Gazzetta n. 28 del 3 febbraio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 dicembre 2020 |
Aggiornamenti, relativi all'anno 2021, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989; Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 4, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico-ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico-ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 nel quale l'art. 100, comma 2, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera b), punto 2.1) dell'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con successive modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziari-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3»; Visto il comma 4 del sopraccitato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalita' non puo', comunque, essere inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»; Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2021; Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 7157 in data 16 ottobre 2020, che per il periodo settembre 2019 - settembre 2020, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e' pari al -0,6% e, con nota prot. n. 8426 in data 27 novembre 2020, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e' pari al -3,1 %; Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2019 - settembre 2020, ultimo mese utile per applicare la riduzione dal 1°gennaio 2021, e' pari a -1,85%;
Decreta:
1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2021, applicando la riduzione dell'uno virgola ottantacinque percento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2020. 2. Le misure unitarie cosi' aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2021. 3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorche' rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2021. 4. La misura minima di canone e' di euro 2.500 (duemilacinquecento) a decorrere dal 1° gennaio 2021 prevista dal comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 5. La misura minima di euro 2.500 (duemilacinquecento) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo. Tale misura dovra' essere aggiornata annualmente con l'indice ISTAT ma solo in aumento e non in diminuzione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 1° dicembre 2020
Il direttore generale: Di Matteo
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3653 |
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