Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2020
Coordinamenti territoriali per l'ambiente dei parchi nazionali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e in particolare l'art. 8, comma 4, alla stregua del quale il Ministro dell'ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente si avvale, fra l'altro, del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico, previa intesa con i Ministri competenti;
Visto l'art. 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale rinviando ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, l'individuazione delle strutture e del personale del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, per l'espletamento dei servizi di sorveglianza di cui al predetto art. 21;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 35, 36 e 37;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2002, n. 216, concernente i coordinamenti territoriali per l'ambiente del Corpo forestale dello Stato e, in particolare l'art. 1, comma 1, il quale dispone che «Presso ogni parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui territori non ricadono nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, e' dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso»;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012 che ha modificato ed integrato l'art. 1, comma 3, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002;
Visto l'art. 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e, in particolare, l'art. 7, comma 2, lettera i), ai sensi del quale la sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche' delle altre aree protette secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree, e' affidata all'Arma dei carabinieri, nonche' il successivo art. 8, recante «Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato», nonche' l'art. 18, comma 6, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2016 di istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria» e dell'ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria»;
Considerata la necessita' di procedere ad un aggiornamento dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002 e del 14 maggio 2012 alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine di recepire le consistenze organiche dei reparti Carabinieri parco nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Riccardo Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Acquisito il formale assenso del Ministero della difesa con nota del 14 luglio 2020;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Presso ogni parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cui territorio non ricade esclusivamente nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, e' dislocato, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima, un reparto Carabinieri parco nazionale, comprensivo delle articolazioni periferiche, dipendente dal Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, con circoscrizione coincidente con la perimetrazione del parco stesso.
2. La dotazione organica dei reparti Carabinieri parco nazionale, comprensiva delle articolazioni periferiche, e' quella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1, opera con vincolo di dipendenza funzionale dall'Ente parco nazionale nel rispetto dell'unitarieta' di struttura ed organizzazione gerarchica del personale dell'Arma dei carabinieri, per il tramite del comandante del reparto stesso. Le priorita' degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un Piano operativo predisposto e sottoscritto dall'ente parco e dal comandante del reparto Carabinieri parco nazionale.
4. Ad ogni reparto Carabinieri parco nazionale di cui al comma 1, e' assegnato personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri la cui specifica formazione sara' assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Allegato A - Dotazioni organiche dei reparti Carabinieri parco
nazionale.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai reparti Carabinieri parco nazionale di cui all'art. 1, comma 1, che insistono nei parchi nazionali presenti in regioni a statuto ordinario.
2. Nei casi in cui i territori dei parchi nazionali ricadano, sia pure parzialmente, nel perimetro di regioni a statuto speciale o province autonome, si provvedera' a garantire la sorveglianza nei citati territori tramite appositi provvedimenti sulla base dell'intesa fra gli enti interessati, da perfezionarsi in conformita' alle norme nazionali e regionali di volta in volta applicabili e, comunque, previo parere della Conferenza unificata.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero della difesa gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale dei reparti Carabinieri parco nazionale e articolazioni dipendenti, nonche' all'armamento ed all'equipaggiamento.
2. Sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti parco gli oneri:
a) per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del reparto Carabinieri parco nazionale nonche' del personale delle articolazioni dipendenti;
b) per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale;
c) relativi al funzionamento, manutenzione e potenziamento dei mezzi necessari per la sorveglianza, compresi i reparti a cavallo;
d) relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili adibiti a sede degli uffici del reparto Carabinieri parco nazionale nonche' delle articolazioni dipendenti, posti all'interno del perimetro del parco.
Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzazione di immobili collocati nel perimetro del parco, graveranno sui bilanci degli enti parco gli oneri relativi alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili situati all'esterno del territorio del parco e destinati esclusivamente a sede degli uffici del reparto Carabinieri parco nazionale e delle articolazioni dipendenti.
3. Gli enti parco dotano il personale dei relativi reparti Carabinieri parco nazionale e delle articolazioni dipendenti di attrezzature speciali per lo svolgimento dei rispettivi compiti conformi alle tipologie adottate dall'Arma dei carabinieri.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2012.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 novembre 2020

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Fraccaro

Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Costa

Il Ministro della difesa
Guerini
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 73