Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 dicembre 2020
Designazione di 2 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale e 5 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Regione Abruzzo.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 novembre 2019, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (EU) 2020/100;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 28 novembre 2019, che adotta l'undicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (EU) 2020/97;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il patrimonio naturalistico, con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la deliberazione della giunta regionale dell'Abruzzo n. 877 del 27 dicembre 2016, cosi' come modificata e integrata dalle deliberazioni n. 279 del 25 maggio 2017, e n. 562 del 5 ottobre 2017, con cui sono state approvate le misure generali di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000;
Viste le deliberazioni della giunta regionale dell'Abruzzo, elencate nella tabella di cui all'allegato 1, del presente decreto, con le quali sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse comunitario della regione biogeografica alpina e continentale;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise n. 34 del 9 dicembre 2017 con cui sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione per il sito IT7110205 Parco nazionale d'Abruzzo ricadente parzialmente nel territorio del Parco;
Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale della Majella n. 26 del 18 dicembre 2017 e n. 5 del 26 gennaio 2018 con cui sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione per i siti IT7140203 Majella, IT7110204 Majella sud-ovest, IT7140043 Monti Pizzi-Monte Secine e IT7130031 Fonte di Papa ricadenti, anche parzialmente, nel territorio del Parco;
Viste le note prot. n. 973 del 12 febbraio 2018 e prot. n. 6895 del 17 settembre 2018, con le quali il Raggruppamento carabinieri biodiversita' - Reparto biodiversita' di Castel di Sangro, in qualita' di ente gestore delle riserve naturali dello Stato Feudo Intramonti, Colle del Liccio e Pantaniello, esprime la propria intesa sugli obiettivi e misure di conservazione del sito IT7110205 Parco nazionale d'Abruzzo;
Vista la nota prot. n. 1699 del 12 marzo 2018, con la quale il Raggruppamento carabinieri biodiversita' - Reparto biodiversita' di Castel di Sangro, in qualita' di ente gestore della riserva naturale dello Stato Quarto Santa Chiara, esprime l'intesa sugli obiettivi e le misure di conservazione dei siti IT7140203 Maiella, IT7110204 Maiella Sud Ovest, IT7130031 Fonte di Papa e IT7140043 Monti Pizi-Monte Secine;
Vista la nota prot. n. 955 del 8 marzo 2018, con la quale il Raggruppamento carabinieri biodiversita' - Reparto biodiversita' di Pescara, in qualita' di ente gestore delle riserve naturali dello Stato Valle dell'Orfento I e II, Lama Bianca di Sant'Eufemia a Maiella, Feudo Ugni, Fara San Martino Palombaro, Piana Grande della Majelletta e Monte Rotondo, esprimono l'intesa sugli obiettivi e le misure di conservazione del sito IT7140203;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il sopra citato atto, dette misure possano all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;
Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di sette siti di importanza comunitaria delle regioni biogeografiche alpina e continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo;
Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Abruzzo con deliberazione della giunta regionale n. 726 del 23 novembre 2020;

Decreta:

Art. 1
Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) i cinque (5) siti della regione biogeografica alpina e i due (2) siti della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Abruzzo, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 e 2 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 105368 del 15 dicembre 2020. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it - nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con deliberazione della giunta regionale del 27 dicembre 2017 n. 877 e successive modificazioni nonche' quelli approvati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all'allegati 1, gia' operativi.
2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1 e le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possano essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Per le parti delle ZSC ricadenti all'interno del territorio delle aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento sara' assicurato in accordo con gli enti gestori.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Abruzzo. Per le parti di ZSC ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale le integrazioni e le modifiche sono approvate dai rispettivi enti gestori. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3
Soggetto gestore

1. La Regione Abruzzo, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2020

Il Ministro: Costa