Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 4 dicembre 2020 |
Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialita' giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione, e successive modifiche e integrazioni; Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, del predetto decreto legislativo, introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonche' l'art. 24, che prevede che, in relazione alle precitate disposizioni del titolo I, capo I, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, definisce criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo; Visto, altresi', l'art. 23 del medesimo decreto legislativo, che, tra l'altro, attribuisce alla societa' Sviluppo Italia S.p.a. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia) il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2005, e, in particolare, l'art. 4, relativo all'istituzione di un apposito fondo rotativo per la gestione dei mutui agevolati concessi dalla suddetta societa' a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego; Visto l'art. 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2016, che ha destinato al finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo I, del gia' citato decreto legislativo n. 185 del 2000 risorse complessivamente pari a 95 milioni di euro prevedendone l'accredito su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e che prevede, altresi', che sul medesimo conto corrente sono accreditate le disponibilita' finanziarie presenti nel fondo rotativo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonche' i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, recante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 luglio 2015, n. 140, recante «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione alle agevolazioni di cui al capo I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185», adottato in attuazione del precitato art. 24 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare l'art. 29, comma 1, che apporta modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; Visto, altresi', il comma 2 del precitato art. 29, che prevede che al fine di garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalita' atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e' ridefinita la disciplina di attuazione della misura di cui al capo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 prevedendo anche, per le imprese di piu' recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che, all'art. 1, comma 90, lettera d), ha previsto che i contributi concessi agli interventi agevolativi di cui al capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere integrati con una quota di finanziamento a fondo perduto in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili, fermo restando che la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non puo' superare il 90 per cento delle spese ammissibili; Considerato che la medesima lettera d) prevede che i predetti contributi possono essere concessi a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei, sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e che, a tal fine, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei predetti contributi e' altresi' previsto l'utilizzo delle risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022; Considerato, altresi', che la gia' citata lettera d) prevede che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere aggiornata la disciplina di attuazione dell'intervento agevolativo di cui all'art. 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «convenzione»: la convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 tra il Ministero, il soggetto gestore e l'Associazione bancaria italiana (ABI), per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate; b) «decreto-legge n. 34/2019»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»; c) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; d) «decreto legislativo n. 185/2000»: il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144; e) «legge n. 160/2019»: la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni e integrazioni; f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; g) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; h) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni; i) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; j) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, come definito dal regolamento GBER, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019 e all'art. 1, comma 90, lettera d) della legge n. 160/2019 il presente decreto ridefinisce, nel perseguimento di una maggiore efficacia dell'intervento, la disciplina di attuazione della misura di cui al capo I del decreto legislativo n. 185/2000, diretta a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto nei limiti previsti dalla precitata lettera d) dell'art. 1, comma 90, della legge n. 160/2019. |
| Art. 3
Soggetto gestore
1. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, le attivita' connesse all'istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al monitoraggio e ai controlli di cui al presente decreto sono svolte dal soggetto gestore che procede, altresi', all'erogazione in favore dei soggetti beneficiari dei servizi di tutoraggio previsti dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019. 2. Con apposito atto integrativo alla convenzione gia' sottoscritta tra Ministero e soggetto gestore ai sensi del predetto art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 185/2000, sono regolati i reciproci rapporti connessi allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto nonche' le modalita' di rendicontazione, da parte del soggetto gestore, delle attivita' svolte ai fini dell'erogazione dei servizi di tutoraggio di cui al comma 1. |
| Art. 4
Risorse finanziarie disponibili
