Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2020
Approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019 a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 13, «Programma statistico nazionale» ove, al comma 3, si prevede che il Programma statistico nazionale e' predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e' sottoposto al parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che «con delibera del Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma»;
Visto, l'art. 13, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che l'elenco delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'art. 7 del medesimo decreto, nonche' i criteri da utilizzare per individuare le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, sono approvati con il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale previsto dal comma 3 del medesimo articolo;
Visto l'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 322 del 1989, ove si prevede che il Programma statistico nazionale ha durata triennale e viene aggiornato annualmente con la procedura di cui allo stesso art. 13, commi 3 e 3-ter;
Visto l'art. 6-bis del decreto legislativo n. 322 del 1989, relativo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, concernente «Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica» e, in particolare l'art. 3, comma 6;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera ii);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018;
Vista la delibera dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 514/2018. recante «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101», Gazzetta ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, e in particolare gli articoli 4 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018, con il quale e' stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019, con i relativi allegati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2019 con il quale e' stato approvato il «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019», con i relativi allegati;
Visto l'art. 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che «Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, e' prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto»;
Vista la delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica adottata nella seduta del 27 marzo 2018 con la quale sono stati approvati:
il «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - Aggiornamento 2019»;
l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - Aggiornamento 2019» che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989;
la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 322 del 1989, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e, per l'effetto, il relativo elenco dei lavori compresi nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 -Aggiornamento 2019» per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta;
Preso atto che con la precitata delibera del 27 marzo 2018 il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica ha dato, altresi', mandato all'ISTAT di «aggiornare il Psn nelle sue diverse parti inserendo eventuali modifiche ed aggiustamenti non sostanziali che si rendessero necessari nel corso dell'attivita' di ulteriore verifica da parte degli uffici»;
Visto il parere della Conferenza unificata del 21 giugno 2018, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere della Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica dei 28 settembre 2018;
Visto il parere n. 29 del 13 febbraio 2020 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di «Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019», ad eccezione di alcuni lavori per i quali sono evidenziate specifiche criticita';
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10 del 17 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 dell'8 giugno 2020;
Vista la nota prot. n. 1473529/20 del 26 giugno 2020 con la quale l'ISTAT ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini della sua approvazione, il «Programma statistico nazionale 2017-2019, Aggiornamento 2019», di cui alla citata deliberazione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica del 27 marzo 2018, e la documentazione ad esso inerente;
Atteso che con la medesima nota prot. n. 1473529/20 del 26 giugno 2020, l'ISTAT, in relazione ai rilievi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali nel citato parere del 13 febbraio 2020, ha comunicato di aver sospeso i lavori statistici previsti dal «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - Aggiornamento 2019», elencati nell'Appendice H del Volume l e inclusi nel Volume 2 «Dati personali»;
Vista la nota del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, d'ordine del Ministro, prot. n. 1654 del 9 ottobre 2020, con la quale e' stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio dei ministri utile, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Programma statistico nazionale 2017-2019 - Aggiornamento 2019», corredato dai relativi allegati, nonche' la successiva nota prot. n. 1853 del 6 novembre 2020, con cui e' stata trasmessa ulteriore documentazione integrativa;
Vista la nota ISTAT prot. n. 2196152/20 del 5 novembre 2020, in cui si da' atto delle interlocuzioni tra lo stesso Istituto e il Garante per la protezione dei dati personali aventi ad oggetto la descrizione delle iniziative che l'Istituto ha intrapreso ed ha in programma di intraprendere al fine di adottare tecniche di pseudonimizzazione idonee a garantire l'effettivita' dei principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione dei dati, secondo le prescrizioni di cui al provvedimento del Garante stesso del 23 gennaio 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettere g) ed h);
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione nella riunione del 13 novembre 2020;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - Aggiornamento 2019» contenente le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo, ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
2. I lavori statistici previsti dal «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-1019 - Aggiornamento 2019», elencati nell'Appendice H del Volume 1 e inclusi nel Volume 2 «Dati personali», sono sospesi fino all'acquisizione del parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.
 
Programma statistico nazionale 2017-2019.
Aggiornamento 2019

Volume I
Evoluzione dell'informazione statistica

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. E' approvato l'elenco concernente le rilevazioni statistiche rientranti nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-1019 - Aggiornamento 2019», che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
 
Programma statistico nazionale 2017-2019.
Aggiornamento 2019

Volume II
Dati personali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. E' approvata la definizione dei criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del medesimo decreto e', per l'effetto, l'elenco dei lavori compresi nel «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - Aggiornamento 2019» per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.
 
Allegato

DIFFUSIONE DI VARIABILI IN FORMA DISAGGREGATA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4

1. Dall'attuazione del «Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 - Aggiornamento 2019» e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Dadone, Ministro per la pubblica
amministrazione
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 3021
 
Elenco delle rilevazioni rientranti nel Psn 2017-2019.
Aggiornamento 2019 che comportano obbligo di risposta
da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento
di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, le unita' di rilevazione la cui mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 322/1989
(art. 13 comma 3-ter d.lgs. n. 322/1989) e correlato.
Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Psn 2017-2019.
Aggiornamento 2019 per i quali la mancata fornitura dei dati
configura violazione dell'obbligo di risposta - Anno 2019

Parte di provvedimento in formato grafico