Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 dicembre 2020
Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che, all'art. 1, commi 14 e 15, dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilita' ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilita' e che tengano conto degli impatti sociali;
Visto, in particolare, il comma 18 del medesimo art. 1, che, al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', autorizza un finanziamento, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro nell'anno 2026;
Visto, altresi', il comma 20 del citato art. 1, che prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso, nonche' vengano ripartite le relative risorse;
Visti, inoltre, i commi 21, 22 e 23 del citato art. 1, che definiscono, rispettivamente, le opere essenziali, connesse e di contesto;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie» e, in particolare, l'art. 3, che autorizza la costituzione della societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», il cui scopo statutario e' la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con il presente decreto, operando in coerenza con quanto previsto dal medesimo decreto «relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione ed alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria»;
Considerato che la suddetta societa' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il dossier di candidatura presentato al Comitato olimpico internazionale in data 11 gennaio 2019, ed in particolare il quinto capitolo «Realizzazione dei Giochi», che individua i luoghi olimpici, sedi di apertura e chiusura dei Giochi, villaggi olimpici, localita' che ospiteranno lo svolgimento delle varie discipline sportive olimpiche e paraolimpiche, definisce il piano di trasporto, individua ruoli e responsabilita' degli enti coinvolti, affidando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il ruolo di coordinamento generale del miglioramento delle infrastrutture nazionali, ed individua, al punto 70, le infrastrutture di trasporto correlati ai Giochi, dividendole in infrastrutture esistenti, con o senza necessita' di opere permanenti, tab. 71.a e 71.b, ed infrastrutture pianificate, tab. 71.c;
Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;
Viste le richieste di interventi effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate;
Acquisiti i Codice unico di progetto (CUP) degli interventi;
Preso atto delle valutazioni effettuate dai dipartimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, con RFI S.p.a. e ANAS S.p.a., ciascuno per gli interventi di rispettiva competenza, con riferimento ai costi degli interventi, alle disponibilita' finanziarie esistenti, ai finanziamenti necessari ed ai tempi di realizzazione degli stessi;
Considerata l'opportunita', nelle more dell'allineamento dei dati riferiti ai singoli CUP degli interventi finanziati con il presente decreto rinvenibili nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, con quanto riportato negli allegati 3 e 4, necessario ai fini delle erogazioni dei finanziamenti, di prevedere che le predette erogazioni in favore dei singoli interventi siano subordinate al predetto allineamento;
Acquisite le intese dei Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che sono state rese tramite le deliberazioni di giunta, rispettivamente, n. 3674 del 13 ottobre 2020, n. 1415 del 21 ottobre 2020, n. 1574 del 13 ottobre 2020 e n. 803 del 20 ottobre 2020, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presente decreto individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 
ALLEGATO 1 - OPERE PERMANENTI NECESSARIE
SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI
(TAB. 71.b del Dossier di Candidatura)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 2 - INFRASTRUTTURE PIANIFICATE
(TAB. 71.c del Dossier di Candidatura)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 3 - OPERE ESSENZIALI PER RENDERE EFFICIENTI
E APPROPRIATE LE INFRASTRUTTURE ESISTENTI
INDIVIDUATE NEL DOSSIER DI CANDIDATURA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 4 - OPERE CONNESSE E DI CONTESTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 5 - OPERE CONNESSE E DI CONTESTO GIA' FINANZIATE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Individuazione delle opere infrastrutturali
e del relativo finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 21, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono opere essenziali:
a) le opere permanenti necessarie su infrastrutture esistenti inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.b, di cui all'allegato n. 1, costituente parte integrante del presente decreto e che individua i finanziamenti gia' disponibili e il relativo soggetto attuatore;
b) le opere infrastrutturali necessarie su infrastrutture pianificate inserite nel dossier di candidatura alla tabella 71.c, di cui all'allegato n. 2, costituente parte integrante del presente decreto e che individua i finanziamenti gia' disponibili per la loro realizzazione e il relativo soggetto attuatore;
c) le opere infrastrutturali essenziali, che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti e pianificate di cui alle lettere a) e b), di cui all'allegato n. 3, costituente parte integrante del presente decreto in favore delle quali con il presente decreto viene disposto il finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 18, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai sensi dell'art. 1, commi 18, 22 e 23, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono opere infrastrutturali connesse e di contesto:
a) gli interventi di cui all'allegato n. 4, costituente parte integrante del presente decreto, che assume valore programmatico, ferma restando la possibilita' di successivo finanziamento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;
b) gli interventi di cui all'allegato n. 5, costituente parte integrante del presente decreto, che individua i finanziamenti gia' completamente disponibili per la loro realizzazione, nonche' il relativo soggetto attuatore.
3. Le opere indicate nell'allegato 3, ai numeri 10, 18, 19 e 20, per le quali non sono immediatamente disponibili tutte le risorse necessarie per la realizzazione, sono attivate subordinatamente al reperimento dell'integrale copertura finanziaria. Per le opere indicate nell'allegato 3, ai numeri 10 e 18, la fase di progettazione e' avviata a valere sulle risorse disponibili, di cui al medesimo allegato 3, qualora gia' destinabili a tale finalita' a legislazione vigente.
4. L'opera indicata nell'allegato 3, numero 29, e' attivata subordinatamente al completamento del finanziamento necessario da parte della Provincia autonoma di Bolzano.
5. L'intervento indicato nell'allegato 3, numero 34, e' attivato nei limiti delle risorse individuate nel medesimo allegato. Il completamento di tale intervento e' finanziato ai sensi dell'art. 3, ovvero con risorse proprie della Provincia autonoma di Trento.
6. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» e' soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4. La stessa societa' puo' stipulare convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza e di stazione appaltante.
7. Fino alla costituzione e alla piena operativita' della societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» le funzioni di soggetto attuatore degli interventi di cui agli allegati 3 e 4 sono svolte dagli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento.
 