1. La concessione delle agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato di cui al presente decreto e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. 2. La concessione delle agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto di cui al presente decreto e' disposta a valere sulle risorse individuate dall'art. 1, comma 90, lettera d), della legge n. 160/2019, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019. 3. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria. Alle medesime agevolazioni possono essere, altresi', destinate risorse aggiuntive regionali attraverso la stipula di apposite intese tra il Ministero e la regione interessata. 4. Il soggetto gestore provvede al monitoraggio delle risorse disponibili, ai fini della relativa informativa al Ministero, con le modalita' stabilite con la convenzione di cui all'art. 3. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) costituite da non piu' di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; c) costituite in forma societaria; d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne. 2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono: a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER; c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 4. Possono, altresi', richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purche' esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 8, comma 6, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui la nuova societa' non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione e' considerata decaduta. 5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche nei termini previsti dal precedente comma 4, fatti salvi i requisiti soggettivi di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo che devono essere dimostrati alla data di presentazione della domanda. 6. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione. |
| Art. 6
Iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati: a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative; b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a); c) commercio di beni e servizi; d) turismo, ivi incluse le attivita' turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonche' le attivita' volte al miglioramento dei servizi per la ricettivita' e l'accoglienza. 2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui all'art. 9. 3. Le iniziative promosse da imprese costituite da non piu' di trentasei mesi sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto alle condizioni indicate al capo II. Le iniziative promosse da imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi sono ammissibili alle condizioni indicate al capo III. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, integrabile con un contributo a fondo perduto, nei limiti indicati ai capi II e III del presente decreto. Per le sole imprese di cui al capo II, sono altresi' erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 16 del presente decreto. 5. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 4 del presente articolo e' concesso nei limiti delle risorse disponibili, come individuate all'art. 4. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato. |
| Art. 7
Procedura di accesso
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', definiti i punteggi di cui all'art. 8 del presente decreto nonche' gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto gestore, comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. 5. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita' di cui al comma 2. 6. Il soggetto gestore provvede a comunicare, con avviso da pubblicare nel sito internet del www.invitalia.it l'eventuale anticipato esaurimento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 del presente decreto nonche' le sopravvenute disponibilita' di nuove risorse a tal fine utilizzabili. |
| Art. 8
Istruttoria delle domande
1. Le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto ed alla valutazione dell'iniziativa imprenditoriale sulla base dei seguenti criteri: a) adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attivita' imprenditoriale; b) coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attivita' imprenditoriale; c) coerenza del progetto proposto con le potenzialita' del mercato di riferimento. 2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, con il quale il Ministero fornisce le ulteriori indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono, altresi', indicate le modalita' di attribuzione alle domande di una specifica premialita', nella determinazione del complessivo punteggio, per i programmi di investimento che prevedono l'introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale. 3. La valutazione dell'iniziativa proposta, sulla base dei criteri di cui ai commi 1 e 2, e' effettuata dal soggetto gestore sulla base delle informazioni rese nel modulo di domanda e di un colloquio con i proponenti dell'iniziativa; la valutazione e' svolta dal soggetto gestore entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della medesima. 4. Nel caso di esito negativo delle verifiche istruttorie di cui al comma 1, la domanda e' rigettata previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Per le iniziative per le quali le verifiche di cui al comma 1 si sono concluse con esito positivo, il soggetto gestore procede, anche sulla base di un ulteriore colloquio di approfondimento con i proponenti dell'iniziativa, a: a) verificare la sostenibilita' dell'iniziativa proposta e gli aspetti economici e finanziari connessi all'iniziativa presentata, ivi compresa la capacita' di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della natura e dell'importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili; b) determinare, sulla base degli elementi forniti nell'ambito del modulo di domanda e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dal soggetto gestore, il costo del programma ammissibile, la funzionalita' e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l'idoneita' della sede individuata. La valutazione della congruita' delle spese e' condotta, attraverso l'analisi della documentazione di spesa, nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 10, comma 3; c) valutare, limitatamente ai programmi di investimento di cui al capo II, la compatibilita' con il programma di investimento proposto e con l'attivita' d'impresa delle esigenze di liquidita' connesse ai costi iniziali di gestione eventualmente richiesti alle agevolazioni; d) espletare le necessarie verifiche tecniche per i programmi che prevedono la realizzazione di opere murarie e assimilate di importo superiore a euro 150.000,00, nonche' per i programmi di investimento di cui al capo III che prevedono l'acquisto della sede operativa. E' fatta salva la facolta' del soggetto gestore di poter attivare verifiche tecniche su specifiche voci del programma di investimento. 6. All'esito delle verifiche di cui al comma 5, da espletare entro quarantacinque giorni dalla conclusione delle attivita' di cui al comma 1 o dalla data di completamento della documentazione, il soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne da' comunicazione al soggetto proponente entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Ai fini dell'adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni, il soggetto gestore procede alla registrazione e alle verifiche dell'aiuto individuale sul registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta il provvedimento. 7. In caso di ammissione, con la comunicazione di cui al comma 6 il soggetto gestore richiede all'impresa beneficiaria la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento agevolato. Limitatamente ai programmi di investimento di cui al capo III, fatta salva la diversa tempistica prevista per i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), il soggetto gestore provvede altresi' a richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante la disponibilita' dell'immobile oggetto del programma di investimenti agevolato e la rispondenza del medesimo agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. 8. In caso di non ammissione, qualora il soggetto proponente presenti, entro sei mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 6, una nuova domanda di agevolazione riferita al medesimo programma di investimento, ai fini dell'ammissibilita' delle spese e' fatta salva la data di presentazione della prima domanda di agevolazione. |
