Gazzetta n. 26 del 1 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 28 ottobre 2020 |
Integrazione dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della nuova malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19). Modifiche al decreto del 18 dicembre 2008. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanita' i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre 1991, con il quale e' stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale; Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991, con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»; Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma 5 demanda al Ministro della sanita' l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe; Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD-9-CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche; Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, con il quale e' stata adottata, dal 1° gennaio 2006, la versione italiana 2002 della ICD-9-CM; Visto il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della ICD-9-CM; Considerato che la nuova malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) non risulta attualmente presente nell'Elenco sistematico delle malattie ICD-9-CM; Considerata la rilevanza clinico - epidemiologica della malattia e delle sue ricadute sulla programmazione, sull'organizzazione e sul finanziamento del sistema sanitario; Considerata, inoltre, la necessita' di garantire l'omogeneita' dei criteri e delle modalita' di codifica delle schede di dimissione ospedaliera sul territorio nazionale e l'indispensabile uniformita' di lettura dei dati epidemiologici nazionali; Ritenuto, a tal fine, che le «Linee guida per la codifica della malattia da SARS-CoV-2 (COVID-19) e delle sue manifestazioni cliniche», emanate con nota della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute prot. n. 7648 del 20 marzo 2020, non siano sufficienti per garantire tale univocita', essendo basate sulle regole generali tassonomiche e di codifica ICD-9-CM v.2007 - che non contengono codici riferiti alla nuova malattia e che, pertanto, consentono solo l'individuazione di codici aspecifici per indicare la nuova malattia e le manifestazioni cliniche ad essa correlate; Sentite la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute e il Centro collaboratore italiano dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la famiglia delle classificazioni internazionali, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina; Considerato, altresi', che i risultati complessivi del lavoro svolto sono stati presentati e condivisi con le regioni e le province autonome in una riunione svoltasi il 25 giugno 2020; Ritenuto, pertanto, opportuno definire codici specifici per classificare univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) e le sue manifestazioni cliniche, ad integrazione della classificazione ICD-9-CM;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini della definizione di codici specifici per classificare univocamente la malattia da SARS-CoV-2 (CoViD-19) e le sue manifestazioni cliniche, il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche per la codifica delle informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, riferito alla Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD-9-CM), e' integrato con le classificazioni di cui all'elenco allegato parte integrante del presente decreto. |
| Allegato 1: Integrazioni di ICD-9-CM 2007 v. 2007 Elenco sistematico delle malattie e dei traumatismi
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. La possibilita' di ricodifica delle schede di dimissione ospedaliera prodotte con i criteri di codifica antecedenti alla pubblicazione del presente decreto e le relative modalita' operative saranno definite nell'ambito di uno specifico gruppo tecnico costituito presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, con la partecipazione di rappresentanti del ministero e delle regioni e province autonome. |
| Art. 3
Il presente decreto ministeriale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 28 ottobre 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2261 |
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