Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 17 dicembre 2020
Consorzi di bonifica - Valutazione di idoneita' dell'integrazione all'Accordo nazionale concluso, in data 12 ottobre 2020, dal Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (SNEBI) con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nel settore dei Consorzi di bonifica e della delibera del 17 dicembre 2020, n. 20/287, avente ad oggetto la valutazione di idoneita' della suddetta integrazione dell'Accordo nazionale (pos. 1377/20). (Delibera n. 20/287)


LA COMMISSIONE

su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Alessandro Bellavista;
Premesso:
che, in data 12 ottobre 2020, il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (SNEBI) ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL l'integrazione dell'accordo nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero per il personale dei Consorzi di bonifica, delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, sottoscritto in data 18 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 01/161 del 20 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2002), all'accordo nazionale di settore attuativo della legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000;
che, in data 13 novembre 2020, tale integrazione dell'accordo e' stata trasmessa dalla Commissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute;
che, sul predetto testo negoziale non sono state comunicate osservazioni da parte delle associazioni dei consumatori utenti;
Considerato:
che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 146/1990, l'approvvigionamento di risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, costituiscono servizi pubblici essenziali volti a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla tutela della vita, alla salute e alla sicurezza dell'ambiente;
che, fra le attivita' svolte dai Consorzi di bonifica, rientrano la fornitura di acqua per usi idropotabili, il presidio dei relativi impianti comprese le dighe, alcune attivita' di scolo dei terreni e l'attivita' di irrigazione, rientrano fra i servizi pubblici essenziali secondo l'orientamento consolidato della Commissione (v. delibera n. 8.51 del 7 luglio 1994);
che, in data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/161 del 20 dicembre 2001;
che, le parti avevano convenuto che l'accordo potesse essere riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti dopo quattro anni di vigenza;
che, le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 15 dicembre 2003, il riesame dell'accordo del 18 giugno 2001 presentando in data 28 ottobre 2005, un documento di richieste di modifica delle clausole dell'accordo medesimo;
che, in data 26 settembre 2006, le parti stipularono un accordo di revisione dell'ACNL 18 giugno 2006;
che, con l'ACNL 28 giugno 2013, di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010, le parti si erano impegnate ad incontrarsi, dopo la chiusura del rinnovo contrattuale successivo, per opportune verifiche dell'accordo 18 giugno 2001;
che, le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017, il riesame dell'accordo 18 giugno 2001 ed hanno presentato, successivamente, tre documenti distinti di richieste di modifica;
che, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha piu' volte invitato a riformulare le ipotesi di accordo sottoscritto in relazione ad alcune modifiche apportate, inerenti la mancata erogazione di mensilita' di retribuzione;
Preso atto:
che, al testo dell'accordo 18 giugno 2001 sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze in difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori»;
all'art. 4 nell'ultimo periodo la parola «firmatarie» e' sostituita dalla parola «stipulanti»;
all'art. 6 nell'ultimo comma si riduce il periodo di preavviso sostituendo al numero «15» il numero «13»;
all'art. 7 al quarto comma si sostituisce la parola «tre» con «due»;
all'art. 9 gli ultimi due commi vengono sostituiti dal seguente comma: «Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere note all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa del servizio, cosi' come indicato nella proclamazione dello sciopero, e i dipendenti devono assicurare il servizio secondo le norme del contratto collettivo nazionale»;
all'art. 11:
al primo comma dopo la parola «effettuazione» viene aggiunta la seguente frase: «cosi' come definite al comma successivo»;
il secondo comma dovra' essere sostituito con la seguente frase: «Il Consorzio a tal fine dovra' aggiornare il piano dei servizi e delle prestazioni indispensabili»;
al secondo comma, dopo le parole «... e le relative quote di personale» viene aggiunta la seguente frase «nei limiti previsti dall'art. 13, lettera A), della legge n. 146/1990 in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza»;
al penultimo comma la data del «26 settembre 2006» viene sostituita dalla data «12 ottobre 2020», dopodiche' viene aggiunto un comma «I piani di servizio indispensabili, aggiornati all'accordo 12 ottobre 2020, saranno inviati per conoscenza alle parti stipulanti l'accordo medesimo»;
all' ultimo comma si aggiorna il riferimento all'articolo del CCNL sostituendo «38» con «35»;
all'art. 13 nell'ultima parte si sostituiscono le parole «9 giorni» con le parole «16 giorni»;
all'art. 14 viene aggiunto un secondo comma: «In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo, si applica ai lavoratori e ai sindacati e ai Consorzi quanto previsto dagli articoli 4 e 9 della legge n. 146 del 1990»;
dichiarazione a verbale: le parole «i suoi effetti» sono sostituite dalle parole «la sua efficacia»;
Rilevato:
che, in ordine alle procedure di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive, all'accordo nazionale 18 giugno 2001, sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 1, le parole «all'art. 39 del C.C.N.L.» sono sostituite dalle parole «all'art. 36 del C.C.N.L. 24 luglio 2017»;
all'art. 2, ultimo comma della lettera A), le parole «sette giorni» sono sostituite dalle parole «cinque giorni»;
all'art. 2, primo comma della lettera B), le parole «cinque giorni» sono sostituite dalle parole «tre giorni»;
all'art. 2, ultimo comma della lettera B), le parole «dodici giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni»;
all'art. 2, primo comma della lettera C) le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni»;
all'art. 2, ultimo comma della lettera C), le parole «venti giorni» sono sostituite dalle parole «dieci giorni»;
Rilevato altresi' che, l'insieme delle norme contenute nell'integrazione all'accordo stipulato, in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione, si puo' ritenere coerente con le regole dettate dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'integrazione di accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore Consorzi di bonifica, sottoscritto in data 12 ottobre 2020, dal Sindacato nazionale degli enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario (Snebi) con le Organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil;

