Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2021, n. 8
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'articolo 14, lettera g), e 17, lettere h) ed i);
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli», e, in particolare, l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante: «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare, l'articolo 9;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione dell'11 gennaio 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, le parole «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «saranno ripianate in dieci esercizi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualita', all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 17 del regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante:
«Approvazione dello statuto della Regione siciliana»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133
(Edizione speciale), convertito dalla legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1948, n. 58:
«Art. 14. - L'Assemblea, nell'ambito della Regione e
nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate
dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione
esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei
rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed
industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei
prodotti agricoli ed industriali e delle attivita'
commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere
pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di
opere pubbliche d'interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del
paesaggio; conservazione delle antichita' e delle opere
artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni
relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e
funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a
quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche,
accademie;
s) espropriazione per pubblica utilita'.»
«Art. 17. - Entro i limiti dei principi ed interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato,
l'Assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle
condizioni particolari ed agli interessi propri della
Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione
dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la
Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi
genere;
b) igiene e sanita' pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del
risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi
stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di
prevalente interesse regionale.».
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 158, recante: «Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione siciliana in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti
giudiziali e dei controlli», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2019, n. 302, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note agli articoli 1 e 2.
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: «Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2011, n. 188, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 settembre 2011, n. 216:
«Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennita'. Misure
premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi
stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, degli
emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti
in favore dei consiglieri regionali entro il limite
dell'indennita' massima spettante ai membri del Parlamento,
cosi' come rideterminata ai sensi dell'articolo 13 del
presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di
un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed
economica della gestione dell'ente; il Collegio, ai fini
del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo
con le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante
estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i
requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso
di specifica qualificazione professionale in materia di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i criteri
individuati dalla Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da
parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per
l'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e
province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del
citato articolo 27, assicura il conseguimento degli
obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta',
ed elemento di riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie previste dalla normativa
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012,
n. 286, S.O.:
«Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
delle regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento
della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di
governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei
vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo
sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, e successive modificazioni.
2. Annualmente le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno
precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il
Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento
e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i
relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti
delle regioni con propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i
rendiconti delle regioni tengano conto anche delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali e'
affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettivita' regionale e di servizi strumentali alla
regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
5. Il rendiconto generale della regione e' parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui
al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
conti formula le sue osservazioni in merito alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare
l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta
regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici
mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti una relazione sul sistema dei controlli interni,
adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti
sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica
delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi
precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per
le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali
approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato
secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare
tenuta della contabilita', nonche' per definire la
documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con
indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti
effettuati.
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo
2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma
9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
per la concessione e per la restituzione della stessa in un
periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri
per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a
ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per
l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui
al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di
bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza,
puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo
tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di
cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia'
adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno
2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve
avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e
cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di
stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono
soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo,
trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto, al presidente della regione una comunicazione
affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione,
fissando un termine non superiore a trenta giorni. La
comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio
regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo
consiliare interessato e sospende il decorso del termine
per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine
fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto
all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
restituire le somme ricevute a carico del bilancio del
consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui
al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del
rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma
10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto
da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma,
e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione, con le forme e i
termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. - 15.
16. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3:
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, recante: «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un
ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un
valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il
predetto ente adotta misure di correzione tali da
assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in
quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la legge
dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di
recupero.
3.
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a
favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 dello statuto
della Regione siciliana:
«Art. 43. - Una Commissione paritetica di quattro
membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal
Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie
relative al passaggio degli uffici e del personale dello
Stato alla Regione, nonche' le norme per l'attuazione del
presente Statuto.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del
citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli
effetti del riaccertamento straordinario). - 1. In sede di
prima applicazione delle presenti norme di attuazione,
ferma restando la competenza statale esclusiva in materia
di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di
disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018,
saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso
l'applicazione del presente comma non puo' avere effetto
sulla gestione dei pagamenti. Per far fronte agli effetti
negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di
copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del
rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono
rinviate, esclusivamente per tale annualita', all'anno
successivo a quello di conclusione del ripiano
originariamente previsto.
2. (Omissis).».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' ridotto a tre anni», sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19» e le parole «qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora, entro il 31 gennaio 2021,»;
b) al secondo periodo, le parole «gia' con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
citato decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Ripiano del disavanzo derivante dagli
effetti del riaccertamento straordinario). - 1. (Omissis).
2. Anche al fine di tenere conto di quanto previsto
dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di
dieci anni di cui al comma 1 e' ridotto a tre anni secondo
quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro
indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza
dell'epidemia da COVID-19, qualora, entro il 31 gennaio
2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo
contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali
impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della
sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilita'
nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilita'
intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della
Costituzione, devono garantire il rispetto di specifici
parametri di virtuosita', quali la riduzione strutturale
della spesa corrente, con effetti a decorrere
dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna,
altresi', a concordare con lo Stato appositi interventi di
riforma per le finalita' di cui al presente comma.».
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 gennaio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede