Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 novembre 2020
Criteri, procedure e modalita' per la concessione e il calcolo del contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento della Commissione n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;
Visto in particolare l'art. 6-bis del sopra citato decreto-legge n. 27/2019 che prevede misure di sostegno a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia colpiti dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018. I criteri, le procedure e le modalita' per la concessione e il calcolo delle misure sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059 e successive modificazioni recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Preso atto che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2018, n. 2369, ha individuato i territori interessati dalla avversita' di che trattasi in conformita' alla deliberazione della giunta regionale del 10 luglio 2018, n. 1231 come integrata dalla successiva deliberazione di giunta regionale del 13 settembre 2018, n. 1620;
Acquisito il parere della Regione Puglia con nota n. 0001053 del 30 luglio 2020;

Adottano
il seguente decreto:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) beneficiari: «frantoi oleari», comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario e le imprese agricole per i quantitativi riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attivita' molitoria e hanno subito un decremento di fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018;
b) registro: registro SIAN di commercializzazione olio istituito dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013;
c) regione: Regione Puglia;
d) Agea: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
e) fatturato: indicatore economico che misura l'ammontare complessivo dei ricavi registrati durante la campagna di commercializzazione da un frantoio oleario;
f) campagna di commercializzazione: dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo;
g) raccolta: dalla fine dell'autunno alla primavera dell'anno successivo, comunque antecedente l'inizio della campagna di commercializzazione;
h) triennio 2016-2018: riferendosi alla raccolta, corrisponde alle campagne di commercializzazione 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019;
i) registro nazionale aiuti: registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
 
Allegato I

Modalita' di determinazione del contributo (Art. 5, comma 3)



=================================================================
| Classi di mancata | % di ristoro | importo massimo del |
| produzione  | del danno  | contributo  |
+=======================+===============+=======================+
|euro  | % |euro  |
+-----------------------+---------------+-----------------------+
|minore di 40.000  |60,0% |  |
+-----------------------+---------------+-----------------------+
|maggiore o uguale a | | |
|40.000 e minore di | | |
|70.000  |54,0%  |  |
+-----------------------+---------------+-----------------------+
|maggiore o uguale a | | |
|70.000 e minore di | | |
|130.000  |50,0%  |  |
+-----------------------+---------------+-----------------------+
|maggiore o uguale a | | |
|130.000  |47,5% |200.000 |
+-----------------------+---------------+-----------------------+

Per il calcolo dell'aiuto di cui all'art. 5, comma 3, si e' tenuto conto dei dati riportati qui di seguito:
A. Costo molitura: 8-10 euro quintale;
B. Costo manodopera e materiali di consumo (spese non sostenute): 50% di A;
C. Valore mancato reddito: 50% di A (4,5 euro al quintale).
 
Art. 2
Finalita'

1. Il presente decreto individua i criteri, le procedure e le modalita' per la concessione e il calcolo del contributo in conto capitale da riconoscere ai beneficiari, al fine favorire la ripresa produttiva dell'attivita' molitoria a valere sulle risorse di cui all'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27.
 
Art. 3
Risorse disponibili

1. Le risorse di cui all'art. 2 del Fondo di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto, ammontano a 8 milioni di euro iscritti nel 2020 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quali residui di stanziamento relativi all'esercizio finanziario 2019.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite all'Agea, che procede all'istruttoria delle domande di aiuto ed alla concessione del contributo in base ai successivi articoli.
 
Art. 4
Criteri e entita' dell'aiuto

1. L'aiuto spettante a ciascun beneficiario e' condizionato al verificarsi di un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016 - 2018, risultante dai dati del registro. Per le imprese agricole, i quantitativi sono riferiti alla trasformazione delle olive non provenienti dalla propria azienda, come risultanti dal registro.
2. Il valore mediano del triennio 2016 - 2018 e' calcolato prendendo in considerazione i quantitativi di olive molite da ciascun beneficiario nel suddetto periodo, come risultanti dal registro.
3. L'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la diminuzione totale del quantitativo di olive molite nella campagna di commercializzazione 2018-2019 rispetto al valore mediano calcolato nel triennio 2016-2018, tenuto conto della capacita' lavorativa del beneficiario cosi' come riportato nella tabella allegata (Allegato I).
4. L'aiuto e' concesso al beneficiario nel limite dell'importo massimo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» come «impresa unica».
5. Ove le richieste di aiuto superino gli 8 milioni di euro, si procede alla riduzione proporzionale degli aiuti concessi.
 
Art. 5
Procedura di richiesta dell'aiuto

1. La domanda di riconoscimento dell'aiuto, precompilata sulla base dei dati risultanti dal registro, e' presentata all'Agea, secondo le modalita' definite da quest'ultima entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla domanda sono accluse:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di commercio sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) copia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita' del rappresentante legale.
 
Art. 6
Istruttoria delle domande di aiuto e controlli

1. L'Agea procede all'istruttoria delle domande ed effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis» avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.
2. La medesima Agenzia, verificate la completezza delle informazioni e la relativa conformita' ai requisiti di ammissibilita', nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, determina l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun beneficiario.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, Agea registra l'importo del contributo individuale concesso a ciascun beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell'aiuto indicando l'importo effettivamente spettante.
4. Completata con esito positivo la fase di cui al precedente comma 3, Agea provvede alla liquidazione di un anticipo pari al 65% del contributo concesso.
5. Il saldo del contributo e' corrisposto dall'Agea al termine dei controlli di competenza.
6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA provvede a comunicare al beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
 
Art. 7
Cumulabilita'

1. Il contributo e' erogato ai sensi del regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
2. Nuovi aiuti «de minimis» potranno essere concessi beneficiario solo dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013.
 
Art. 8
Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
Patuanelli
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 52