Dispone:

la trasmissione della presente delibera al Sindacato nazionale degli enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario SNEBI, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali di Flai Cgil, Fai Cisl e Filbi Uil, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone inoltre:

la pubblicazione della presente delibera, unitamente all'accordo nazionale del 12 ottobre 2020, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento degli stessi sul sito internet della Commissione.

Roma, 17 dicembre 2020

Il presidente: Santoro-Passarelli
 
Allegato

Il giorno 12 ottobre 2020, presso la sede dello SNEBI, in Roma, via di S. Teresa, n. 23
tra il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (SNEBI), rappresentato dal presidente rag. Alessandro Folli, dal segretario nazionale dott. Massimo Gargano, dai componenti la Commissione trattative: sig.ra Elide Stancari, P.A. Alberto Asioli, dott. Dino Assietti, sig. Fabio Bellacchi, prof. Marsio Blaiotta, ins. Luigi Lecchi, dott. Michele Maiani, dott. Paul Nicolodi, dott. Alfonso Santagata, sig. Pietro Zirattu e dai componenti il Comitato tecnico: dott.ssa Sabrina Cirfera, dott.ssa Candia Marcucci, dott.ssa Angela Zerga, avv. Dario Avagliano, P.A. Andrea Crestani, ing. Mario Fossati, dott. Massimo Lazzarini, dott. Andrea Renna e dott. Francesco Santoro assistiti dal dott. Riccardo Fornelli,
e la FLAI-CGIL, rappresentata dalla segretaria nazionale signora Tina Bali', assistita dal signor Andrea Coinu e dalla delegazione trattante sigg.ri: Fabrizio Abbonizio, Doriano Bertolone, Marcello Buzzoni, Sonia Canciani, Adelaide Ceci, Giovanni Di Dia, Giovanni Di Natale, Vincenzo Esposito, Pasquale Guerriero, Silvia Guaraldi, Anna Lepore, Rosario Musio, Annarita Poddesu, Antonio Pulici, Michele Rossi, Tonino Russo, Paolo Sciaboletta, Alessandro Zanotto;
la FAI-CISL, rappresentata dalla segretaria nazionale signora Raffaella Buonaguro, assistita ai signori Stefano Faiotto, Giovanni Mattoccia e Giuseppe Vito F e dalla delegazione trattante sigg.ri: Gionni Antonini, Ernesto Bastianini, Giuseppe Bernardo, Eulalia Caprio, Giorgio Castronovo, Domenico Colletti, Luigi De Lorentis, Fausto Dondi, Efisio Locci, Giovanni Lucantoni, Pier Luigi Manca, Pier Secondo Mediani, Giuseppe Mesiano, Giovanni Rossi, Alessandro Rosso, Angelo Semenzato, Robertino Todaro, Sebastiano Troito, Domenico Vitale, Francesco Zanotti;
la FILBI-UIL, rappresentata dal segretario generale signor Gabriele De Gasperis, assistito dalla signora Francesca Torregrossa e dalla delegazione trattante sigg.ri: Andrea Arfilli, Franco Becherelli, Alberto Bolognini, Franco Bullano, Federico Capponi, Roberto Castelli, Moreno D'Anastasio, Giovanni D'Angelo, Clemente Di Rosa, Carla D'Ottavio, Antonio Giocoli, Alberto Lasagna, Luca Lombardo, Andrea Luvara', Marcello Nepoti, Franco Pani, Valerio Quarta, Vincenzo Savarino, Antonio Stocchero e Andrea Venturi;
premesso:
che in data 18 giugno 2001, le parti hanno stipulato un accordo per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, allegato U al CCNL 1° giugno 2005, che e' stato approvato dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/161 del 20 dicembre 2001;
che le parti avevano convenuto che l'accordo potesse essere riesaminato, a richiesta di una delle parti stipulanti dopo quattro anni di vigenza;
che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 15 dicembre 2003, il riesame dell'accordo del 18 giugno 2001 ed hanno presentato, in data 28 ottobre 2005, un documento di richieste di modifica delle clausole dell'accordo medesimo;
che in data 26 settembre 2006, le parti hanno stipulato un accordo di revisione dell'ACNL 18 giugno 2006;
che con l'ACNL 28 giugno 2013, di rinnovo del CCNL 25 marzo 2010, le parti si erano impegnate ad incontrarsi, dopo la chiusura del rinnovo contrattuale successivo, per opportune verifiche dell'accordo 18 giugno 2001;
