Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 gennaio 2021
Modalita' e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

e

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 236 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare:
il comma 1, che prevede che gli oli minerali usati siano avviati obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, prevedendo che le imprese indicate al comma 4 del medesimo art. 236 siano tenute ad aderire al Consorzio di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, partecipando all'assolvimento dei compiti, previsti dal comma 12 del medesimo art. 236, attribuiti al medesimo Consorzio;
il comma 7, che individua il criterio con cui i consorzi, determinano annualmente il contributo dovuto per ogni chilogrammo di olio lubrificante, di base e finito, immesso in consumo;
il comma 9, che stabilisce che, con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento del predetto contributo;
il comma 12, che individua i compiti dei predetti consorzi stabilendo che i medesimi devono, in particolare, assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati, ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate, provvedendo alla loro successiva cessione affinche' i medesimi oli usati siano prioritariamente rigenerati per produrre oli base ovvero smaltiti nei modi ivi previsti;
Visto il decreto 7 novembre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2017, con il quale e' stato approvato lo Statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, di cui al citato art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21 e 22, secondo comma;
Visto il decreto 17 febbraio 1993, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64, del 18 marzo 1993, che stabilisce le modalita' e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, 4 e 12, del citato art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il suddetto contributo deve essere applicato alle basi e agli oli lubrificanti, vergini o rigenerati, con esclusione delle basi e degli oli lubrificanti per i quali, in relazione allo specifico e particolare impiego, sia preclusa la possibilita' che tali prodotti diano luogo, al termine del loro ciclo di vita, ad oli usati;
Considerato che, dal medesimo combinato disposto dei commi 1, 4 e 12 del citato art. 236 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il suddetto contributo deve essere applicato anche alle basi e agli oli lubrificanti, vergini o rigenerati, contenuti in prodotti destinati ad essere raccolti al termine del loro ciclo di vita come oli usati e inviati al corretto trattamento previsto per gli oli usati;
Sentito il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice dell'ambiente: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) oli lubrificanti: i prodotti, vergini o rigenerati, di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, individuati con riferimento ai codici di nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987;
c) contributo: il contributo di cui all'art. 236, comma 7, del codice dell'ambiente;
d) consorzio: il consorzio di cui all'art. 236, comma 1, del codice dell'ambiente;
e) ufficio competente:
1. per gli oli lubrificanti immessi in consumo da un impianto produttivo nazionale, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione all'ubicazione del medesimo impianto;
2. per gli oli lubrificanti provenienti dai Paesi dell'Unione europea, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo di ricevimento degli stessi prodotti nel territorio nazionale;
3. per gli oli lubrificanti dichiarati per l'importazione definitiva nel territorio nazionale, l'Ufficio delle dogane in cui gli stessi sono dichiarati.
 
Art. 2

Principi generali

1. Sono soggetti al contributo gli oli lubrificanti destinati ad essere utilizzati nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli destinati a subire processi di trasformazione da cui derivino prodotti finiti che non danno luogo a oli usati. Sono parimenti soggetti al contributo gli oli lubrificanti contenuti in prodotti che, in relazione alla funzione a cui sono espressamente rivolti, sono destinati ad essere raccolti al termine del loro ciclo di vita come oli usati per il successivo corretto trattamento.
2. Il contributo e' dovuto all'atto dell'immissione in consumo, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, degli oli lubrificanti, anche qualora contenuti nei prodotti di cui al comma 1. Sono tenuti al versamento del contributo i soggetti che immettono in consumo gli oli lubrificanti nel territorio dello Stato.
3. Il soggetto che effettua l'immissione in consumo degli oli lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione da cui derivino prodotti finiti che non danno luogo a oli usati, dichiara preventivamente al Consorzio l'insussistenza dei presupposti per la raccolta di tali prodotti con le modalita' dallo stesso previste.
 
Art. 3

Accertamento, riscossione e versamento del contributo

1. Il Consorzio determina la misura del contributo ai sensi dell'art. 236, comma 7, del codice dell'ambiente. Il predetto contributo e' versato:
a) direttamente al Consorzio, per gli oli lubrificanti immessi in consumo nel territorio nazionale, sia in quanto provenienti da altri Paesi dell'Unione europea sia in quanto ottenuti in impianti produttivi nazionali;
b) all'ufficio competente, per gli oli lubrificanti dichiarati per l'importazione definitiva nel territorio nazionale.
2. Per gli oli lubrificanti di cui al comma 1, lettera a), il contributo e' versato al Consorzio entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui avviene la loro immissione in consumo; per gli oli lubrificanti di cui al comma 1, lettera b), il contributo e' versato all'Ufficio competente di cui al medesimo comma 1, lettera b), nei termini e con le stesse modalita' previste per gli introiti doganali e sullo stesso contributo il predetto Ufficio riscuote contestualmente anche l'IVA ad esso afferente.
3. L'ufficio di cui al comma 1, lettera b), riversa al Consorzio le somme riscosse mensilmente a titolo di contributo mediante bonifico da effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello della riscossione.
4. Il Consorzio emette fattura per l'importo del contributo ricevuto, dalla quale devono risultare la causale dello stesso, i quantitativi di prodotti lubrificanti immessi in consumo e il mese al quale il medesimo versamento si riferisce. Limitatamente al contributo versato all'ufficio competente sugli oli lubrificanti dichiarati per l'importazione definitiva nel territorio nazionale, la fattura e' emessa dal Consorzio solo se richiesta dal soggetto che presenta la dichiarazione doganale.
5. Limitatamente a ciascuna operazione di importazione definitiva di oli lubrificanti, si prescinde dalla riscossione del contributo per importi inferiori o pari ad 1 euro.
 
Art. 4

Dichiarazione riepilogativa

1. Per ciascuno dei versamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), il soggetto obbligato compila e trasmette al Consorzio, entro il giorno lavorativo successivo al versamento, una apposita dichiarazione dalla quale devono risultare la denominazione della ditta, il legale rappresentante, la sede, il codice fiscale o la partita IVA, la quantita' di oli lubrificanti immessi in consumo nel mese al quale la dichiarazione si riferisce, gli estremi e l'importo del versamento. Nella stessa dichiarazione e' altresi' indicata, per gli oli lubrificanti estratti da un deposito nazionale, l'ubicazione dell'impianto stesso.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa al Consorzio, tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero via internet, tramite il sistema automatizzato del Consorzio, entro il giorno lavorativo successivo a quello stabilito per il relativo versamento.
 
Art. 5

Scambio di informazioni

1. Per le operazioni di importazione definitiva di oli lubrificanti, l'ufficio competente invia al Consorzio i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato le medesime operazioni di importazione, unitamente ai quantitativi di oli lubrificanti importati e all'ammontare del contributo versato da ciascun soggetto, ai fini della contabilizzazione e dell'eventuale fatturazione del contributo nonche' della verifica dell'adesione dei medesimi soggetti al Consorzio e del calcolo delle relative quote consortili.
2. Per la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, il Consorzio stipula, nel rispetto della normativa di riferimento, un'apposita convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con oneri posti a carico del medesimo Consorzio per il ristoro delle spese sostenute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attivita' ad essa correlate; con la stessa convenzione sono altresi' definiti i tempi e le modalita' per la predetta trasmissione.
3. Con la convenzione di cui al comma 2 puo' essere regolato, altresi', sempre con oneri posti a carico del Consorzio, lo scambio di dati e informazioni, finalizzato al riscontro del corretto versamento del contributo, inerenti le immissioni in consumo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e la relativa destinazione prevista degli oli lubrificanti.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' efficacia a decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il decreto ministeriale 17 febbraio 1993, citato in premessa, e' abrogato.

Roma, 21 gennaio 2021

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa

Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli