IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio» ed in particolare l'art. 18 in materia di sostegno finanziario pubblico straordinario per evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria; Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, ed in particolare l'art. 18, paragrafo 4, lettera d), che esclude che le entita' ricomprese nell'ambito di applicazione della norma possano essere dichiarate in dissesto o a rischio di dissesto nell'ipotesi in cui, per rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e preservare la stabilita' finanziaria, esse usufruiscano di sostegno pubblico straordinario nelle forme di una garanzia dello Stato; Visto l'art. 165 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede ai commi 1 e 3 che, al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, a concedere, previa positiva decisione della Commissione europea, la garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione delle banche italiane, in conformita' a quanto previsto dal capo I del titolo VII del medesimo decreto-legge n. 34/2020, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro; Visto il comma 4 del medesimo art. 165 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza-ELA), in conformita' agli schemi previsti dalla Banca centrale europea; Visto il comma 5 del medesimo art. 165 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea; Ritenuto che continuano a sussistere le ragioni di grave perturbazione all'economia; Vista la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2020, avente ad oggetto «State Aid SA.57515(2020/N) - Italy COVID-19 - Italian bank liquidity support scheme» che, nel non sollevare obiezioni sull'aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, autorizza lo stesso fino al 20 maggio 2021, tenendo conto della facolta' di proroga di sei mesi di cui al menzionato art. 165, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' esteso di ulteriori sei mesi, fino al 20 maggio 2021, il periodo di autorizzazione alla concessione della garanzia dello Stato di cui ai commi 1 e 4 del medesimo art. 165. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2020
Il Ministro: Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 41 |