che le Organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Filbi-UIL hanno chiesto, con nota del 26 luglio 2017, il riesame dell'accordo 18 giugno 2001 ed hanno presentato, successivamente, tre documenti distinti di richieste di modifica;
che dopo ampia discussione si e' giunti, in due fasi successive, alla sottoscrizione di due ipotesi di accordo;
che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha piu' volte invitato a riformulare le ipotesi di accordo sottoscritte in relazione ad alcune modifiche apportate, inerenti la mancata erogazione di mensilita' di retribuzione;
tutto cio' premesso:
le parti, come sopra costituite, dopo ampia discussione protrattasi per piu' riunioni, stipulano quanto segue:
ai testi dell'accordo 18 giugno 2001, allegato R al CCNL 24 luglio 2017 e della procedura di raffreddamento e di conciliazione allegata all'accordo medesimo sono apportate le seguenti modifiche: Accordo 18 giugno 2001
Art. 3:
all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma: «Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze in difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori»;
art. 4: nell'ultimo periodo la parola «firmatarie» e' sostituita dalla parola «stipulanti»;
art. 6: all'ultimo comma si riduce il periodo di preavviso sostituendo al numero «15» il numero «13»;
art. 7: al quarto comma si sostituisce la parola «tre» con «due»;
art. 9: gli ultimi due commi vengono sostituiti dal seguente comma: «Al fine di permettere ai Consorzi di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero, i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa del servizio, cosi' come indicato nella proclamazione dello sciopero, e i dipendenti devono assicurare il servizio secondo le norme del contratto collettivo nazionale»;
art. 11:
al primo comma dopo la parola «effettuazione» viene aggiunta la seguente frase: «cosi' come definita al comma successivo»;
il secondo comma dovra' essere sostituito con la seguente frase: «Il Consorzio a tal fine dovra' aggiornare il piano dei servizi e delle prestazioni indispensabili»;
al secondo comma, dopo le parole «... e le relative quote di personale» viene aggiunta la seguente frase «nei limiti previsti dall'art. 13, lettera A), della legge n. 146/1990 in misura non eccedente mediamente il 50% delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad 1/3 del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza»;
al penultimo comma la data del «26 settembre 2006» viene sostituita dalla data «12 ottobre 2020». Dopodiche' vien aggiunto un comma «I piani di servizio indispensabili, aggiornati all'accordo 12 ottobre 2020, saranno inviati per conoscenza alla parti stipulanti l'accordo medesimo»;
all'ultimo comma si aggiorna il riferimento all'articolo del CCNL sostituendo «38» con «35»;
art. 13: nell'ultima parte si sostituiscono le parole «9 giorni» con le parole «16 giorni»;
art. 14:
all'art. 14 viene aggiunto un secondo comma: «In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente accordo, si applica ai lavoratori e ai sindacati e ai Consorzi quanto previsto dagli articoli 4 e 9 della legge n. 146 del 1990»;
dichiarazione a verbale: le parole «i suoi effetti» sono sostituite dalle parole «la sua efficacia». Procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie collettive allegata all'accordo nazionale 18 giugno 2001.
All'art. 1, le parole «all'art. 39 del C.C.N.L.» sono sostituite dalle parole «all'art. 36 del CCNL 24 luglio 2017».
All'art. 2, ultimo comma della lettera A), le parole «sette giorni» sono sostitute dalle parole «cinque giorni».
All'art. 2, primo comma della lettera B), le parole «cinque giorni» sono sostituite dalle parole «tre giorni».
All'art. 2, ultimo comma della lettera B), le parole «dodici giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni».
All'art. 2, primo comma della lettera C), le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle parole «sette giorni».
All'art. 2, ultimo comma della lettera C), le parole «venti giorni» sono sostituite dalle parole «dieci giorni».

Parte di provvedimento in formato grafico