| Art. 9
Concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse dal soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento con il soggetto beneficiario, da stipularsi entro i termini indicati nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Con il predetto contratto: a) sono recepite le spese ammesse nonche' l'ammontare e la forma delle agevolazioni, come eventualmente rideterminate sulla base delle verifiche di cui all'art. 8; b) sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, ivi inclusi i termini per la realizzazione del programma di investimento e gli obblighi di mantenimento dei beni e dell'attivita' oggetto di agevolazione, nonche' gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca ai sensi dell'art. 11 del presente decreto. |
| Art. 10
Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione delle agevolazioni avviene, su richiesta dell'impresa beneficiaria, in non piu' di cinque stati di avanzamento lavori (di seguito SAL) di importo non inferiore al 10 per cento dei costi ammessi. Per i programmi di investimento di cui al capo II, l'impresa beneficiaria puo' richiedere altresi' la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate ai costi iniziali di gestione riconosciuti come ammissibili nell'ambito del contratto di finanziamento di cui all'art. 9. 2. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo SAL deve avvenire entro i termini individuati dal contratto di finanziamento di cui al comma 1 in relazione alla durata del programma di investimento. I predetti termini non potranno, in ogni caso, essere superiori a trenta mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento, il predetto termine di trenta mesi e' aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata. 3. L'erogazione dell'ultimo SAL e' effettuata a seguito di un accertamento presso l'unita' produttiva da parte del soggetto gestore, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento nonche' l'organicita' e funzionalita' del medesimo, e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. Il soggetto gestore provvede a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti sulla base di quanto precisato con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 4. Ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purche' nel limite del venti per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del trenta per cento per i SAL successivi al primo, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita' delle spese esposte. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e' subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. La richiesta di erogazione dell'ultimo SAL, deve essere presentata unitamente alla documentazione attestante l'effettivo pagamento dei titoli di spesa rendicontati. Al soggetto gestore e' riservata la facolta' di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario. 5. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al quaranta per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, e nel contratto di finanziamento. 6. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate al comma 4, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, secondo modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sulla base della convenzione stipulata tra il Ministero, il soggetto gestore e l'Associazione bancaria italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria da parte del soggetto gestore e della quota a carico dell'impresa beneficiaria medesima. 7. Le imprese beneficiarie di cui al capo II, unitamente alla richiesta di erogazione del primo SAL, trasmettono al soggetto gestore la documentazione attestante la piena disponibilita' dei locali idonei all'attivita' ovvero del terreno su cui sara' realizzato il programma di investimento, nonche' la documentazione attestante il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato ovvero la loro avvenuta richiesta, laddove gli stessi non siano stati ancora rilasciati. |
| Art. 11
Revoca delle agevolazioni
1. Il soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; b) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, comprensivi della eventuale proroga concessa, fatti salvi i casi di forza maggiore; c) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo; d) delocalizzazione dell'attivita' produttiva oggetto del programma in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; e) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento; f) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie del soggetto beneficiario; g) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 13; h) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso; i) negli ulteriori casi di revoca totale o parziale previsti dal contratto di finanziamento. |
| Art. 12
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie o variazioni della compagine societaria, nonche' quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione al soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate con le modalita' stabilite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. 2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il soggetto gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni. 3. Variazioni relative alla compagine societaria che determinino il venire meno del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), intervenute dalla data di presentazione della domanda e nei tre anni successivi alla firma del contratto di finanziamento e comunque prima dell'avvenuta ultimazione dell'iniziativa, determinano la revoca delle agevolazioni concesse, fatte salve cause di forza maggiore adeguatamente motivate al soggetto gestore. |
| Art. 13
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalita' definite con il provvedimento del Ministero di cui all'art. 7, comma 2. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 185/2000, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto sulla base degli elementi forniti dal Ministero. 4. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al presento decreto, il Ministero puo' avvalersi del «Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie» della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. |
