Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 9 maggio 2020
Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalita' e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Ordinanza n. 98/2020).


Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e' stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto l'art. 1, commi 988, lett. b), e 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con cui lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 e' stato prorogato al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e' stata prorogata al 31 dicembre 2020;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, in particolare:
l'art. 2, comma 1, lettera b), in forza del quale il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo II, capo I, sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;
l'art. 2, comma 1, lettera f), in forza del quale il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
l'art. 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata;
l'art. 2, comma 1, lettera i), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal decreto-legge n. 189/2016 nei territori colpiti;
l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, sentiti i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
l'art. 23, comma 1, ai sensi del quale: «Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni di cui all'art. 1, e' trasferita alla contabilita' speciale di cui all'art. 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro»; l'art. 23, comma 2, ai sensi del quale: «La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla previsione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all'utilizzo della somma pari a euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) destinata dall'art. 23, comma 1, del predetto decreto-legge dall'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Vista l'ordinanza commissariale n. 54 del 24 aprile 2018 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse»;
Considerata la disponibilita' residua delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e l'esigenza di incentivare l'impiego delle medesime somme ancora inutilizzate per dare piena attuazione alla previsione dell'art. 23 del decreto-legge 189 del 2016;
Valutata la necessita' di riaprire i termini per la presentazione delle domande di contributo riferite ai progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi simici a partire dal 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza n. 82 del 10 luglio 2019 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse. Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo»;
Considerata la necessita' di individuare ulteriori criteri generali di utilizzo delle somme di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonche' nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n. 136» (in seguito decreto legislativo n. 159/2011);
Considerato quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del quale: «Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di cinquanta milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

tutto cio' premesso e considerato
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dispone:

Art. 1
Ambito di applicazione
e termini presentazione delle domande

1. Al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attivita' economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la presente ordinanza disciplina le modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il contributo puo' essere richiesto a sostegno dei seguenti interventi, volti:
a) a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma;
b) al contenimento del contagio da COVID-19, nei cantieri ubicati all'interno delle aree interessate dal sisma.
3. Delle risorse stanziate dall'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono cosi' di seguito distribuite, in considerazione dell'entita' dei danni subiti da ciascuna regione:
a. 3.000.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Abruzzo, di cui 1.000.000 di euro e' destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. a) e 2.000.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 2 della presente ordinanza;
b. 4.200.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Lazio, di cui 1.386.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. a) e 2.814.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 2 della presente ordinanza;
c. 4.200.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Umbria, di cui 1.386.000 di euro e' destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. a) e 2.814.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 2 della presente ordinanza;
d. 18.600.000 di euro sono destinati al territorio della Regione Marche, di cui 6.138.000 di euro e' destinato agli interventi di cui al comma 2 lett. a) e 12.462.000 di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 2 della presente ordinanza.
Nel caso in cui, all'esito dell'analisi delle richieste di contributo per gli interventi volti al contenimento del contagio da COVID-19, il totale delle domande ammissibili non saturi il totale delle risorse disponibili per ogni regione, le risorse residue a livello regionale possono essere assegnate agli interventi di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo. Ugualmente si provvedera' nel caso inverso.
Ove le risorse disponibili non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande di contributi ammissibili, si procedera' con il metodo del riparto.
4. Attraverso apposito avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario per la ricostruzione, verranno stabilite modalita', tipologia di spese ammissibili e termini per la presentazione delle domande.
 
Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Possono richiedere i contributi di cui all'art. 1, comma 2) lett. a) di cui alla presente ordinanza le imprese appartenenti a tutti i settori di attivita' economica Ateco 2007, per interventi di rafforzamento locale e messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti di edifici a destinazione produttiva, di qualsiasi tipologia costruttiva che abbiano i seguenti requisiti:
a) nel caso di impresa iscritta nel registro delle imprese, possedere una o piu' unita' produttive in uno dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
b) nel caso di impresa non iscritta nel registro delle imprese, essere effettivamente operante ed esercitare l'attivita' in uno dei comuni del cratere, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della partita I.V.A.;
c) non essere in liquidazione volontaria ne' sottoposta a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
d) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
e) non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»);
h) non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 14, del
i) regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;
j) in caso di delocalizzazione dell'attivita', l'impresa deve aver effettuato la delocalizzazione in uno dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente comma, possono richiedere il contributo di cui all'art. 1, comma 2) lett. a) della presente ordinanza le imprese:
a) titolari di diritto di proprieta' od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;
b) affittuarie dell'immobile oggetto dell'intervento in forza di un contratto registrato che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'affittuario; il beneficiario del contributo dovra' essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione e delle successive modifiche e integrazioni;
c) titolari di un contratto di locazione finanziaria (leasing) che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni;
d) titolare di un contratto di comodato gratuito registrato che contenga una clausola, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria sono a carico dell'utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo dovra' essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo.
3. Possono richiedere i contributi di cui all'art. 1, comma 2) lett. b) della presente ordinanza le imprese operanti nei cantieri aperti ai soli fini della ricostruzione, esclusivamente nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 3
Interventi e spese ammissibili

