Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 dicembre 2020
Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2020, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative e all'art. 29 disciplina la misura di incentivazione fiscale all'investimento in start-up innovative;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2015, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 marzo 2015, n. 70, recante la disciplina delle piccole e medie imprese innovative;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative;
Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi» che disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, rubricato «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto l'art. 38, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2020, n. 180, che prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, in alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
Visto l'art. 38, comma 8, del citato decreto-legge n. 34/2020 che prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
Visto l'art. 38, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 7 e 8;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 38, commi 7 e 8, del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.
2. Il comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con l'art. 29-bis, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1 comma 7, lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del presente decreto.
3. Il comma 8 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 con il comma 9-ter, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1, comma 7, lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, secondo le modalita' previste dall'art. 4 del presente decreto.
4. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
5. La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di cui al citato comma 7, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, e' alternativa a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e non e' cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.
6. La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche prevista di cui al citato comma 8, dell'art. 38, del decreto-legge n. 34 del 2020, spetta prioritariamente a quella prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui all'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nei limiti del regolamento «de minimis».
7. Ai fini del presente decreto:
a) per «soggetto investitore» si intende il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir che effettua un investimento agevolato in una o piu' start-up innovative o PMI innovative;
b) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) per «start-up innovativa» si intende la societa' indicata all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residente in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
d) per «PMI innovativa» si intende la societa' che rientra nella definizione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residente in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
e) per «organismo di investimento collettivo del risparmio che investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative» si intende quell'organismo di investimento collettivo del risparmio istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta;
f) per «impresa unica» si intende quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
 
Allegato A

MODULO DI ISTANZA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI A TITOLO «DE MINIMIS»

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
Elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Impresa beneficiaria

1. Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 4, effettua l'investimento agevolato, come definito all'art. 3 del presente decreto, in una o piu' imprese beneficiarie.
2. Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento.
3. L'investimento agevolato puo' essere effettuato dall'investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.
 
Art. 3

Investimento agevolato

1. L'investimento massimo in una o piu' start-up innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 2, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000.
2. L'investimento massimo in una o piu' PMI innovative, rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000. In caso di investimento superiore a tale importo, sulla parte di investimento che eccede tale limite, il soggetto investitore puo' accedere all'incentivo fiscale di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo.
3. L'investimento agevolato di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7.
4. L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e).
5. Ai fini dei commi 1 e 2 si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
6. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.
7. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e) rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.
8. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.
9. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.
 
Art. 4

Agevolazione fiscale

1. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto e' concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del regolamento citato.
2. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000.
3. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, puo' detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenzanei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo.
4. Per i soci di societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, e' determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.
5. Qualora la detrazione di cui ai commi 2 e 3 sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
6. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui al comma 1, si applica la definizione di «impresa unica» prevista dall'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
 
Art. 5
Procedura di presentazione dell'istanza, registrazione e verifica
dell'aiuto «de minimis»

1. Prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita istanza tramite la piattaforma informatica di cui al successivo comma 2 secondo il facsimile di schema allegato al presente decreto (allegato A).
2. La realizzazione della piattaforma informatica «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative» e' a cura del Ministero dello sviluppo economico, su cui ricade il relativo onere finanziario. L'istanza, completamente dematerializzata, puo' essere presentata solo on line.
3. L'istanza di cui al comma 1, resa nella forma didichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contiene:
a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
c) l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
4. La direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui al precedente art. 4, comma 1, notificando gli esiti dell'accertamento sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore.
5. L'esito negativo di tale accertamento e' ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente fruizione dell'incentivo.
6. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti «de minimis» gia' ottenuti nel periodo considerato dall'impresa interessata, la stessa e' tenuta a presentare una nuova istanza, con le medesime modalita' indicate al presente articolo, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del predetto massimale.
7. In deroga al comma 1, per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria puo' presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purche' nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
8. A cura del Ministero dello sviluppo economico e' inviato periodicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.
9. In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di cui al comma 2, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilita' dell'agevolazione di cui all'art. 4 per i soggetti investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a).
 
Art. 6

Condizioni per fruire dell'agevolazione fiscale

1. L'agevolazione fiscale di cui all'art. 4 e' indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nella impresa beneficiaria.
2. L'agevolazione di cui all'art. 4 spetta a condizione che gli investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a), o gli organismi di cui all'art. 1, comma 7, lettera e) ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B, da rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.
3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, lettera e), e l'entita' dell'investimento agevolato ai sensi dell'art. 3 e' certificato, previa richiesta del soggetto investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio, entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.
4. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, PMI innovative o degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.
 
Art. 7

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade per il soggetto investito rese, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo, nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a) e lettera e);
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.
2. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;
c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, anche a campione, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione di cui al presente decreto, la stessa provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo quanto indicato al successivo comma, dandone comunicazione in via telematica alla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico.
4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve incrementare l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
 
Art. 8

Oneri informativi

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato C e' riportato l'elenco degli oneri informativi delle imprese e dei cittadini derivanti dal presente decreto.
 
Art. 9

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
Patuanelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 65