Art. 3

Utilizzo delle economie
e rimodulazione dei finanziamenti

1. Le disponibilita' derivanti dalle economie conseguite in relazione agli interventi di cui all'allegato n. 3 sono destinate al finanziamento delle opere di cui all'allegato n. 4 se disponibili in tempo utile per destinate alle finalita' del presente decreto tenuto conto del tempo necessario per la loro realizzazione secondo il cronoprogramma.
2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 2, comma 6, ovvero, fino alla piena operativita' di quest'ultimo, gli enti di cui all'art. 2, comma 7, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e previo assenso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti contabili, sono autorizzati a:
a) rimodulare le risorse disponibili nell'ambito degli interventi finanziati individuate nell'allegato n. 3;
b) realizzare le specifiche opere assentite tra quelle individuate nell'allegato n. 4, utilizzando le disponibilita' finanziarie di cui al comma 1.
 
Art. 4

Modalita' di trasferimento delle risorse

1. La Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale provvedono alla verifica dell'allineamento delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai CUP delle opere finanziate ai sensi degli articoli 2 e 3 con quanto riportato negli allegati n. 3 e n. 4 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono, ciascuno per i capitoli di competenza, all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento previa acquisizione, dei dati relativi all'inizio e fine delle attivita' istruttorie volte all'ottenimento delle autorizzazioni, approvazioni, e pareri comunque denominati, nonche' delle seguenti informazioni verificabili dal sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, MOP, presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche, BDAP, del Ministero dell'economia e delle finanze:
a) data prevista ed effettiva di inizio e fine dell'attivita' di progettazione suddivisa per singole fasi;
b) data prevista ed effettiva di inizio e fine della procedura di aggiudicazione;
c) data prevista ed effettiva di inizio e fine di esecuzione dei lavori o delle forniture;
d) data prevista ed effettiva di inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori ovvero certificato di regolare esecuzione della fornitura.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, e nei limiti dello stanziamento vigente per ciascuna annualita', le direzioni generali di cui medesimo comma provvedono, ciascuna per la parte di propria competenza, all'erogazione dei fondi secondo le seguenti modalita':
a) le risorse relative all'anno 2020, pari al 5 per cento, agli interventi finanziati prioritariamente per la progettazione, ove non ancora completata;
b) le risorse relative all'anno 2021, pari al 18 cento, agli interventi finanziati a titolo di anticipazione;
c) pagamenti intermedi fino al 72 per cento dell'importo assegnato, dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 degli stati avanzamento lavori, di seguito SAL;
d) saldo del 5 per cento dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 dell'ultimo SAL e del relativo totale dei pagamenti effettuati.
4. In relazione a quanto previsto all'art. 2, comma 7 del presente decreto, la societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» subentra nella titolarita' di tutti i rapporti instauratisi, attraverso la sottoscrizione da parte dell'amministratore delegato della societa' di apposito atto contrattuale con i rappresentanti legali degli attuali enti titolari o concessionari delle infrastrutture ferroviarie e stradali oggetto di intervento in cui sono definiti tutti gli elementi conoscitivi finanziari e tecnici necessari alla prosecuzione delle opere e stabilito l'immediato versamento alla societa' delle risorse erogate ai sensi del presente articolo e non utilizzate.
5. La societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» provvede a comunicare tempestivamente l'avvenuto subentro e trasferimento delle risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 5

Monitoraggio

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la societa' Milano Cortina Infrastrutture S.p.a. assicura il rispetto e l'aggiornamento dei cronoprogrammi, il rispetto delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali e dei tempi di ultimazione degli interventi riportati negli allegati 3 e 4 al presente decreto sulla base del sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. La Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, istituita ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, e le direzioni generali di cui all'art. 5, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificano l'avanzamento finanziario, materiale e procedurale dei singoli interventi, sulla base delle informazioni del sistema di cui al comma 1.
3. Le direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 4, comma 1, si riservano, per le opere di rispettiva competenza, la facolta' di effettuare controlli, anche attraverso ispezioni, sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento in corso d'opera e/o alla fine dei lavori, anche per il tramite del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, al fine di verificare dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
4. I soggetti attuatori trasmettono alle competenti direzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo dei finanziamenti concessi con indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione dei singoli interventi di cui agli allegati al presente decreto.
 
Art. 6

Ammissibilita' delle spese

1. Sono ammissibili solo le spese sostenute sulla base di contratti stipulati successivamente all'adozione del presente decreto.
2. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile nella misura in cui l'imposta sia recuperabile da parte del soggetto attuatore.
Il presente decreto e' trasmesso alle Camere ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni.
Il presente decreto, previa trasmissione ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2020

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 219