| Art. 14
Programmi ammissibili
1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attivita' esistenti. 2. I programmi di cui al comma 1 devono: a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione di cui all'art. 15, comma 3, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA; b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'art. 5, comma 4. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile; c) prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'art. 9 del presente decreto. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a sei mesi. |
| Art. 15
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'art. 5, comma 4. Dette spese riguardano: a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unita' produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento ammissibile; b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purche' strettamente necessari all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso; e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell'investimento ammissibile; f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 9 del presente decreto e, limitatamente alle imprese di cui all'art. 5, comma 4, oneri connessi alla costituzione della societa'. 2. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 8. 3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, e' altresi' ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 del presente articolo complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi. 4. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalita' di verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria, delle agevolazioni erogate ai fini di cui al comma 3. |
| Art. 16
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente capo II sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto puo' essere concesso nei limiti del venti per cento delle sole spese di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti previsti dal predetto art. 22 del regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il rispetto. 2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni. 4. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, lettera h), del presente decreto, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali. 5. In aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1 sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. I predetti servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalita' telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico. 6. Il valore dei servizi di cui al comma 5 e' pari, per singola impresa beneficiaria, ad euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00 e ad euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00. 7. L'erogazione dei servizi di cui al comma 5 e' posta a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto. |
| Art. 17
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. |
| Art. 18
Programmi ammissibili
1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unita' produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attivita' esistenti attraverso l'ampliamento dell'attivita', la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo. 2. I programmi di cui al comma 1 devono: a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA; b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio dei lavori; c) avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'art. 9 del presente decreto. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore puo' concedere proroghe del termine di ultimazione del programma complessivamente di durata non superiore a dodici mesi. |
| Art. 19
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, necessarie alle finalita' del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 8. Dette spese riguardano: a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l'acquisto dell'immobile sede dell'attivita', nel limite massimo del quaranta per cento dell'investimento complessivo ammissibile; b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unita' produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento complessivo ammissibile; c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purche' strettamente necessari all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. 2. Le spese di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili a condizione che: a) siano ammortizzabili; b) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato; c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. d) figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni. |
| Art. 20
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni di cui al presente capo III sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto puo' essere concesso nei limiti del quindici per cento delle sole immobilizzazioni materiali e immateriali di cui all'art. 19, comma 1, lettere c) e d). Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti di intensita' previsti dal predetto art. 17 del regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il rispetto. 2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni, e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attivita', da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile. 4. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, lettera h), del presente decreto, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali. |
| Art. 21
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche a titolo di de minimis, entro i limiti delle intensita' massime previste dal regolamento GBER. |
| Art. 22
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande di agevolazione presentate a partire dalla data stabilita con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2. Per le medesime domande non trovano piu' applicazione le diposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 luglio 2015, n. 140, e successive modifiche e integrazioni. 2. Per le imprese che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla previgente disciplina e che, successivamente alla data di cui al comma 1, risultano destinatarie di una comunicazione di rigetto della domanda e' fatta salva, in caso di presentazione entro sei mesi dalla data della predetta comunicazione di una nuova domanda di agevolazione riferita al medesimo programma di investimenti, la data di presentazione della prima domanda di agevolazione ai fini della decorrenza delle spese ammissibili. 3. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge n. 34/2019. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2021
Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 29 |
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