Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 settembre 2020, n. 188
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il comma 2, il quale prevede che «i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza, di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» nonche' il comma 3, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 14-bis, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013;
Vista la direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993;
Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
Visto l'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264;
Considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati in ragione del fatto che gli stessi risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al presente regolamento, e che i medesimi rispettano la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
Considerato che dall'istruttoria effettuata e' emerso che la carta e cartone recuperati, che soddisfano i requisiti tecnici di cui al presente regolamento, non comportano impatti negativi complessivi sulla salute o sull'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. 8795 del 21 maggio 2020, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione di cui all'articolo 5 della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione) con nota prot. 37451 del 22 maggio 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 184-ter, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in
materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).-
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza
od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure
semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente delegata dal
predetto Istituto, controlla a campione, sentita
l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta
giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al
fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma
3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi,
adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato
recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella
relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette
all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da
parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al
presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,
la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva
comunicazione della conclusione del procedimento al
Ministero medesimo. Resta salva la possibilita' per
l'autorita' competente di adottare provvedimenti di natura
cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla
comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento
di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa diffida,
anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non
e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni
attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo
commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per
la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un
rifiuto.».
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002
del Parlamento europeo e del Consiglio (che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare), e' pubblicato nella G.U.C.E. 1° febbraio 2002,
n. L 31.
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006
del Parlamento europeo e del Consiglio (concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE), e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
- Il regolamento (CE) n. 1272/2013 del 6 dicembre 2013
della Commissione (recante modifica dell'allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici
aromatici), e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 dicembre 2013,
n. L 328.
- La direttiva n. 93/42/CEE del 14 giugno 1993 del
Consiglio (concernente i dispositivi medici), e' pubblicata
nella G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.
- La direttiva n. 2009/48/CE del 18 giugno 2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio (sulla sicurezza dei
giocattoli), e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009,
n. L 170.
- Si riporta il testo dell'articolo 40, della direttiva
n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive), pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n.
L 312:
«Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 12 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento
sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.».
- Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54
(Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei
giocattoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
aprile 2011, n. 96.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229). e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264
(Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la
qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e
non come rifiuti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 febbraio 2017, n. 38.
- La direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.U.E. del 17
settembre 2015, n. L 241.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 184-ter, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006, si veda nelle note
alle premesse.
 
Allegato 1

(articolo 3) a) Requisiti di qualita' della carta e cartone recuperati.
La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:


=======================================================
| |  Unita' di | |
|  Parametri | misura | Valori limite |
+=======================+=============+===============+
| Materiali proibiti | | |
|escluso i rifiuti | |  norma UNI EN |
|organici e alimenti |  - | 643 |
+-----------------------+-------------+---------------+
| Rifiuti organici | | |
|compresi alimenti |  % in peso |  < 0,1 |
+-----------------------+-------------+---------------+
| Componenti non | |  norma UNI EN |
|cartacei |  % in peso | 643 |
+-----------------------+-------------+---------------+

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.
Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
b) 15 01 05 imballaggi compositi;
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
d) 20 01 01 carta e cartone;
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attivita' di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.
Non sono comunque ammessi:
g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessita'. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

===================================================================== | | Unita' di |  Valori | |  Parametri | misura | limite | +=========================================+===========+=============+ | Formaldeide | % in peso |  < 0,1 | +-----------------------------------------+-----------+-------------+ | Fenolo | % in peso |  < 0,1 | +-----------------------------------------+-----------+-------------+ | Nonilfenoli (NP) | % in peso |  < 0,1 | +-----------------------------------------+-----------+-------------+ | Nonilfenolietossilati (NPE) | % in peso |  < 0,1 | +-----------------------------------------+-----------+-------------+

pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
procedura scritta per la gestione, la tracciabilita' e la rendicontazione delle non conformita';
quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualita'.
Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:
1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);
b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera g);
2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;
3) quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;
4) l'area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine puo' risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
6) il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone e' qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo. c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati.
L'accertamento di conformita' ai requisiti di cui alla lettera a) deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualita' dei rifiuti in ingresso.
L'accertamento dei requisiti di cui alla lettera a) deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.
 
Allegato 2

(articolo 4) Scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
La carta e cartone recuperati sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
 
