Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 |
ORDINANZA 30 aprile 2020 |
Art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016. Definizione delle modalita' e dei criteri per lo svolgimento da parte dei comuni della istruttoria per le concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti. (Ordinanza n. 99/2020). |
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Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2020 con il n. 295, con il quale l'on. avv. Giovanni Legnini e' stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n, 156, recante proroga fino al 31 dicembre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 ed il 30 ottobre 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista, l'ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016, recante «Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio comune denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»; Vista l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, recante «Misure per la riparazione immediata di edifici e unita' immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili»; Vista l'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, recante «Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi»; Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 recante «Attuazione dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; modalita' e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo»; Vista l'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 recante «Semplificazione dell'attivita' istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018»; Richiamato, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, che prevede che, al fine di consentire la stipula dell'intesa tra l'ufficio speciale per la ricostruzione e i comuni, con ordinanza commissariale siano definite le modalita' ed i criteri per lo svolgimento della istruttoria per le concessioni di contributo e per tutti i conseguenti adempimenti per le fattispecie ivi previste; Richiamato, altresi', l'art. 50-bis, comma 1-ter, del suddetto decreto-legge, che assegna a favore degli USR e dei comuni uno specifico contingente di personale per l'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico; Considerata l'urgenza di provvedere alla definizione di dette modalita' e criteri al fine di consentire ai comuni che ne hanno fatto richiesta di esercitare la delega di funzioni in ordine all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Dispone:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione - Intesa
1. In attuazione dell'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dall'art. 23, comma 1, lettera b del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la conclusione dell'intesa tra gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni in ordine all'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti. 2. I procedimenti di cui al comma 1 sono quelli relativi agli immobili e alle unita' strutturali danneggiate private che risultino classificati inagibili con esito «B» «C» o «E», limitatamente al livello operativo «L4». 3. Possono essere oggetto dell'intesa tutte le fattispecie di cui al precedente comma, oppure solo alcune di esse. 4. L'intesa dovra' riguardare l'istruttoria dell'intero procedimento relativo alla concessione del contributo, compresa la verifica della spettanza del contributo e del relativo importo. La stessa intesa dovra' prevedere le modalita' di trasmissione della proposta di concessione del contributo al vice Commissario territorialmente competente, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine del provvedimento conclusivo di concessione del contributo da adottare ai sensi del successivo comma. E' fatta salva la facolta' di delega del vice Commissario anche a favore del dirigente o del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale stipulante l'intesa. 5. L'intesa dovra' prevedere il termine entro il quale il vice Commissario dovra' emanare il decreto di concessione del contributo che non potra' essere superiore a dieci giorni dalla ricezione della proposta. 6. Per i criteri di priorita' nell'esame delle domande si applicano le disposizioni dell'art. 12-bis, comma 2, e delle ordinanze commissariali. 7. La conclusione della intesa dei comuni con l'Ufficio speciale regionale competente deve essere trasmessa entro cinque giorni lavorativi al Commissario straordinario del Governo per il sisma, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet. |
| Art. 2 Modalita' e criteri
1. A seguito della sottoscrizione dell'intesa, il comune sostituisce l'Ufficio speciale nel procedimento di cui al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, nel rispetto delle disposizioni normative e di quelle regolamentari che disciplinano l'attivita' degli uffici speciali regionali. 2. L'intesa deve avere un termine comunque non superiore alla durata della gestione commissariale. Nel caso in cui il comune receda anticipatamente, ha l'obbligo di concludere i procedimenti avviati. 3. Nel caso di proroga del termine della gestione commissariale, l'intesa si intende tacitamente prorogata per lo stesso termine alle medesime condizioni salvo diversa espressa volonta' delle parti. 4. Le parti possono integrare le convenzioni esistenti, sottoscritte ai sensi dell'ordinanza 1 del 10 novembre 2016. |
| Art. 3 Organizzazione
1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione supporta gli uffici comunali firmatari delle intese attraverso specifica assistenza, formazione e informazione. 2. Nell'atto di intesa di cui all'art. 1 sono disciplinati i tempi e le modalita' attraverso cui l'Ufficio speciale per la ricostruzione garantisce la formazione delle unita' di personale assegnate ai comuni per l'espletamento dei compiti demandati. 3. Le risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle funzioni delegate al comune sono individuate nell'intesa, nell'ambito di quanto disposto dall'ordinanza n. 96 del 1° aprile 2020 e di altri provvedimenti adottati anche dal vice Commissario. 4. Spettano agli uffici comunali le verifiche preventive a campione delle domande di concessione, ai sensi dell'art.12-bis, comma 3, del decreto e delle ordinanze vigenti. Agli uffici speciali per la ricostruzione spettano le verifiche e i controlli successivi alla concessione del contributo, ai sensi dell'art.12, comma 5, del decreto, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei decreti di concessione. 5. Le verifiche sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori sulla certificazione del direttore dei lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilita', ai sensi delle ordinanze vigenti. 6. All'atto della sottoscrizione dell'intesa il comune si impegna ad uniformarsi alle direttive ed alle ordinanze commissariali che regolano il procedimento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza. |
| Art. 4 Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di dare forte impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189/2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 30 aprile 2020
Il Commissario straordinario: Legnini
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1007 |
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