Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 dicembre 2020
Modalita' e procedure di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 40, che prevede «Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19»;
Visto il comma 1, del citato art. 40, decreto-legge n. 34 del 2020, che rivolge il contributo «alle microimprese e alle piccole e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020»;
Visto il comma 2 dello stesso articolo, che stabilisce che il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e di ristorazione;
Visto il comma 3 dell'art. 40, che prevede che il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili;
Visto il secondo periodo del citato comma 3, che prevede che con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalita' e il termine di presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione del contributo;
Visto il comma 4 del citato art. 40, che prevede che, per i fini di cui al comma 1 del medesimo articolo, la verifica dell'appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi con le modalita' di cui all'art. 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Visto il comma 5 del piu' volte citato art. 40, che prevede che agli oneri derivanti dal medesimo articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese;
Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 3.1 di detta comunicazione;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. societa' in house dello Stato;
Considerata la necessita' di adottare il presente decreto, nelle more della decisione della Commissione europea relativa all'approvazione del relativo regime di aiuti, ferma restando la subordinazione dell'efficacia del presente decreto all'avvenuta approvazione della Commissione;
Ritenuta la necessita' di demandare ad un ente strumentale dell'amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del contributo,
Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato in data 11 dicembre 2020, al n. 1005;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
i. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
ii. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
iii. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima;
iv. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui, lettere da i. a iv., per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
c) «impianto»: l'impianto di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete autostradale, iscritto presso l'anagrafe degli impianti di cui all'art. 1 comma 100, della legge n. 124 del 2017;
d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
e) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato I al regolamento di esenzione;
f) «procedura informatica»: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso all'agevolazione e di erogazione della stessa, disponibile presso l'apposita sezione dedicata alla misura, presente sul sito internet del Ministero;
g) «soggetto proponente»: le PMI in possesso dei requisiti di cui al presente decreto;
h) «soggetto beneficiario»: il soggetto proponente assegnatario dell'agevolazione di cui all'art. 40 del decreto-legge;
i) «quadro temporaneo»: la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilita' con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
j) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
k) «RNA»: il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento.
 
Art. 2

Oggetto, finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito nel secondo periodo del comma 3 del decreto-legge, individua le modalita' e le procedure di concessione ed erogazione del contributo previsto dall'art. 40 del decreto-legge, in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da Covid-19.
 
Art. 3

Risorse disponibili

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto-legge, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano, per il 2020, a euro 4.000.000,00 (quattro milioni/00), comprensivo degli oneri di cui all'art. 4.
 
Art. 4

Gestione dell'intervento

1. La gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto e' svolta dal Ministero, che si avvale, sulla base di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.
2. Gli oneri connessi alle attivita' di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione dell'intervento agevolativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'intervento di cui all'art. 3, entro il limite massimo del 4,2% (quattrovirgoladue percento) delle medesime risorse.
 
Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente provvedimento le PMI in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultano regolarmente costituite, iscritte e «attive» al registro delle imprese;
b) svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie.
2. Sono escluse dal beneficio le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle societa' petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attivita' petrolifere e ristorazione.
3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi come individuato all'art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento di esenzione, che possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto anche se gia' in difficolta' alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista alla lettera d) del comma 1 e che le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
 
Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i contributi previdenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto.
 
Art. 7

Determinazione e misura dell'agevolazione

1. L'agevolazione e' concessa in forma di contributo in conto esercizio, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del quadro temporaneo ed e' commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria di cui all'art. 3 del presente decreto, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorita' connessa al momento della presentazione della domanda.
 
Art. 8

Procedura di accesso all'agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente decreto, i soggetti proponenti presentano al Ministero l'apposita domanda, di cui al comma 3, esclusivamente tramite la procedura informatica.
2. Ciascun soggetto proponente puo' presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione all'agevolazione.
3. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, a seguito dell'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione europea di cui all'art. 16, comma 4. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili lo schema in base al quale deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero.
4. La presentazione dell'istanza e' riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, cosi' come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale e' stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
 
Art. 9

Concessione delle agevolazioni

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilita' sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proponente e il rispetto del massimale di aiuti previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo.
2. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per le domande per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l'agevolazione concedibile entro i limiti di cui all'art. 7, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul RNA e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Ministero provvede a effettuare altresi' gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.
5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec). Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (Pec) dei soggetti proponenti.
 
Art. 10

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarita' contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), nonche' l'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Il Ministero, nei casi di esito positivo delle attivita' di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante.
3. Nel caso in cui emergano delle irregolarita' nell'ambito delle attivita' di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalita' e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 11

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1. del quadro temporaneo.
 
Art. 12

Ulteriori adempimenti a carico
dei soggetti dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi dell'art. 13, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' oggetto di concessione dell'agevolazione;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.
 
Art. 13

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di soggetti beneficiari agevolati, la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero puo' effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente.
 
Art. 14

Revoche

1. L'agevolazione concessa e' revocata, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento;
c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 12 del presente decreto;
d) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11;
e) l'attivita' economica dell'impresa beneficiaria, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
 
Art. 15

Obblighi di trasparenza a carico
del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
2. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% (uno percento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonche' la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi novanta giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
 
Art. 16

Disposizioni finali

1. Il Ministero garantisce, ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» delle informazioni relative alla misura agevolativa di cui al decreto.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 3, e' definito l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto medesimo.
4. La concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto resta subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea del relativo regime di aiuto notificato dal Ministero.

Roma, 14 dicembre 2020

Il direttore generale: Bronzino

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 18