patto territoriale; b) caratteristiche dei progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale: 1. coerenza e qualita' del progetto pilota rispetto agli obiettivi attesi; 2. capacita' del progetto pilota di attivare le potenzialita' di sviluppo economico dell'area valutando i risultati attesi con particolare riguardo alle ricadute occupazionali, alla crescita delle imprese nell'area territoriale di riferimento, alla nascita di nuove attivita' imprenditoriali, alla costituzione di reti di imprese, allo sviluppo infrastrutturale e alla complementarieta' con progetti di sviluppo gia' avviati sul territorio; 3. qualita' delle metodologie e degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione del progetto pilota; 4. coerenza del progetto pilota con le vocazioni di crescita dell'area territoriale di riferimento previste da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e/o locali; 5. novita'/innovativita' del progetto pilota anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalita' e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento; 6. replicabilita' e trasferibilita' dell'iniziativa progettuale in altri contesti e/o realta' produttive diverse; 7. congruita' dei tempi e del costo previsto rispetto ai contenuti dei servizi offerti dal progetto pilota; 8. coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota; 9. numero e varieta' dei soggetti beneficiari previsti dal progetto pilota anche con riferimento alla natura pubblica e privata e alla rappresentativita' di una vasta area; 10. compartecipazione dei soggetti pubblici e privati al finanziamento degli interventi; 11. capacita' del progetto pilota di attivare ulteriori risorse pubbliche e/o private per la concessione ai soggetti beneficiari di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi. |
| Art. 5
Commissione di valutazione
1. La valutazione dei progetti pilota di cui all'art. 4 e' svolta da una commissione, nominata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, costituita da cinque componenti, di cui tre in rappresentanza del Ministero, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno in rappresentanza di Unioncamere. 2. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Non e' previsto alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica per il funzionamento della predetta commissione. |
| Art. 6
Disciplina per l'attuazione degli interventi
1. I soggetti responsabili assegnatari di risorse svolgono i compiti gestionali e assumono le responsabilita' elencati nell'allegato A al presente decreto. 2. Il Ministero, secondo le modalita' indicate nel bando di cui all'art. 3, comma 1, svolge le funzioni di: a) verifica dell'ammissibilita' degli interventi costituenti i progetti pilota; b) approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle risorse; c) assegnazione dei contributi iniziali ai soggetti responsabili; d) approvazione delle varianti e degli utilizzi delle economie di gara; e) verifica del provvedimento definitivo di assegnazione delle risorse emanato dal soggetto responsabile; f) monitoraggio dei termini di realizzazione dei progetti pilota. 3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. provvede, secondo le modalita' stabilite nell'allegato B al presente decreto, all'erogazione ai soggetti beneficiari pubblici e privati delle agevolazioni destinate alla realizzazione dei progetti pilota. |
| Art. 7
Termini per la realizzazione dei progetti pilota
1. Al momento della presentazione, i singoli interventi facenti parte dei progetti pilota dovranno avere, per quanto riguarda gli interventi pubblici, un livello di progettazione pari al «progetto di fattibilita' tecnica ed economica», cosi' come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, per quanto riguarda gli interventi imprenditoriali, un livello di progettazione assimilabile al precedente. 2. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi e' pari a sessanta mesi per gli interventi pubblici e a quarantotto mesi per gli interventi imprenditoriali, decorrenti dal momento dell'assegnazione del contributo al soggetto responsabile. |
| Art. 8
Risorse per i soggetti responsabili
1. I soggetti responsabili possono destinare alla copertura delle spese di funzionamento una quota delle risorse ad essi assegnate, in misura non superiore al 5 per cento. 2. L'ammontare complessivo delle spese di cui al comma 1 e' indicato dal soggetto responsabile al momento della presentazione del progetto pilota. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate annualmente da Cassa depositi e prestiti S.p.a., previa rendicontazione. |
| Art. 9
Unioncamere
1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente decreto, il Ministero si avvale di Unioncamere, anche mediante proprie strutture che operano in regime di in house ovvero altri enti qualificati del sistema camerale, attraverso la stipula di apposita convenzione. I relativi costi sono a carico delle risorse di cui all'art. 28, comma 3, del decreto-legge, in misura non superiore al 2 per cento del costo ammissibile dei progetti pilota approvati. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2020
Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 17 |
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