1. In riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2) lett. a) della presente ordinanza, sono ammessi al contributo gli interventi di cui alle norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attivita' di impresa e/o produttiva, in particolare:
rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;
messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti.
Si intendono per componenti non strutturali ed impianti le tamponature, le partizioni interne, le scaffalature, i silos di stoccaggio e ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilita' possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.
Non sono ammessi a contributo gli interventi relativi ad immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici che possono essere oggetto di domanda ai sensi dell'ordinanza 13 del 9 gennaio 2017.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2) lett. b) della presente ordinanza sono ammesse al contributo le spese di investimento per la realizzazione di misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, come individuati dal Protocollo sottoscritto dall'Inail in attuazione dell'art. 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dal protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili del 19 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, adottato dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cantiere indicate all'art. 2, comma 3, della presente ordinanza.
 
Art. 4
Domanda di contributo

1. La domanda di contributo e' presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e quanto in essa dichiarato comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
2. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono allegare alla domanda un'attestazione di agibilita' rilasciata dal tecnico incaricato o altra documentazione (scheda AeDES o GL-AeDES tipo A, Fast esito Agibile) che attesti l'utilizzabilita' dell'immobile.
3. Sono ammesse a contributo le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, le indagini e, ove previsto, di collaudo e ogni altra attivita' tecnica necessaria per la realizzazione dell'intervento nonche' le spese di gestione della domanda di contributo, nei limiti di cui all'ordinanza n. 12 del 19 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:
a. interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui si esercita l'attivita' lavorativa;
b. acquisto di beni usati;
c. manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e pezzi d'opera;
d. costi del personale interno;
e. spese generali;
f. spese amministrative e di gestione.
5. Le istanze presentate ai sensi della presente ordinanza non concorrono alla determinazione del limite previsto dall'art. 6 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi - del Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione approvato con ordinanza n. 12 del 19 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Nessun professionista potra' in ogni caso assumere, contemporaneamente, relativamente agli interventi di cui alla presente ordinanza, un numero di incarichi maggiore di dieci, per un importo massimo di lavori complessivamente non superiore ad euro 1.500.000,00.
6. Al fine di asseverare il contenuto dell'istanza di contributo e, in particolare, la congruita' e la coerenza delle spese in essa indicate con gli obiettivi del progetto e le finalita' della presente ordinanza, le imprese devono allegare una perizia asseverata, redatta secondo lo schema che sara' approvato con successivo decreto del Commissario, e pubblicato nel sito istituzionale. Tale perizia deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti e iscritto nell'Elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per gli interventi di cui all'art. 1 comma 2, lettera a), le spese ammissibili a contributo sono quelle sostenute a partire dalla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 per gli interventi gia' realizzati e non oltre il 30 giugno 2021 per gli interventi ancora da realizzare.
8. Non sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi relativi ad immobili collabenti alla data del sisma.
9. La spesa ammissibile relativa agli interventi sulle strutture, sulle componenti non strutturali e sugli impianti di edifici a destinazione produttiva, viene determinata con riferimento al Prezzario Unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016) approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016 e non puo' superare, per ciascun intervento, il costo parametrico di euro 300,00 per metro quadro di superficie produttiva. Per immobili con superficie inferiore a 100 mq, il costo parametrico puo' essere incrementato del 20%.
10. Le domande di contributo di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della presente ordinanza sono presentate secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo e corredate della modulistica redatta secondo lo schema che sara' approvato con successivo decreto del Commissario, e pubblicato nel sito istituzionale. Le spese ammissibili saranno quelle sostenute a partire dal 19 marzo 2020.
 
Art. 5
Concessione del contributo

1. L'agevolazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) consiste in un contributo corrispondente all'80% della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria. Il contributo non puo' in ogni caso superare l'importo di complessivi euro 100.000,00 per ciascun beneficiario, anche nel caso di interventi su piu' immobili o nel caso di presentazione di domande riguardanti piu' interventi. L'agevolazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) consiste in un contributo corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile per ogni singola impresa beneficiaria. Il contributo non puo' in ogni caso superare l'importo di complessivi euro 10.000,00 per ciascun beneficiario.
2. Le domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, in vigenza dell'ordinanza n. 54 del 2018, sono valutate alla luce dei criteri previsti al momento di presentazione della domanda. Il richiedente puo' in ogni caso presentare una nuova domanda di contributo, secondo i criteri e le modalita' definiti dalla presente ordinanza. La nuova domanda di contributo, per essere valutata dall'amministrazione, deve contenere espressa rinuncia all'istanza presentata sotto la vigenza dell'ordinanza n. 54/2018.
3. Il contributo concedibile sara' calcolato sulla spesa ammissibile al netto dell'I.V.A., se recuperabile, oltre a bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggi, vitto, alloggio, ecc.).
4. La struttura commissariale provvede a verificare il ricorrere dei presupposti previsti dalla presente ordinanza ed alla valutazione del progetto presentato, oltre alla verifica del livello di sicurezza raggiunto o da raggiungere, alla congruita' dei costi nonche' la coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalita' del contributo. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, viene adottato il decreto di concessione del contributo nel limite delle risorse stanziate.
 
Art. 6
Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo puo' avvenire secondo le seguenti modalita':
a) in un'unica soluzione, ad intervento gia' effettuato, qualora le spese relative all'intervento medesimo siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della richiesta di erogazione;
b) in due soluzioni per interventi in corso di realizzazione relativi all'art. 1 comma 2 lett. a) della presente ordinanza:
b.1. con una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento;
b.2. con una successiva erogazione a saldo, sulla base della restante documentazione di spesa interamente quietanzata, da presentare entro quarantacinque giorni dalla fine dell'intervento ammesso a contributo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2021.
2. La documentazione di spesa per l'erogazione del saldo del contributo concesso dovra' essere presentata, in tutti i casi, entro e non oltre il 30 giugno 2021.
3. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese e, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
 
Art. 7
Sopralluoghi e monitoraggio

1. Prima dell'erogazione del contributo relativamente agli interventi di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), il Commissario straordinario puo' demandare agli Uffici speciali per la ricostruzione, il compito di effettuare sopralluoghi atti ad accertare la rispondenza degli interventi oggetto della domanda di contributo, rispetto alle disposizioni della presente ordinanza.
 
Art. 8
Controlli successivi

1. Il Commissario straordinario, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) e b), effettua controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi entro il termine di 18 mesi dall'erogazione del contributo. Con successivo decreto il Commissario straordinario disciplinera' le modalita' di espletamento dei controlli a campione. I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel caso di provvedimenti di concessione del contributo erogati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorieta', o di ogni altro documento allegato alle istanze, falsi o mendaci.
2. Il Commissario straordinario provvede a verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per la concessione del contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi.
3. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma precedente, sia constatata l'insussistenza dei presupposti per il contributo, il Commissario straordinario invia al beneficiario una comunicazione nella quale sono indicate le ragioni di fatto e di diritto ritenute ostative al mantenimento dei contributi. Il Commissario straordinario ha facolta' di richiedere ai beneficiari la produzione di ogni documentazione ritenuta necessaria per le verifiche di cui al presente articolo.
4. Il destinatario della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo puo' formulare osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, il Commissario straordinario dispone la revoca anche parziale del contributo dandone motivata comunicazione all'interessato. Si procede alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di:
a.a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;
a.b) mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente ordinanza;
a.c) non conformita' degli interventi realizzati alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia asseverata;
a.d) mancato mantenimento dell'uso produttivo dell'immobile entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo;
a.e) falsa rappresentazione dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorieta' o altro documento allegato alle istanze falso o mendace.
6. Nel caso di revoca anche parziale del contributo il Commissario provvede alla richiesta di ripetizione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.
7. Il provvedimento di cui al comma 6 e' comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite messaggio di posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Commissario puo' disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, la rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei relativi interessi, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entita' del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiori a ventiquattro e di entita' non inferiore ad euro 50,00. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo in un'unica soluzione.
8. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano, per la riscossione coattiva, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Con cadenza semestrale il Commissario straordinario verifica l'entita' delle somme restituite ai sensi del presente articolo che ritornano nella disponibilita' della contabilita' speciale per i fini cui sono destinate ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 9
Disposizioni finanziare

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016.
 
Art. 10
Abrogazione delle ordinanze nn. 54/2018 e 82/2019

2. Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate le ordinanze commissariali n. 54 del 24 aprile 2018 e n. 82 del 2 agosto 2019.
 
Art. 11
Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di dare forte impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa viene pubblicata sul sito del Commissario straordinario alla ricostruzione (www.sisma2016.gov.it) il giorno 9 maggio 2020 ed entra in vigore il giorno successivo.
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 9 maggio 2020

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1017

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it/