Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 gennaio 2021
Rilascio della licenza di giardino zoologico alla struttura «Parco faunistico di Spormaggiore», in Spormaggiore.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede che la licenza di giardino zoologico e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, previa verifica del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Vista l'istanza prot. n. 20313/PNM del 13 marzo 2013 presentata dai signori Pommaroli Mirco in qualita' di sindaco di Spormaggiore e dal sig. Marcolla Andrea in qualita' di responsabile legale della societa' «Parco faunistico di Spormaggiore s.r.l.», volta ad ottenere il rilascio della licenza di giardino zoologico di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, in favore del citato parco, di proprieta' del Comune di Spormaggiore (TN), ed ubicato in localita' Albare' del predetto comune;
Viste le note prott. DPN n. 16940 del 27 giugno 2006, n. 1579 del 27 gennaio 2009 e n. 9109 del 7 maggio 2012 con le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha richiesto integrazioni alla documentazione gia' trasmessa, al fine di provare il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Considerata la rispondenza della documentazione inviata alle disposizioni contenute nell'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73;
Considerato che la prima visita ispettiva si e' svolta in data 11 giugno 2013 da parte della Commissione di esperti interministeriale;
Vista la nota prot. n. 41588/PNM del 23 luglio 2013 con la quale sono state comunicate le criticita' riscontrate nel corso della prima visita ispettiva;
Vista la nota prot. n. 19264/PNM del 25 settembre 2014 con la quale la struttura ha inviato la risposta alle prescrizioni;
Considerato che la seconda visita ispettiva si e' svolta dal 27 al 29 ottobre 2014 da parte della Commissione di esperti interministeriale;
Vista la nota prot. n. 12489/PNM del 24 giugno 2015 con la quale sono state comunicate alla struttura le relative criticita' riscontrate;
Vista la nota prot. n. 19765/PNM del 16 settembre 2016 con la quale la struttura ha inviato la risposta alle prescrizioni;
Considerato che la terza visita ispettiva si e' svolta in data 21 marzo 2018 da parte della Commissione di esperti interministeriale;
Vista la nota prot. n. 7191/PNM del 9 aprile 2018 con la quale sono state comunicate alla struttura le relative criticita' riscontrate;
Vista la nota prot. n. 24340/PNM del 18 ottobre 2018 con la quale la struttura ha comunicato la risoluzione di tutte le criticita';
Vista la sussistenza di tutte le condizioni richieste dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, ai fini del rilascio della licenza di giardino zoologico;
Acquisito il concerto espresso del Ministro della salute con nota del 22 aprile 2020;
Acquisito il concerto espresso dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con nota del 25 maggio 2020;
Sentita la Conferenza unificata che si e' espressa nella seduta del 9 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1

Licenza

1. E' rilasciata la licenza di giardino zoologico, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, alla struttura «Parco faunistico di Spormaggiore» di proprieta' del Comune di Spormaggiore, ubicata in localita' Albare', Spormaggiore (TN).
 
Art. 2

Oneri

1. Restano fermi in capo al Comune di Spormaggiore, gli oneri relativi alla copertura delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di rilascio della licenza, di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'art. 6 dello stesso decreto.
 
Art. 3

Obblighi di comunicazione

1. Ogni significativa modifica delle strutture di custodia e/o variazione dell'elenco degli animali custoditi, in particolare di quelli inclusi nell'allegato A al decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 1996, dovra' essere comunicata preventivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente alle misure adottate al fine di garantire il rispetto dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2021

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
ad interim
Conte