Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 dicembre 2020
Definizione della composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato il 25 ottobre 2000, concernente l'assetto organizzativo e funzionale della Direzione centrale della polizia criminale e, in particolare, l'art. 4 che istituisce il Servizio analisi criminale con il compito, tra l'altro, di gestire progetti integrati interforze;
Visto l'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha istituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP);
Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017 che individua le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;
Visto l'art. 1, comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia, nonche' per il supporto specialistico all'attivita' di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento, demandando ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, la definizione della composizione del medesimo Gruppo interforze centrale;
Considerato che il predetto art. 1, comma, 385 della legge n. 205 del 2017 stabilisce che il gruppo si articola in una o piu' sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attivita' connesse all'organizzazione dell'Universiade 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Considerato che l'art. 1, comma 387, della predetta legge n. 205 del 2017 ha disposto l'abrogazione dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (G.I.C.E.R.), dell'art. 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (G.I.C.E.X.), le cui funzioni sono cessate il 31 dicembre 2016, dell'art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (G.I.M.B.A.I.) e del comma 5 dell'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (G.I.C.E.R.I.C.), attribuendo le relative funzioni al Gruppo interforze centrale di cui al comma 385 e disponendo che i riferimenti ai gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di cui al comma 385;
Ritenuto di far confluire le funzioni assolte dal Gruppo interforze tratta alta velocita' (GITAV) e dal Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna (GIRER) nel nuovo Gruppo interforze centrale;
Ravvisata la necessita' di prevenire le infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione degli appalti pubblici di rilevanza nazionale aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse all'attivita' svolta;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «CCASIIP»: il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «DIA»: la Direzione investigativa antimafia, di cui all'art. 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) « GIC»: il Gruppo interforze centrale, di cui all'art. 1, comma 385, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) «GICER»: il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione di cui all'art. 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
e) «GICEX»: il Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 di cui all'art. 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le cui funzioni sono cessate il 31 dicembre 2016;
f) «GICERIC»: il Gruppo interforze per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale di cui all'art. 30, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
g) «GIMBAI »: il Gruppo interforze per il monitoraggio e le bonifiche aree inquinate di cui all'art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6;
h) «GIRER»: il Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2012;
i) «GITAV»: il Gruppo interforze tratta alta velocita' di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 giugno 2011.
 
Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la composizione del Gruppo interforze centrale (GIC), a carattere permanente, istituito dall'art. 1, comma 385, della legge n. 205 del 2017 presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per lo svolgimento delle attivita' di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia, nonche' per il supporto specialistico all'attivita' di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo ed al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento.
 
Art. 3

Dipendenza organica e composizione
del Gruppo interforze centrale

1. Il Gruppo interforze centrale opera nell'ambito del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale.
2. Il suddetto Gruppo si articola in due settori che esplicano l'attivita' di cui all'art. 2 in base alla seguente ripartizione di competenze:
prima sezione specializzata: grandi opere infrastrutturali e grandi eventi;
seconda sezione specializzata: processi di ricostruzione e riqualificazione a seguito anche di emergenze di protezione civile.
3. Ciascun settore e' diretto, a rotazione, da un primo dirigente della Polizia di Stato o da un colonnello dell'Arma dei carabinieri o da un colonnello della Guardia di finanza, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, designato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ed e' composto da personale delle citate Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia, esperto in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle opere pubbliche, designato dai rispettivi organi di vertice.
 
Art. 4

Individuazione delle funzioni e composizione
delle sezioni specializzate

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 1, comma 386, della legge n. 205 del 2017, sentiti il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, provvede con proprio decreto a definire le specifiche funzioni e la composizione delle singole sezioni di cui all'art. 3, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che potranno avvalersi, fino a cessate esigenze, del personale operante presso le prefetture di Torino e Bologna, gia' dislocato nelle suddette sedi per le esigenze del GITAV e del GIRER.
 
Art. 5

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei conti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati e cessano di avere efficacia i seguenti provvedimenti:
a) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato il 3 settembre 2009, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo», che definisce le funzioni del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione (GICER);
b) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, adottato il 23 dicembre 2009, ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che indica le attribuzioni del Gruppo interforze centrale per «Expo Milano 2015» (GICEX), in relazione alle opere e agli interventi connessi allo svolgimento dell'evento;
c) decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, adottato il 28 maggio 2015, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate», che istituisce e definisce le funzioni del Gruppo interforze per il monitoraggio e le bonifiche aree inquinate (GIMBAI);
d) decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, adottato il 2 agosto 2017, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», che istituisce e definisce le funzioni del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione dell'Italia centrale (GICERIC);
e) decreto del Ministro dell'interno del 28 giugno 2011, che ha istituito il Gruppo interforze tratta alta velocita' (GITAV), in relazione alle opere connesse alla realizzazione della tratta AV Torino-Lyon;
f) decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2012, che ha istituito il Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna (GIRER), in relazione alle attivita' di ricostruzione che interessano le province colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Il Ministro della difesa
Guerini
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 Foglio n. 147