Gazzetta n. 34 del 10 febbraio 2021 (vai al sommario)
LEGGE 15 gennaio 2021, n. 11
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Traduzione non ufficiale
Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la
salvaguardia
dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali

Strasburgo, 24 giugno 2013

Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,
Vista la dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonche' le dichiarazioni adottate durante le conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a İzmir il 26 e il 27 aprile 2011;
Visto il parere n. 283 (2013) adottato dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2013;
Considerato che e' necessario fare in modo che la Corte europea dei diritti dell'uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere il suo ruolo preminente nella tutela dei diritti dell'uomo in Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Alla fine del preambolo della Convenzione e' aggiunto un nuovo considerando cosi' redatto:
«Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarieta', garantire il rispetto dei diritti e delle liberta' definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare cio', esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo istituita dalla presente Convenzione,».
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo stesso.
 
Articolo 2

1. All'articolo 21 della Convenzione e' inserito un nuovo paragrafo 2 cosi' redatto:
«I candidati devono avere meno di sessantacinque anni di eta' alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'assemblea parlamentare in virtu' dell'articolo 22.».
2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21.
3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione e' soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 gennaio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 3

All'articolo 30 della Convenzione, le parole «a meno che una delle parti non vi si opponga» sono soppresse.
 
Articolo 4

All'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, le parole «entro un periodo di sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro un periodo di quattro mesi».
 
Articolo 5

All'articolo 35, paragrafo 3, comma b, della Convenzione, le parole «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» sono soppresse. Disposizioni finali e transitorie
 
Articolo 6

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzione, le quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate da:
a) la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
b) la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica; accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
 
Articolo 7

Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.
 
Articolo 8

1. Gli emendamenti introdotti dall'articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all'assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtu' dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. L'emendamento introdotto dall'articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.
3. L'articolo 4 del presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del presente Protocollo.
4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
 
Articolo 9

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e
d) ogni atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre alte parti contraenti della Convenzione.