Allegato 3

(articolo 5)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti:
a) «rifiuti di carta e cartone»: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
b) «carta e cartone recuperati»: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;
c) «lotto di carta e cartone recuperati»: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non puo' essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;
d) «produttore di carta e cartone recuperati»: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di recupero);
e) «dichiarazione di conformita'»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati, di cui all'articolo 5;
f) «autorita' competente»: l'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II o del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l'autorita' destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto;
g) «componenti non cartacei»: i componenti cosi' definiti dalla norma UNI EN 643;
h) «materiali proibiti»: i materiali cosi' definiti dalla norma UNI EN 643, ad esclusione dei «rifiuti organici compresi alimenti».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 183, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non
contemplato dalla lettera b);
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da
raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5;
b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione": i
rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui
alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche'
delle relative norme di calcolo e non pregiudica la
ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione
dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e
degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
rifiuti da costruzione e demolizione;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;
d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di
cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati
rifiuti;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) "regime di responsabilita' estesa del
produttore": le misure volte ad assicurare che ai
produttori di prodotti spetti la responsabilita'
finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita
in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;
n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto,
il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli
interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita'
di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla
raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di
recupero diversa dal recupero di energia e dal
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio e il riempimento;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di
recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi
della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono
sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei
ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. l'allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo
185-bis;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o
da processi integrati di digestione anaerobica e
compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente,
di altri materiali organici non qualificati come rifiuti,
di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla
vigente normativa in tema di fertilizzanti e di
compostaggio sul luogo di produzione;
ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue
di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) "centro di raccolta": area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lettera l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento delle strade": modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base
all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti;
qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico
aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato
alla produzione di compost dai rifiuti organici
differenziati alla fonte, da altri materiali organici non
qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri
rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle
disposizioni della parte quarta del presente decreto
relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio
sul luogo di produzione.».
- Il titolo III-bis, della parte seconda, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006 reca:
"L'Autorizzazione integrata ambientale".
- Il titolo I, capo IV, della parte quarta, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: "Autorizzazioni
e iscrizioni".
- Si riporta il testo dell'articolo 216, del citato
decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 216 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti puo'
essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti
elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1,
lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento,
l'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di
una visita preventiva, da parte della provincia competente
per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) gli altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' e, entro il termine di cui al comma 1, verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di
attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa,
e' allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) lo stabilimento, la capacita' di recupero e il
ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti
stessi sono destinati ad essere recuperati, nonche'
l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1,
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine
e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui
all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale
dell'impianto.
7. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b),
e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, determina modalita',
condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a
favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in
operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere
materie, sostanze, oggetti, nonche' come combustibile per
produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle
centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla
produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, nonche' dalla direttiva
2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che
determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni
soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere
nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare
se soddisfino i criteri elaborati affinche' gli stessi
cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle
condizioni previste. Questa e' sottoposta, al pari delle
altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente
articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare
riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti
da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere
rispettate nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i
rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico
riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di
essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002,
n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210,
operazioni di recupero di materia prima secondaria da
specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili
i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni
di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del
presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater.
Fino alla scadenza di tale termine e' autorizzata la
continuazione dell'attivita' in essere nel rispetto delle
citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente
5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161
del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del
decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni
caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme di
cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle
risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e
occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui
al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere
utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale
di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente
decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa
comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima
dell'avvio dell'attivita' all'autorita' ambientale
competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il
trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.
9. Con apposite norme tecniche adottate ai sensi del
comma 1, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
e' individuata una lista di rifiuti non pericolosi
maggiormente utilizzati nei processi dei settori produttivi
nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) diffusione dell'impiego nel settore manifatturiero
sulla base di dati di contabilita' nazionale o di studi di
settore o di programmi specifici di gestione dei rifiuti
approvati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
b) utilizzazione coerente con le migliori tecniche
disponibili senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente;
c) impiego in impianti autorizzati.
10. I rifiuti individuati ai sensi del comma 9 sono
sottoposti unica mente alle disposizioni di cui agli
articoli 188, comma 3,189, 190 e 193 nonche' alle relative
norme sanzionatorie contenute nella parte quarta del
presente decreto. Sulla base delle informazioni di cui
all'articolo 189 il Catasto redige per ciascuna provincia
un elenco degli impianti di cui al comma 9.
11. Alle attivita' di cui al presente articolo si
applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero
e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
13. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte
quarta del presente decreto.
14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 13, le norme
tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso
gli impianti dove sono effettuate le operazioni di
riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9
dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto,
nonche' le modalita' di stoccaggio e i termini massimi
entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in
vigore del presente decreto alle sezioni regionali
dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime,
alla provincia territorialmente competente.».
 
Art. 3
Criteri ai fini della cessazione
della qualifica di rifiuto

1. Ai fini dell'articolo 1 e ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformita' alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 184-ter, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 4
Scopi specifici di utilizzabilita'

1. La carta e cartone recuperati sono utilizzabili per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2.
 
Art. 5
Dichiarazione di conformita'
e modalita' di detenzione dei campioni

1. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e' attestato dal produttore di carta e cartone recuperati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviata, con una delle modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all'autorita' competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore di carta e cartone recuperati conserva la dichiarazione di conformita' di cui al comma 1 presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorita' di controllo che la richiedano.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformita' alla norma UNI 10802. Le modalita' di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 47, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 65, del decreto
legislativo 07 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'articolo 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo
64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e'
piu' consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le
modalita' di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82".».
 
Art. 6
Sistema di gestione

1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualita' secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualita' deve essere comprensivo:
a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformita' alla norma UNI EN 643;
b) del piano di campionamento.
2. Il periodo di conservazione del campione di cui all'articolo 5, comma 3, e' ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

Note all'art. 6:
- Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre
2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE), e' pubblicato nella G.U.C.E. 22 dicembre
2009, n. L 342.
 
Art. 7
Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorita' competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indicando la corrispondente tipologia di cui all'allegato 1, suballegato 1, e la quantita' massima correlata alla specifica attivita' di recupero riportata nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, supplemento ordinario n. 72 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero gia' autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all'articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformita' ai sensi dell'articolo 5.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 settembre 2020

Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. 1, fog. 356.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 216, del citato decreto
legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note
all'art.2.
- Per il riferimento al titolo III-bis della parte
seconda, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006,
si veda nelle note all'art. 2.
- Per il riferimento al titolo I, capo IV, della parte
quarta, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, si
veda nelle note all'art. 2.